Il Ministero della Giustizia si occupa della tematica, precisando cosa fare nel caso in cui la declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p., non sia accompagnata dall'esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, quando essa sia ritenuta ipso iure conseguente all'estinzione del reato.
Il Dirigente del Tribunale ordinario di Catania segnalava al Ministero della Giustizia tramite l'apposito canale “filodiretto” le lamentele ricorrenti dell'utenza sulla riscontrata persistenza delle procedure di riscossione coattiva ad onta dell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'
Ciò accadrebbe poiché Equitalia giustizia, nonostante la ricezione del MOD-B previsto dall'art. 5 della Convenzione in essere con il Ministero, non provvede ad effettuare lo sgravio della pena pecuniaria.
Con il provvedimento del 17 luglio 2023, il Ministero della Giustizia evidenzia che la questione è di natura strettamente processuale e concerne gli effetti della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'
La Direzione Generale aveva avviato un apposito monitoraggio in merito alle prassi in atto presso gli uffici giudiziari a tal fine, dal quale era emerso come in presenza di una declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 cit. non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, quasi tutti gli uffici richiedevano espressamente lo sgravio della medesima, mentre solo una piccola parte non aveva avviato una prassi siffatta.
Ciò considerato, il Ministero invita l'istante, in assenza di una esplicita declaratoria di estinzione della pena, quando quest'ultima sia ritenuta ipso iure derivante dall'estinzione del reato, a fare comunicazione o richiesta esplicita di sgravio della partita trasferita ad Equitalia giustizia in sede di trasmissione del provvedimento di estinzione del reato attraverso nota MOD-B.