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19 luglio 2023
Ripartizione delle spese processuali penali recuperabili per intero tra coimputati

In risposta al quesito sottopostogli tramite il canale Filo Diretto, il Ministero della Giustizia chiarisce che tali spese sono ripartite tra i soli imputati per i quali sia intervenuta condanna definitiva per il reato cui afferiscono.

La Redazione

Tramite il canale Filo Diretto e con provvedimento del 14 luglio 2023, il DAG ha risposto al quesito sottopostogli dalla Corte d'Appello di Bologna relativo alla ripartizione delle spese processuali penali recuperabiliper intero.

In particolare, la Corte d'Appello bolognese chiede:

esempio

  1. se «sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex art. 205, commi 2 e 2-bis, D.P.R. n. 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione» e
  2. di «precisare le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute».

In merito al primo quesito, il Ministero risponde nei seguenti termini:

precisazione

«In materia di recupero delle spese processuali penali, data la loro valenza di sanzione economica accessoria alla pena, le spese recuperabili per intero, ex art. 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002, debbono essere ripartite tra i soli imputati attinti da condanna definitiva per il reato cui le stesse afferiscono».

Pertanto, devono essere escluse dal recupero:

  • le spese processuali anticipate per coimputati assolti;
  • le spese processuali anticipate in processo definito ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 445 c.p.p.;
  • nei processi con pluralità di imputazioni, le spese processuali anticipate per reati in ordine ai quali non sia stata irrogata condanna a carico dell'unico imputato;
  • nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni, le spese processuali anticipate (es. per intercettazioni telefoniche) per l'accertamento di reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato sia stato condannato: in altri termini, potrà procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto condannato (o dei soggetti condannati) per il reato la cui imputazione abbia consentito e giustificato l'anticipazione della spesa.
Per quanto riguarda il secondo quesito (ossia la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di associazione delle singole voci di spesa ai distinti capi d'incolpazione o di imputazione per i quali risultano sostenute), il DGSIA precisa che:

precisazione

esulano dalle sue attribuzioni «i poteri di sorveglianza, gestione ed implementazione del sistema SIAMM, viceversa assegnati alla Direzione Generale per i Sistemi informativi e automatizzati, ora nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione». Per questi motivi, rinvia all'apposito manuale informativo SIAMM ARSPG - Sistema Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia.