Nel caso di specie, l'impugnazione non era stata notificata come previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c. a causa di un impedimento di salute del difensore.
Il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso proposto avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio rilevando che l'impugnazione non era stata notificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione dell'udienza come previsto dall'
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli dichiarava improcedibile, ex artt. 84 e 170, d.P.R. ll i/2002, il ricorso proposto avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, osservando come il ricorso non era stato notificato al convenuto come invece impone l'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione e che nel caso de quo il ricorrente non ha proceduto ad alcuna notifica
2. Avverso detto provvedimento V.S., a mezzo del difensore Avv. M.E., ha proposto ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in quanto comunque erano sussistenti i requisiti per la rimessione in termini, stante il delicato intervento chirurgico cui era stato sottoposto il difensore nei giorni prossimi alla scadenza del termine per la notifica avendo anche subito accertamenti durante il prericovero. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel decretare l'improcedibilità del ricorso ha pronunciato un provvedimento illegittimo n contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Occorre premettere che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato i/legittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). (Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).
Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. {Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4,, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644). Ai sensi dell'art. 99 del citato d.P.R., il procedimento è regolato dal rito speciale previsto per gli onorari di avvocato che, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 150/2011, è costituito dal rito semplificato di cognizione di cui all'art. 702, bis c.p.c.
Il comma terzo del citato articolo prevedeva, prima della sua abrogazione ad opera della c.d. Riforma Cartabia, che «Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione de/l'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione».
Il Giudice nel provvedimento impugnato ripercorre l'orientamento citato dal ricorrente secondo cui « In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, la mancata tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 29, cui fa rinvio il D.P.,R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 2, - non da luogo, in difetto di espressa comminatoria, all'inammissibilità dell'opposizione, posto che il rapporto cittadino-giudice si instaura con il tempestivo deposito del ricorso, con cui si realizza l'editio actionis, laddove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione de/l'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di opposizione, diretta ad instaurare il contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della notifica, sorge - in difetto di spontanea costituzione del resistente - il dovere del giudice di disporre, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, l'ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., con l'assegnazione di un nuovo termine che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio" (Cass. n. 2442/2011).
Tuttavia - citando altra giurisprudenza in tema di rito del lavoro, anch'esso introdotto con ricorso - il Giudice adito si discosta dall'indirizzo richiamato dal ricorrente, in considerazione sia del dettato letterale normativo che onera il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia in considerazione del disposto di cui all'art. 154 c.p.c. secondo cui, anche nelle ipotesi di termini ordinatori, la proroga è possibile solo prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e dell'adozione dei relativi provvedimenti
2. Da tempo in sede di legittimità si è consolidato l'indirizzo per cui le controversie su compensi in generale nelle quali primeggia il rilievo di natura civilistca patrimoniale della causa sono di competenza delle Sezioni civili, mentre le controversie che vertono sull'ammissione alla fruzione del diritto al patrocino a spese dello Stato, nelle quali assume un rilievo preminente l'effettività della difesa nel processo penale, hanno carattere accessorio al processo penale appunto dalle cui regole occorre dunque attingere.
La Corte ha già avuto modo di puntualizzare che il ricorso avverso il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione alla revoca del decreto di ammissione, ovvero al rigetto della ammissione deve essere proposto alle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, mentre il ricorso avverso il provvedimento emesso a seguito di opposirnine al decreto di liquidazione, di cui all'art. 170 D.P.R 309/90 deve essere proposto alle Sezioni civili della Corte di cassazione indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale ( Sez 4 n. 1223 del 16/10/2018, Muci, rv.274908).
Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto allél difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale ( Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Esposito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254).
Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. EiO e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4 , n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). La Corte di Cassazione in tale ultima sentenza ha osservato che: -il rito civile di cognizione sommaria contiene alcune disposizioni incompatibili con il procedimento ex art. 99 d.P.R. 115/2002 [quali in particolare quelle sulla domanda riconvenzionale e sulla chiamata di terzo (art. 702 bis, commi 3 e 4, cod. proc. civ.), quella sulla conversione del rito (art. 702 ter commi 3 e 4, cod. proc. civ.), sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza quale titolo esecutivo e di quelle sull'appello avverso il provvedimento che definisce il procedimento (art. 702 quater cod. proc. civ.), risultando astrattamente compatibili quelle di cui all'art. 702 ter comma 5 cod. proc. civ. relative alla informalità del l'istruttoria, peraltro già ricavabile dallo stesso sistema previsto dal d.P.R. 115/2002; - l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto connesso con la effettività del diritto di difesa, impone l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: coerentemente sono previsti il potere di ufficio di sollecitazione della parte ( art. 79 comma 3 Dpr 115/2002) e il potere di accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96 comma 2), funzionali all'assolvimento dell'onore solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti; e ha concluso che, anche dopo l'intervento dell'art. 14 d.lgs 150/2011, il richiamo di cui all'art. 99 comma 3 d.P.R. 115/2002 deve intendersi riferito alle sole disposizioni compatibili e cioè a quella parte che stabilisce i termini di comparizione e l'obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto.
Ne consegue che le uniche disposizioni astrattamente compatibili sono quelle di cui all'art. 702 ter, comma 5, relative all'informalità dell'istruttoria, peraltro già ricavabili dallo stesso sistema predisposto dal D.P.R. 115/2002.
3. Ed invero, come già affermato da questa Corte l'intero procedimento predisposto per la concessione del beneficio, in quanto strettamente connesso con il canone dell'effettività della difesa e quindi del giusto processo, impone "l'adozione di procedure la cui elasticità consenta in ogni momento e sino alla decisione di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione. in modo da evitare ogni frustrazione dell'utile esercizio _del diritto di difendersi nel processo. Ecco perché lo stesso sistema delle preclusioni processuali- la cui utilità è esclusivamente rivolta. in un processo di parti. a regolare in modo ordinato la definizione della materia del contendere e: delle modalità cli accertamento dei fatti che ne formano oggetto- è incompatibile con un procedimento il cui oggetto è predefinito ed in cui le modalità di accertamento sono larqamente prestabilite dalla legge, nel quale. tuttavia. l'obiettivo non è quello di decidere su una controversia fra parti contrapposte. ma esclusivamente quello di verificare la sussistenza dei presupposti di non abbienza, per ottenere la concessione del patrocinio a spese dello Stato. In ossequio a siffatti principi la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art 79, comma 3" il potere del giudice, ,;:ui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare la documentazione- disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione- dall'altro, all'art. 96 comma 2" stabilisce il potere del magistrato. in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92. te1:1uto conto del tenore di vita. delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte."
Tuttavia "A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.". Il potere dell'ufficio per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79) e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2") è corollario della natura flessibile del procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'onere solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo di assicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente. E' chiaro, tuttavia, che ove sia consentito al giudice di attivarsi sin da subito (art. 79) per invitare l'istante ad integrare la documentazione mancante o per compiere d'ufficio delle verifiche nel caso in cui le allegazioni del richiedente necessitino di approfondimento (a ciò delegando la Guardia di Finanza) non può non consentirsi, proprio per l'assenza della previsione di termini preclusivi che connota il procedimento, l'allegazione di documenti da parte dell'interessato anche in un momento successivo alla presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento impugnato disattende questi principi e non tiene conto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di opposizione, diretta ad instaurare il contraddittorio. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della no- tifica, peraltro documentato nel caso di specie da un impedimento di salute del difensore, sorgeva in difetto di spontanea costituzione del resistente il dovere del giudice di disporre, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione ciel contraddittorio, l’ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 di cod. proc. civ., con l’assegnazione di un nuovo termine che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio (Cass. Sez.civ. n. 2442/2011; Cass., Sez. Il civ., 12 maggio 1999, n. 4697; Cass., Sez. pen., 14 luglio 2008-8 agosto 2008, n. 33161, imp. Cutrupi)
5. In conclusione il provvedimento impugnato deve esser annullato; va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.