L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, anche in relazione al giudizio cautelare di appello, non può che essere proposta dinanzi al giudice di primo grado, con la conseguente inammissibilità di quella proposta dinanzi al Consiglio di Stato.
La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato disponeva la non ammissione dell'attuale ricorrente all'istituto in via anticipata e provvisoria, poiché la richiesta di ammissione riguardava la fase cautelare instaurata presso il TAR Reggio Calabria e pertanto spettava a tale organo la competenza a pronunciarsi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per l'intera fase cautelare.
L'interessato impugnava attraverso il reclamo detto diniego; tuttavia, la Sezione dichiarava inammissibile il medesimo rilevando la non coerenza tra l'oggetto del ricorso e quanto dedotto nella parte espositiva del medesimo atto dalla difesa attorea.
Il difensore dell'appellante a questo punto chiede al Consiglio di Stato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il decreto collegiale n. 6837 del 13 luglio 2023, il Consiglio di Stato dichiara l'istanza inammissibile, osservando in via preliminare come il reclamo proposto dal difensore debba essere inquadrato come istanza ex novo, per cui la non configurabilità dell'atto come rimedio impugnatorio contro il provvedimento reiettivo consente di prescindere dall'assenza di specifici profili di censura contro il decreto emanato dalla Commissione.
Ciò detto, però, il Consiglio di Stato ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla natura del giudizio cautelare amministrativoin rapporto a quello principale, evidenziando due profili rilevanti:
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Ora, detta strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello principale caratterizza altresì il giudizio cautelare di appello e da ciò discende che il magistrato competente non può che identificarsi con il giudice di primo grado dinanzi al quale pende il giudizio di merito, non potendo ammettersi un'ammissione al beneficio dagli effetti circoscritti al giudizio cautelare.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l'istanza.
Consiglio di Stato, sez. III, decreto collegiale (ud. 22 giugno 2023) 13 luglio 2023, n. 6837
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il promotore del presente giudizio di appello cautelare ha impugnato, con il reclamo depositato in data 5 luglio 2022, il decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha disposto la non ammissione del medesimo, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul presupposto che “la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato concerne la fase cautelare instaurata presso il Tar Reggio Calabria”, per cui “tale organo deve intendersi competente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’intera fase cautelare”.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione si è pronunciata sul predetto reclamo, evidenziando che l’appellante indica nell’oggetto del reclamo “revoca decreto di rigetto prot. n. 73/2022 al patrocinio a spese dello Stato nell’interesse del sig. -OMISSIS-ricorso n. 3263/2022 concluso con ordinanza n. -OMISSIS-”, mentre nel testo dell’atto si fa riferimento ad altro istante e ad altro ricorso: dalla rilevata “non coerenza tra l’oggetto del ricorso e quanto dedotto nella parte espositiva dello stesso atto dalla difesa attorea”, la Sezione ha tratto la conseguenza della inammissibilità dell’istanza.
Con istanza depositata in data 11 marzo 2023, il difensore dell’appellante, premesso “di avere istato per il patrocinio a spese dello Stato nell’interesse del sig. -OMISSIS-”, che “detto patrocinio si riferiva al ricorso recante n° 3263/2022 concluso con ordinanza n° -OMISSIS-”, “che in sede di sommaria valutazione la Commissione per l’ammissione al patrocinio dello Stato rigettava l’istanza riportandosi al giudizio del TAR di primo grado” e che “in effetti l’ecc.mo Collegio adito con la suddetta ordinanza ha annullato il provvedimento di rigetto del TAR di primo grado ed ha accolto l’istanza cautelare proposta”, ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’istanza è inammissibile.
In via preliminare, il “reclamo” (avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 73/20229) proposto dal difensore dell’appellante va correttamente qualificato come istanza ex novo, disponendo l’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 che “se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.
La non configurabilità dell’atto di riproposizione dell’istanza di ammissione come rimedio impugnatorio avverso il provvedimento reiettivo della Commissione consente di prescindere dall’assenza, nell’atto medesimo, di specifici profili di censura avverso il predetto decreto.
Si tratta quindi di stabilire se, come ritenuto dalla medesima Commissione, l’istanza di ammissione concernente il giudizio cautelare di appello vada proposta dinanzi al giudice di primo grado ovvero, come ritiene (implicitamente) la parte istante, dinanzi al Consiglio di Stato, a seconda che si ritenga di individuare nel primo, piuttosto che nel secondo, il “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi della disposizione citata.
La risposta al quesito presuppone alcuni chiarimenti relativi alla natura del giudizio cautelare amministrativo in rapporto a quello principale, o di merito, di cui il primo costituisce un “incidente”.
E’ noto che, da un punto di vista funzionale, il giudizio cautelare è strumentale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, ed in particolare ad assicurare le condizioni affinché la sentenza definitoria del giudizio sia idonea ad attribuire al vincitore del giudizio l’utilità che egli si prefiggeva di conseguire: utilità il cui conseguimento, in mancanza di idonee misure cautelari, rischierebbe di essere compromessa per effetto della durata del giudizio di merito e delle modifiche nella realtà giuridica e materiale suscettibili di verificarsi nel corso dello stesso.
Dal punto di vista strutturale, invece, è altresì noto che il giudizio cautelare si inserisce nel giudizio di merito come una sua fase o parentesi, essendo privo di autonomia sia nella fase genetica (non potendo aversi una domanda cautelare se non in pendenza di un giudizio di merito) che nel corso del suo successivo svolgimento (essendo le misure cautelari destinate a decadere, o ad essere sostituite dalla pronuncia di merito, ogniqualvolta questo giunga, per qualsiasi causa, alla sua conclusione).
La strumentalità del giudizio cautelare rispetto al giudizio (ed alla pronuncia) di merito caratterizza anche il giudizio cautelare di appello, in quanto pur sempre funzionale ad assicurare l’utilità della sentenza che sarà emessa dal giudice di primo grado: sì che, in tale prospettiva, esso non si atteggia quale grado di giudizio autonomo (il quale presuppone che la controversia sia stata definita dinanzi al giudice di primo grado e, per effetto dell’appello proposto dalla parte soccombente, sia proseguita dinanzi a quello di appello), ma quale mera prosecuzione della fase cautelare e quindi, quale segmento di questa, pur sempre all’interno della cornice processuale rappresentata dal giudizio (di merito) di primo grado.
Discende, dai rilievi sistematici che precedono, che il “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, anche con riferimento al giudizio cautelare di appello, non può che identificarsi con il giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, tale dovendo necessariamente intendersi il “giudizio” ai sensi della disposizione citata, non potendo ammettersi – e non essendo comunque contemplata dal legislatore – una ammissione, provvisoria o definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i cui effetti siano circoscritti al giudizio cautelare.
Consegue da quanto fin qui osservato che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche relativamente al giudizio cautelare di appello, non può che essere proposta dinanzi al giudice di primo grado, tale dovendo ritenersi il “magistrato competente per il giudizio” tenuto a pronunciarsi sulla stessa, con la conseguente inammissibilità di quella proposta dinanzi a questo giudice: ciò, ça va san dire, a differenza del caso in cui l’istanza di ammissione debba avere effetti relativamente alla – e sia quindi presentata in relazione alla – fase cautelare del giudizio (di merito) di appello, laddove l’incidente cautelare è strumentale alla garanzia della utilità della pronuncia di secondo grado e il “magistrato competente per il giudizio”, ormai entrato nel grado di appello, si identifica appunto nel Consiglio di Stato (ovvero, in via anticipata e provvisoria, nella Commissione costituita ai sensi dell’art. 14 delle Norme di Attuazione del c.p.a.).
La mancata costituzione, in relazione alla suddetta istanza, della controparte esime da ogni pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dichiara l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 5 luglio 2022 dalla parte appellante.
Nulla sulle spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.