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21 luglio 2023
Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche
Rientrano nell'oleoturismo le iniziative formative, informative, culturali e ricreative svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, la raccolta, le degustazioni e le commercializzazioni delle produzioni olivicole, anche in abbinamento con altri alimenti del territorio.
La Redazione
La Regione Marche con la Legge regionale 5 luglio 2023, n. 10 (B.U. R. Marche Ord. 13/07/2023, n. 61) recepisce gli indirizzi della legislazione nazionale, stabilendo le caratteristiche e i requisiti necessari per poter integrare la produzione di olio con un turismo di tipo esperienziale. Dunque, questa legge disciplina l'attività oleoturistica regionale al fine di: « valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e implementare l'offerta turistica regionale con il turismo dell'olio per coniugare la conoscenza della cultura dell'olio con l'identità storica, culturale, sociale e civile dei territori di produzione».

precisazione

Le attività consistono in attività formative e informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività; iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;  attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Per attività oleoturistiche si intende l'insieme delle attività di conoscenza dell'olivicoltura e dell'olio extravergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio extravergine di oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. 
 
Possono esercitare attività di oleoturismo, anche con il supporto di operatori specializzati, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:
  • gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 c.c. che svolgono attività di olivicoltura, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
  • le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli di prevalente origine regionale.
 
La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore.

precisazione

La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la Commissione assembleare competente, individua e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti. L'abbinamento deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche provenienti da una rete di aziende.

I soggetti che vogliono avviare le attività di oleoturismo devono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente in materia.
 
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque faccia uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi di questa legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00. Nel caso di accertamento di una delle violazioni, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore oleoturistico commetta un'altra violazione, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a quaranta giorni. In caso di reiterazione di una delle violazioni, il Comune dispone la cessazione dell'attività.