La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, benché collegato a quello asseritamente principale.
Svolgimento del processo
E. M. P. A. e C. M. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino si è dichiarato incompetente, in funzione della competenza arbitrale, in ordine al giudizio promosso dai medesimi ricorrenti contro L. P., avente a oggetto il pagamento, da parte di quest’ultimo, in qualità di fideiussore, del residuo importo di un mutuo concesso dai primi alla ormai fallita società P.D.L. S.r.l.
P. ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. - La vicenda storica che ha dato luogo al contenzioso inter partes è abbastanza lineare.
Risulta dall’ordinanza che tra le parti erano stati stipulati, nell’anno 2010, due contratti: un preliminare di compravendita di un immobile e un contratto di mutuo in favore della società P.D.L.
P., socio e legale rappresentante di tale società, si era reso fideiussore di questa a proposito delle obbligazioni discendenti dal mutuo.
Il contratto preliminare era stato stipulato a ulteriore garanzia del mutuo concesso alla P.D.L., per un immobile di proprietà della stessa.
La società, che secondo i patti avrebbe dovuto provvedere all’edificazione di alcune villette su un terreno di proprietà A., aveva nel 2014 cessato ogni attività e non aveva restituito la somma ottenuta a mutuo.
Pertanto gli attori avevano agito nei confronti del garante in ragione della fideiussione.
II. - La scrittura avente a oggetto il mutuo era stata qualificata dalle parti come “integrativa dell’atto preliminare di compravendita di beni immobili”.
Questo atto aveva esibito al suo interno una clausola compromissoria, in forza della quale “tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci ed i loro eredi e la società in dipendenza del presente atto, saranno decise ad un arbitro da nominarsi dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di (omissis). Detto arbitro deciderà sena formalità di procedure e quale amichevole compositore. L’arbitrato avrà sede preso la società P.D.L. s.r.l.”.
III. - In guisa di tale circostanza il tribunale ha ritenuto che le due scritture fossero non solo collegate l’una all’altra ma parti di un unico accordo complessivo. Sicché, attesa la volontà di configurare l’operazione economica come unica, mediante la stipulazione di un contratto integrativo dell’altro, alla stessa avrebbero dovuto essere applicate le medesime regole previste nel contratto principale, quello di cui appunto il mutuo aveva rappresentato una integrazione.
IV. - I ricorrenti contestano la validità del ragionamento, perché l’intenzione delle parti era stata quella di considerare il contratto di mutuo quale contratto principale e il preliminare quale sua autonoma garanzia. Donde in ragione di tale autonomia dei due contratti la clausola arbitrale contenuta nell’uno non si sarebbe potuta applicare in nessun caso all’altro.
Inoltre eccepiscono – e assumono di aver già eccepito dinanzi al tribunale - l’invalidità o comunque l’inapplicabilità e inefficacia della clausola arbitrale, perché vessatoria in rapporto alla loro veste di consumatori e perché comunque a loro non estendibile soggettivamente, non essendo stati soci della PDL.
V. - A sua volta nel controricorso è stata eccepita l’inammissibilità del regolamento, perché quello sottostante sarebbe un compromesso per arbitrato irrituale (o libero).
Questa eccezione non ha fondamento in quanto basata sull’unica circostanza che nella clausola sia stata evocata l’attività dell’arbitro “quale amichevole compositore”.
Ciò non basta per definire l’arbitrato come irrituale.
Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale questa Corte opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione.
Per costante giurisprudenza il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ. con le regole del procedimento arbitrale; mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (v. Cass. Sez. 1 n. 7198-19, Cass. Sez. 1 n. 23629-15).
Una simile caratteristica non emerge dall’uso puro e semplice della formula (ben vero divenuta di stile) dell’arbitro “amichevole compositore”, soprattutto ove susseguente alla evocata funzione arbitrale di “decidere” la controversia, e non semplicemente di “definirla” come dice l’art. 808-ter cod. proc. civ. “mediante determinazione contrattuale”.
Va richiamato l’indirizzo più recente di questa Corte secondo cui nell’interpretazione del patto compromissorio il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto (art. 808-ter cod. proc. civ.) nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. Sez. 1 n. 6909-15).
VI. - Ciò stante, il ricorso per regolamento di competenza è fondato per la seguente decisiva ragione.
Il tribunale ha ritenuto estensibile al rapporto discendente dal mutuo, azionato nel caso concreto, la clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare di vendita immobiliare, poiché – ha affermato - i due contratti erano collegati in vista del perseguimento di una finalità unitaria e messi al fondo di una stessa operazione economica; sicché al contratto definito come integrativo si sarebbe dovuta estendere l’operatività della clausola apposta al contratto da ritenere principale.
VII. - Ora, in disparte la questione afferente all’identificazione come principale dell’uno o dell’altro contratto (volta che ben vero il preliminare sembra essere stato stipulato – esso - come ulteriore garanzia dell’adempimento delle obbligazioni discendenti dal mutuo), è dirimente osservare che pur sempre la motivazione del tribunale allude a una fattispecie di collegamento tra i due negozi, così da risolvere, giuridicamente, la questione di competenza in funzione di tale collegamento.
In ciò è l’errore principale – e grave – dell’ordinanza, la quale si pone in contrasto con la più che consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Difatti la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale (v. Cass. Sez. 3 n. 941-17, Cass. Sez. 1 n. 2598-06).
E non è casuale che lo stesso criterio di valorizzazione dell’autonomia della clausola compromissoria sia ritenuto operante anche per la questione di giurisdizione (v. di recente Cass. Sez. U n. 20802-22), ovvero laddove venga in questione la competenza giurisdizionale del giudice italiano e si discuta, per esempio, della clausola di proroga della giurisdizione apposta a un contratto definito come principale (cfr. Cass. Sez. U n. 13894-07).
Per tale assorbente ragione va dichiarata la competenza del tribunale di Torino.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Torino, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.