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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al procuratore – difensore in data 9 febbraio 2022 (presso cui la controparte ha eletto domicilio in fase monitoria), A.D.M. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1908/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11 novembre 2021 per l’importo di € 1.190.000,00 in favore di A.E. in virtù di un asserito credito da quest’ultimo vantato nei confronti dei nipoti di questo tra cui A.D.M. allegando, all’uopo, scrittura privata di riconoscimento del debito risalente al 1 dicembre 2013, la cui sottoscrizione ivi apposta è stata, tuttavia, disconosciuta dall’opponente con l’atto introduttivo. Non si costituisce A.E..
Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2022, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio impugnato, riconoscendosi l’esistenza di giustificati motivi.
All’udienza del 30 marzo 2023, il Tribunale si riservava per la decisione con i termini di cui all’art. 190 cpc. L’opposizione è fondata.
Parte opponente ha disconosciuto, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, la scrittura privata posta a fondamento della richiesta ingiuntiva risalente all’anno 2013: disconoscimento efficace atteso che, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la «prima risposta» è costituita dall'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), considerato come, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come «la prima risposta» del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio. Parte opponete ha, altresì, ed in via subordinata, disconosciuto la conformità della copia fotostatica all’originale (cfr art. 2719 cc) e, sul punto, è noto come, in tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli art. 214 e 215 cpc, richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 cpc, giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cc non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, conseguendone come l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa cfr Cass. 21 novembre 2011 n. 24456, Cass. 21 aprile 2010 n. 9439).
Ciò posto, come noto, il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 cpc con cui la parte interessata ne ripudia la provenienza (scrittura nel caso in esame costituita dal documento di presunto riconoscimento del debito risalente al 2013 e posto a fondamento della richiesta di ingiunzione) preclude l’utilizzazione del documento come prova del credito azionato, ponendo l’onere a carico di controparte di proporre istanza di verificazione: adempimento del tutto omesso nel caso in esame di talché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta equivale a dichiarazione di non volersi avvalere, come mezzo di prova, della medesima scrittura, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto ai fini della prova del credito (ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2012 n. 2220). Parimenti, nel caso di disconoscimento ex art. 2719 cc della conformità della copia fotostatica di scrittura privata all’originale che impone l’onere a chi intende avvalersene di produrre l’originale o comunque di dare prova della conformità in altro modo (Cass. 27 marzo 2014 n. 7267 che ha statuito in termini “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” ed analogamente Cass. 2 febbraio 2009 n. 2590 secondo cui “Ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale.”) ed anche in tal caso va registrata la condotta omissiva della parte (rimasta contumace) che nulla ha prodotto in merito.
Atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto ed atteso che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la regola generale di ripartizione dell'onere della prova si atteggia in modo che incombe sul creditore ingiungente ed opposto la dimostrazione del fatto costitutivo del credito, posto che costui fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi l'onere di dimostrare la propria pretesa, laddove il debitore ingiunto ed opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e qualora sollevi delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate, stante l’inefficacia probatoria del documento posto a fondamento della richiesta ingiuntiva, l’opposizione è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 (soglia di valore compresa tra € 1mln e € 2mln), in relazione all’attività svolta (studio ed introduzione della controversia, nonché decisoria), pari a € 20.357,00, oltre voci accessorie, che questo magistrato ritiene equo maggiorare nella misura doppia stante la grave responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc in cui A.E. è incorso nel proporre una lite temeraria fondata nella consapevolezza della sua infondatezza perché il diritto azionato è stato fondato su un documento la cui sottoscrizione ivi apposta è stata disconosciuta da controparte ex artt. 214 e ss cpc perché apocrifa (ivi compresa la conformità della copia all’originale), perdendo ogni efficacia ai fini del convincimento del giudicante.
P.Q.M.
pronunciando sulle domande proposte, così dispone:
- accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo 1908/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 11 novembre 2021 con condanna di A.E., convenuto, al pagamento in favore di A.D.M. delle spese di lite che si liquidano in € 843,00 per spese vive, ed ulteriori € 40.714,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo