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23 agosto 2023
Estradizione: la custodia cautelare può essere disposta solo se sussiste il pericolo di fuga

In tema di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali disposte in materia estradizionale, la Cassazione ha stabilito che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell'art. 714, c. 2, c.p.p..

La Redazione
Il Giudice del gravame, su richiesta del Ministero della Giustizia, disponeva nei confronti di Tizio, destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso nel 2017 dal Principato di Monaco, la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di riciclaggio
Nel 2019, mentre la Corte d'Appello disponeva la consegna dell'estradando, il Ministero della Giustizia, rinviava la consegna ai sensi dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo l'insussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di fuga, a causa del forte legame che aveva con la famiglia sita tra Milano e Lodi.
 
La Cassazione, con sentenza n. 28778 del 4 luglio 2023, accoglie la doglianza di Tizio. 
Nelle sue argomentazioni, la Corte precisa la necessarietà di una valutazione in concreto della sussistenza del pericolo di fuga e dell'adeguatezza della invocata misura cautelare.
Difatti, secondo un principio delle Sezioni Unite, «in tema di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali disposte in materia estradizionale, questa Corte ha stabilito che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare, formulata in vista della decisione favorevole alla consegna nell'ipotesi prevista dall'art. 704, comma 3, cod. proc. pen., non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione».
Inoltre, come hanno già affermato le SS.UU. «neppure l'esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all'estradabilità dell'individuo assoggettato a misura coercitiva può determinare "automatiche" e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell'esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga "in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen." sia la possibilità di assicurare la consegna stessa "anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere", non postulandosi più in ogni caso, quale inevitabile corollario della decisione favorevole all'estradizione, la fisica disponibilità della persona dell'estradando».