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21 luglio 2023
Anche il convivente di fatto può beneficiare del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave

Ai fini del godimento del congedo straordinario per l'assistenza del congiunto con disabilità grave, il D.Lgs. n. 105/2022, nel riformulare l'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, ha equiparato il «convivente di fatto» al coniuge convivente.

La Redazione

Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 L. n. 53/2000), «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave».

La controversia trae origine dalla richiesta di Tizio di ottenere l'accertamento del diritto al congedo di cui all'art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 per assistere la propria convivente, portatrice di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, c. 3, L. n. 102/1992, in quanto affetta da sclerosi multipla remittente recidivante. Nel costituirsi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto della domanda perché non fondata, in quanto nel vigente quadro normativo la posizione del «convivente di fatto» non potrebbe essere equiparata a quella del coniuge, «avendo l'art. 1, comma 20, L. n. 76/2016 previsto una perfetta equivalenza, in ordine alle disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio, tra “coniuge” e “parte dell'unione civile”, nulla stabilendo, invece, in favore del “convivente di fatto”».

Nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale ha osservato che successivamente all'ordinanza di rimessione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176/2022, il D.Lgs. n. 105/2022, il cui art. 2, c. 1, lett. n), ha riformulato l'art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001equiparando, ai fini del godimento del congedo straordinario per l'assistenza del congiunto con disabilità grave, al coniuge convivente il «convivente di fatto» di cui all'art. 1, c. 36, L. n. 76/2016.
Secondo la Consulta, «detto ius superveniens ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale».

Alla luce di tali osservazioni, con ordinanza n. 158 del 20 luglio 2023, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale per un nuovo apprezzamento della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.