In tema di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali disposte in materia estradizionale, la Cassazione ha stabilito che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell'art. 714, c. 2, c.p.p..
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza (ud. 22 marzo 2023) 4 luglio 2023, n. 28778
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Milano, su richiesta del Ministero della Giustizia, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di riciclaggio nei riguardi di G.P., destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso, contestualmente alla sentenza di condanna alla pena di 18 anni di reclusione, il 10.1.2017 dal Principato di Monaco.
Con sentenza del 4/5.3.2019, divenuta irrevocabile, la Corte di appello aveva disposto la consegna dell'estradando, ma il Ministero della Giustizia, aveva rinviato la consegna ai sensi dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce che la Corte non avrebbe dovuto disporre la consegna a fini estradizionali perché il ricorrente avrebbe in realtà commesso autoriclaggio, reato non previsto in Italia all'epoca dei fatti.
Nella specie sarebbe stato violato il principio di specialità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la insussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di fuga.
G.P. avrebbe legami indissolubili (cosi il ricorso) con Milano e con Lodi, ove ha lavorato e vissuto e dove si troverebbe la di lui famiglia: sarebbe dunque radicato in Italia; sotto altro profilo si censura l'ordinanza impugnata quanto al profilo della adeguatezza, tenuto conto che non vi sarebbero rischi di recidiva.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
l. Il primo motivo è inammissibile.
Il motivo ha ad oggetto profili che attengono alla consegnabilità a fini estradizionali del ricorrente e che sono preclusi in questa sede, attesa la irrevocabilità della sentenza con cui è stata disposta la consegna a fini estradizionali.
2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224613) in tema di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari personali disposte in materia estradizionale, questa Corte ha stabilito che la richiesta ministeriale di applicazione della custodia cautelare, formulata in vista della decisione favorevole alla consegna nell'ipotesi prevista dall'art. 704, comma 3, cod. proc. pen., non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione, da valutarsi ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, Rv. 281523; Sez. 6, n. 45516 del 20/09/2018; Sez. 6, n. 846 del 04/03/1991, Rv. 187532).
Il Collegio ritiene di dare continuità al suddetto principio, che si contrappone ad altro orientamento di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 1842 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278106), che ritiene invece automatica l'applicazione della misura carceraria, una volta intervenuta la pronuncia favorevole all'estradizione, se vi sia la richiesta del Ministro.
Sul tema è utile evidenziare che le Sezioni unite, con la indicata sentenza, hanno affermato che neppure l'esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all'estradabilità dell'individuo assoggettato a misura coercitiva può determinare "automatiche" e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, anche in vista dell'esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga "in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen." sia la possibilità di assicurare la consegna stessa "anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere", non postulandosi più in ogni caso, quale inevitabile corollario della decisione favorevole all'estradizione, la fisica disponibilità della persona dell'estradando (Sez. 6, n. 22804 dell'08/06/2022, Rejeb Amor, Rv. 283283; Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco, Rv. 281523).
Dunque è necessaria una valutazione in concreto della sussistenza del pericolo di fuga e della adeguatezza della invocata misura cautelare.
3. La Corte di appello di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitata ad affermare che G.P. alla data del 21.12.2018 non lavorasse da tre anni, perchè detenuto per altra causa, e che da ciò dovrebbe desumersi, anche in ragione dei numerosi titoli esecutivi penali irrevocabili, che l'attività di perito assicurativo svolta dal ricorrente ne avrebbe a tal punto risentito da non costituire più un elemento di radicamento sul territorio nazionale.
Si tratta di un giudizio gravemente viziato, non essendo stato spiegato nulla: a) sul perché il giudizio dovrebbe essere ancorato temporalmente a circa quattro anni fa; b) sulla base di quale elementi concreti sia formulabile il giudizio sulla esistenza attuale di un pericolo di fuga; c) quanto alla adeguatezza della misura disposta, e, in particolare, al perché, pur volendo ritenere sussistente l'ipotizzato pericolo di fuga, questo non potrebbe essere neutralizzato con una misura cautelare meno afflittiva; d) sul perché assumerebbe rilievo la circostanza che G.P. o non abbia prestato il consenso alla consegna
4. Un'ordinanza che deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte, di appello applicando i principi indicati, verificherà se e in che limiti, sussistano i presupposti per l'applicazione della invocata misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, coma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.