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19 luglio 2023
Il luogo in cui il lavoratore svolge la prestazione in smart working non rileva ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio

Per dipendenza aziendale, infatti, deve intendersi il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur limitato, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, concetto che non può coincidere con il mero luogo di svolgimento della prestazione.

La Redazione

La società ricorrente proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una data somma nei confronti della controparte a titolo di competenze derivanti dalla nullità del contratto intermittente e per la prosecuzione dell'attività di lavoro oltre la scadenza del termine, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In via preliminare, la società chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che fosse invece competente alternativamente il Tribunale di Genova, sede operativa ed effettiva dell'attività svolta dalla controparte, o il Tribunale di Udine, luogo in cui la società aveva la sede legale.
In risposta, il Tribunale di Roma dichiarava la sua incompetenza per territorio e riteneva competenti in via alternativa il Tribunale di Genova o quello di Udine nonché il Tribunale di Civitavecchia, essendo lì residente il lavoratore e svolgendo proprio da lì le sue prestazioni lavorative in smart working, dall'abitazione dei genitori.
La società propone allora regolamento di competenza, sostenendo che debba escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con l'ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023, la Corte di Cassazione dichiara fondata l'istanza di regolamento di competenza, dichiarando la competenza per territorio alternativa esclusivamente dei fori di Udine e di Genova, ricordando che in base all'art. 143 c.p.c., il giudice del lavoro è competente per territorio nel luogo in cui sorge il rapporto oppure in quello dove si trova l'azienda ovvero in cui si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto. Ora, gli Ermellini precisano che per dipendenza aziendale deve intendersi il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, concetto che non può coincidere unicamente con il luogo di svolgimento della prestazione. L'attività di smart working, peraltro, nel caso di specie poteva essere espletata in diversi luoghi (presso l'abitazione dei genitori o presso quella del lavoratore stesso), non essendovi alcun elemento allegato in grado di caratterizzare l'abitazione quale dipendenza aziendale. In altri termini, tale criterio non può essere considerato ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, residuando il luogo di conclusione del contratto e quello della sede ove il lavoratore era addetto.
Di conseguenza, il regolamento di competenza va accolto con affermazione della sola competenza territoriale alternativa del Tribunale di Udine o di quello di Genova.

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