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21 luglio 2023
Ammissione al gratuito patrocinio nel giudizio cautelare di appello: competente a pronunciarsi è il giudice di primo grado

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, anche in relazione al giudizio cautelare di appello, non può che essere proposta dinanzi al giudice di primo grado, con la conseguente inammissibilità di quella proposta dinanzi al Consiglio di Stato.

La Redazione

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato disponeva la non ammissione dell'attuale ricorrente all'istituto in via anticipata e provvisoria, poiché la richiesta di ammissione riguardava la fase cautelare instaurata presso il TAR Reggio Calabria e pertanto spettava a tale organo la competenza a pronunciarsi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio per l'intera fase cautelare.
L'interessato impugnava attraverso il reclamo detto diniego; tuttavia, la Sezione dichiarava inammissibile il medesimo rilevando la non coerenza tra l'oggetto del ricorso e quanto dedotto nella parte espositiva del medesimo atto dalla difesa attorea.
Il difensore dell'appellante a questo punto chiede al Consiglio di Stato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con il decreto collegiale n. 6837 del 13 luglio 2023, il Consiglio di Stato dichiara l'istanza inammissibile, osservando in via preliminare come il reclamo proposto dal difensore debba essere inquadrato come istanza ex novo, per cui la non configurabilità dell'atto come rimedio impugnatorio contro il provvedimento reiettivo consente di prescindere dall'assenza di specifici profili di censura contro il decreto emanato dalla Commissione.
Ciò detto, però, il Consiglio di Stato ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla natura del giudizio cautelare amministrativoin rapporto a quello principale, evidenziando due profili rilevanti:

ildiritto

  • Dal punto di vista funzionale, il giudizio cautelare è strumentale a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale;
  • Dal punto di vista strutturale, invece, è noto che il giudizio cautelare si inserisca in quello di merito come sua fase o parentesi, essendo privo di autonomia nella fase genetica e nel successivo svolgimento del procedimento.

Ora, detta strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello principale caratterizza altresì il giudizio cautelare di appello e da ciò discende che il magistrato competente non può che identificarsi con il giudice di primo grado dinanzi al quale pende il giudizio di merito, non potendo ammettersi un'ammissione al beneficio dagli effetti circoscritti al giudizio cautelare.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l'istanza.