
Per dipendenza aziendale, infatti, deve intendersi il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur limitato, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, concetto che non può coincidere con il mero luogo di svolgimento della prestazione.
La società ricorrente proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una data somma nei confronti della controparte a titolo di competenze derivanti dalla nullità del contratto intermittente e per la prosecuzione dell'attività di lavoro oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In via preliminare, la società chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che fosse invece competente alternativamente il Tribunale di Genova, sede operativa ed effettiva dell'attività svolta dalla controparte, o il Tribunale di Udine, luogo in cui la società aveva la sede legale.
In risposta, il Tribunale di Roma dichiarava la sua incompetenza per territorio e riteneva competenti in via alternativa il Tribunale di Genova o quello di Udine nonché il Tribunale di Civitavecchia, essendo lì residente il lavoratore e svolgendo proprio da lì le sue prestazioni lavorative in smart working, dall'abitazione dei genitori.
La società propone allora regolamento di competenza, sostenendo che debba escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Con l'ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023, la Corte di Cassazione dichiara fondata l'istanza di regolamento di competenza, dichiarando la competenza per territorio alternativa esclusivamente dei fori di Udine e di Genova, ricordando che in base all'
Di conseguenza, il regolamento di competenza va accolto con affermazione della sola competenza territoriale alternativa del Tribunale di Udine o di quello di Genova.
Svolgimento del processo
1. Previo ricorso al Tribunale di Roma A.A. otteneva il decreto, in data 20.7.2021, con il quale veniva ingiunto alla (Omissis). soc. coop. il pagamento di Euro 43.058,85 per competenze derivanti dalla nullità del contratto di lavoro intermittente, stipulato il 21.12.2008, e per la prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Proposta opposizione la società, per quello che interessa in questa sede, chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente, alternativamente, il Tribunale di Genova, sede operativa ed effettiva dell'attività svolta dall'A.A. o il Tribunale di Udine, luogo in cui ha sede legale la società.
3. Con ordinanza dell'8.3.2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato, compensando le spese processuali e con ordine di riassunzione del giudizio, la propria incompetenza per territorio in quanto ritenuti competenti, alternativamente, il Tribunale di Genova o di Udine (ove risultavano conclusi gli accordi per l'assunzione), il Tribunale di Udine (ove si trovava la sede in cui era addetto l'A.A.) nonchè il Tribunale di Civitavecchia (essendo l'A.A. residente in Civitavecchia ed eseguendo le sue prestazioni lavorative in smart. working dalla abitazione dei genitori in (Omissis) mentre non risultava comprovato che lavorasse in smart. working anche dalla sua abitazione in (Omissis)).
4. Avverso tale ordinanza la (Omissis) ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo cui ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47 u.c. c.p.c. A.A.. 5. Il PG ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza alternativa dei fori di Genova o di Udine.
Motivi della decisione
1. Con l'unico articolato motivo si desume l'errata interpretazione del dettato normativo e del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alla individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia. Si sostiene che non vi era alcun elemento, se non la dichiarazione dell'A.A. di lavorare da remoto in smart. working da (Omissis) ove era residente presso i genitori, per radicare la competenza nel foro di Civitavecchia non essendo costituito, presso la abitazione del lavoratore, nessun nucleo, seppure modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendosi escludere che la competenza territoriale potesse radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Il Collegio, conformemente alle conclusioni della Procura Generale, giudica fondata l'istanza di regolamento necessario di competenza, dichiarando la competenza per territorio alternativa esclusivamente dei fori di Udine e di Genova e non anche di quello di Civitavecchia.
3. Invero, secondo l'art. 413 c.p.c., il giudice del lavoro è competente per territorio alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.
4. In particolare, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 4767/2017).
5. Sebbene l'orientamento di questa Corte si sia sempre più indirizzato nella direzione dell'ampliamento del concetto di "dipendenza aziendale" per cui esso non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve essere inteso in senso lato, in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022), tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale.
6. Tale collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n. 23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti, ovvero, sotto l'aspetto soggettivo, nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove appunto la peculiarità della prestazione lavorativa e il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale (Cass. n. 12907/2022).
7. Ma quando, invece, come nella fattispecie in esame, l'attività di smart. working si è atteggiata, secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore, unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva peraltro essere fungibilmente espletata, a quanto pare, sia dalle abitazioni di (Omissis) o di (Omissis), senza però l'allegazione di alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto ((Omissis) e (Omissis)) oppure della sede ove l'A.A. era addetto ((Omissis)).
8. Alla stregua di quanto sin qui esposto, il regolamento va accolto, con affermazione della sola competenza territoriale alternativa del Tribunale di (Omissis) o di quello di (Omissis); il processo dovrà proseguire, pertanto, innanzi ad uno dei due suddetti giudici già dichiarati competenti; spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio alternativa del Tribunale di (Omissis) o del Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice del lavoro, dinanzi ai quali il procedimento deve proseguire.
Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.