Svolgimento del processo
1. Con atto datato 8/10/15 D.C. opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Rieti n. 309/15 richiesto da Italfondiario S.p.a. (che agiva quale società incorporante della (omissis) S.r.l. di Milano, a sua volta procuratore della Cassa di Risparmio di Rieti) per un credito della Cassa di Risparmio di Rieti verso la Società D.C. S.r.l. e per il quale D.C. era stato chiamato a risponderne quale garante.
2. Il D.C. opponeva dunque il predetto provvedimento monitorio, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Rieti e rilevando che il procedimento monitorio era insanabilmente nullo ex art. 83 c.p.c. perché nel ricorso mancava idonea procura del legale rappresentante del preteso creditore S.p.a. Italfondiario.
3. Il Tribunale di Rieti decideva la causa con sentenza, ai sensi dell’art. art. 281 sexies c.p.c., respingendo l’opposizione per assenza del procedimento di mediazione.
4. Contro tale sentenza proponeva appello D.C., che rilevava l’erronea imputazione dell’onere della proposizione della mediazione a suo carico anziché a quello dell’opposto, con conseguente improcedibilità dell’azione del creditore. Inoltre, l’appellante ribadiva sempre la nullità ex art. 83 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e del ricorso monitorio, nonché la sua estraneità al presunto debito della D.C. S.r.l. che aveva sede a Roma, e per la cui competenza avrebbe dovuto essere radicata la richiesta monitoria ed il relativo giudizio oppositivo innanzi al Tribunale di Roma, con conseguente nullità del predetto decreto anche per tale motivo.
5. Con la sentenza n. 855/2019 del 07/02/2019, qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata Intesa Sanpaolo S.p.a., ha ritenuto infondato l’appello così proposto.
La corte del merito ha in primo luogo ricordato che il primo giudice aveva assegnato termine di 15 giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010, dichiarando successivamente improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell’espletamento del predetto incombente; ha osservato che la decisione resa dal Tribunale era conforme ai principi dettati, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24629/2015), secondo i quali, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 doveva essere interpretato in conformità alla sua ratio e dunque al principio della ragionevole durata del processo, con la conseguenza che doveva ritenersi l’opponente, il quale aveva interesse ad introdurre tale giudizio, ad essere gravato di tale onere.
2. La sentenza, pubblicata il 6.2.2019, è stata impugnata da D.C. D.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Intesa Sanpaolo S.p.a. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010 e violazione dei diritti di difesa dell’opponente.
1.1 Rileva il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisato le sue censure in sede di appello in ordine ad una erronea applicazione delle norme della mediazione e sull’onere incombente al creditore, quale attore sostanziale, di promuovere, a pena di improcedibilità della sua azione, la procedura di mediazione. La Corte territoriale avrebbe riconosciuto - aggiunge il ricorrente
- che era erronea la motivazione del primo giudice il quale aveva sostenuto, in modo generico, che l'onere della mediazione fosse a carico dell'opponente e non già della banca opposta, ma ciò nonostante la Corte di merito, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sull'onere della mediazione (come testimoniato dalla rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite a seguito dell’ord. n. 18741/2019), aveva risolto sbrigativamente il dubbio interpretativo, separando in due parti il giudizio di opposizione monitoria. Aveva infatti sostenuto la Corte d’appello che nella prima fase (monitoria) l’onere sarebbe spettato al creditore, mentre nella seconda (opposizione) ad egli opponente (che peraltro sarebbe stato solo un “garante” del debito), avendo il legislatore “frazionato… il procedimento” per cui sarebbe “… il soggetto interessato a coltivare l’opposizione ad essere gravato dell’onere di esperire il tentativo di mediazione”.
1.2 Tale interpretazione delle norme sulla mediazione – sottolinea il ricorrente – sarebbe carente ed anche contrastante con quanto affermato nell’ordinanza di rimessione n. 18741/2019.
Si evidenzia da parte del ricorrente che, per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di materia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria, il legislatore non aveva indicato espressamente chi, fra l’opposto e l'opponente, dovesse ritenersi onerato della proposizione dell’istanza di mediazione e che, in base al D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, art. 5, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie indicate dalla norma, tra cui i contratti bancari, sarebbe tenuto a esperire il procedimento di mediazione.
1.3 Osserva sempre il ricorrente che l’eventuale improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata affatto tale eccezione dell’opposta ed il Giudice avrebbe irritualmente disposto la mediazione solo alla quarta udienza, con la conseguente illegittimità del successivo provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità (per giunta con l’erronea motivazione censurata anche dalla Corte d’Appello).
1.4 Il motivo è fondato.
Occorre infatti ricordare che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte a dirimere il contrasto interpretativo sopra ricordato in premessa, affermando espressamente che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (così, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1Da9ta5p9u6bblidcaezlione 25/07/2023 18/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 159 del 08/01/2021).
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo con il quale era stata denunciato vizio di “Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti su atti a base del D.I. opposto; violazione dell’art. 18 Cpc e dell’art. 1956 e art. 1957 C.C.” e del terzo motivo, declinato come vizio di “omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione ex artt. art. 83 e 125 Cpc”, con la riproposizione, cioè, di tutte le questioni non esaminate dai giudici del merito per l’assorbente rilievo della dichiarazione di improcedibilità della proposta opposizione.
3. Il Tribunale di Rieti e la Corte di appello di Roma, recependo l'orientamento giurisprudenziale che le Sezioni Unite sopra ricordate non hanno ritenuto di confermare, hanno, dunque, dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e per l'effetto anche passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando l'improcedibilità della domanda di opposizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione dei precedenti dubbi interpretativi esistenti in materia (poi superati dall’intervento delle Sezioni Unite), il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.