Non è infatti richiesta la forma scritta ad probationem, né ad substantiam ai fini della conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica.
La società attrice conveniva in giudizio la convenuta esponendo di avere ricevuto due fatture da quest'ultima a titolo di richiesta di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. Tuttavia, secondo l'attrice non sussisteva alcun contratto di somministrazione di energia elettrica tra le due, dunque chiedeva al Giudice l'accertamento dell'inesistenza di rapporti...
Svolgimento del processo
Nel 2013 la società C. L. S. s.r.l. (d’ora dinnanzi, per brevità, “la C.”) convenne dinanzi al Giudice di pace di Sorrento la società G.N. Luce & Gas s.r.l. (che in seguito muterà ragione sociale in G.N. s.p.a.; d’ora innanzi, “la G. N.”), esponendo che:
-) aveva ricevuto dalla società convenuta due fatture, con le quali le si chiedeva il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica;
-) non aveva mai stipulato alcun contratto di somministrazione di energia elettrica con la società convenuta.
Concluse pertanto chiedendo l'accertamento della inesistenza di rapporti contrattuali con la società convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di euro 1.167,47, pari importo della prima fattura ricevuta, che secondo la prospettazione attorea fu pagata al solo scopo di evitare il contenzioso.
La G. N. si costituì eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Rappresentò che la società attrice aveva dato mandato alla società M. E. s.p.a. di recedere, per conto della mandante, dai contratti di somministrazione di energia elettrica da questa già stipulati, e di ricercare sul mercato un fornitore maggiormente conveniente; che in adempimento di tale mandato la M. E. aveva stipulato un contratto di somministrazione con la G.N. in nome e per conto della C..
Con sentenza 18 luglio 2014 n. 1614 il giudice di pace di Sorrento, ritenuta la propria competenza per territorio, accolse la domanda e dichiarò inesistente qualsiasi contratto di somministrazione fra l'attrice e la convenuta.
La sentenza fu impugnata dalla soccombente.
Con sentenza 8 gennaio 2020 n. 40 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò il gravame.
Il Tribunale ritenne che:
-) sia il mandato conferito dalla C. alla M. E., sia il contratto di somministrazione stipulato con la G. N., erano stati prodotti in copia fotostatica da quest'ultima, copia la cui conformità all'originale era stata analiticamente contestata dalla difesa della società attrice;
-) a fronte di tale disconoscimento, la G. N. non aveva formulato tempestiva istanza di verificazione della scrittura privata, né prodotto l'originale;
-) era, perciò, mancata la prova dell'esistenza del contratto.
La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla G. N. con ricorso fondato su quattro motivi.
La C. non si è difesa.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso la G. N. prospetta la violazione dell'articolo 112 c.p.c..
Nell’illustrazione del motivo espone che:
-) con l'atto d'appello la G. N. aveva proposto fra gli altri due motivi di gravame, con i quali censurava:
a) la mancata valutazione delle prove documentali dell'esistenza del contratto;
b) la mancata ammissione delle proprie richieste istruttorie;
-) su questi due motivi di gravame il Tribunale non si era pronunciato.
1.1. Il motivo è infondato.
Con la propria impugnazione la G. N. si dolse del giudizio con cui il Giudice di pace aveva ritenuto non provata l'esistenza del contratto di somministrazione.
Su tale domanda il Tribunale ha provveduto, dichiarando anch'egli insussistente la prova del contratto.
La pronuncia sulla domanda - e cioè accertare l'esistenza del contratto - dunque vi fu. La circostanza poi che il giudice di merito abbia privilegiato alcune fonti di prova rispetto ad altre da un lato non integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia, in quanto il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli argomenti difensivi svolti dalle parti; è sufficiente, ai fini della motivazione della sentenza, che dia conto degli argomenti ritenuti assorbenti e risolutòri, e dall'altro lato la scelta del giudice di merito circa le fonti di prova da privilegiare costituisce un apprezzamento di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità.
1.2. Del pari inammissibile è la censura con cui la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulle proprie richieste istruttorie.
Questo motivo di ricorso è inammissibile per due indipendenti ragioni:
-) sia perché la ricorrente non chiarisce, in violazione dell'onere imposto a pena di inammissibilità dell'articolo 366 n. 6 c.p.c., quali furono tali richieste, eccezion fatta per un generico accenno ad una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio;
-) sia perché la scelta di disporre o non disporre una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Espone che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che le parti avevano volontariamente proseguito il rapporto contrattuale di somministrazione per circa sette mesi, da maggio a dicembre 2012, e che in tutto questo periodo la G. N. aveva regolarmente fatturato i consumi, regolarmente pagati dalla C..
2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei due gradi di merito.
3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 1350 e 1559 c.c.
Sostiene che erroneamente il Tribunale, una volta rilevata la mancanza di prova scritta del contratto, ha per ciò solo rigettato il gravame della G. N., trascurando di considerare che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem.
3.1. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, ha per ciò solo negato la giuridica esistenza di esso.
Il contratto di somministrazione di energia elettrica invece non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale non avrebbe attribuito rilievo a taluni documenti depositati dalla G. N., ai fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto.
4.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso.
5. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, affinché esamini ex novo il gravame proposto dalla G. N., ed accerti se sia avvenuta la stipula del contratto di somministrazione applicando il seguente principio di diritto:
“il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.