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25 luglio 2023
L’osteopatia è a tutti gli effetti una professione sanitaria
Il TAR Lazio respinge il ricorso di alcuni fisioterapisti: l'osteopatia non si sovrappone ad altre discipline e non lede le competenze riconosciute ad altre professioni sanitarie.
di La Redazione
Dei fisioterapisti iscritti nel relativo Albo ed esercitanti l’attività in regime libero professionale impugnano il D.P.R. n. 131/2021 con cui è stato recepito l’Accordo per l’istituzione della figura dell’osteopata, previsto dall’art. 7 della L. n. 3/2018. In particolare, i ricorrenti lamentano che il Decreto in questione sarebbe stato adottato in violazione delle norme di legge che regolano il riconoscimento di nuove professioni, nonché sarebbe lesivo della loro autonomia professionale.
 
Con sentenza n. 12312 del 21 luglio, il TAR Lazio dichiara in parte il ricorso inammissibile e in parte lo respinge.
 
Il D.P.R. impugnato recepisce un accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato all’esito di un complesso procedimento in cui sono state coinvolte tutte le associazioni professionali di riferimento e/o interessate e soggetti pubblici a diverso titolo competenti, sfociato nella predisposizione di tre diverse bozze di articolato. La bozza di accordo per la definizione dello statuto professionale dell’osteopata è stata poi trasmessa al CSS, in vista della formulazione del richiesto parere tecnico-scientifico. Il CSS ha elaborato il proprio parere proprio evitando che le competenze dell'osteopata andassero a sovrapporsi a quelle di altre professioni regolamentate, tanto che la nuova figura professionale è stata inserita nell'area prevenzione e non in quella riabilitativa, per scongiurare sovrapposizioni con i fisioterapisti. Sul nuovo testo di accordo, recepito il suddetto parere, è stato poi attivato un tavolo tecnico al quale sono stati svolti ulteriori approfondimenti tecnici.
 
L'ambito di attività e delle funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata rappresenta, dunque, il prodotto di un’istruttoria approfondita e completa, nonché di una valutazione complessiva e accurata dei diversi interessi coinvolti e dei dati tecnico-scientifici rilevanti, così da rispettare le norme di legge in relazione alle competenze dei fisioterapisti. La scelta di conferire alla professione di osteopata la dignità di professione sanitaria è, infatti, rinvenibile in una norma di rango primario, in funzione dell’interesse pubblico di garantire alla collettività la fruibilità di adeguati livelli di servizi e prestazioni che attengono alla sfera della salute.
 
Sulla base di ciò, si rileva che l’osteopatia è a tutti gli effetti una professione sanitaria, che non si sovrappone ad altre discipline e non va a ledere competenze riconosciute ad altre professioni.