
|
In argomento, si osserva che le locazioni ''ad uso turistico'' di fabbricati e singole unità immobiliari abitative sono assimilate a prestazioni di servizi di carattere alberghiero o para alberghiero solo se, in relazione all'attività esercitata, ricorrano i requisiti richiesti dalla normativa di settore perché essa possa configurarsi quale attività di carattere alberghiero o para alberghiero. Un ruolo decisivo, per l'individuazione del carattere para alberghiero della prestazione, lo svolgono i c.d. ''servizi accessori di natura alberghiera'', ossia quei servizi ulteriori rispetto alla ''mera'' locazione dell'immobile abitativo, che non riguardano l'alloggio (come le utenze e le manutenzioni), ma direttamente la persona, nel senso «... che rendono possibile al cliente il soggiorno con il soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità ...» (Ris. Agenzia delle Entrate 15.3.2002 n. 88). A conferma del carattere ''alberghiero'' della prestazione (rispetto alla mera locazione dell'immobile), un elemento discriminante è rappresentato nella presenza di servizi ''accessori'' quali la pulizia e il riassetto degli ambienti ed il cambio della biancheria. |
Risoluzione n. 117/E del 10 agosto 2004 - Circolare 12/E del 1° marzo 2007 | Gli immobili abitativi, se destinati ad attività turistico alberghiera, secondo la normativa regionale di settore, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con aliquota al 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. |
Cass. n. 8628 del 2015 | È stata riconosciuta la detraibilità dell'Iva sulle fatture dei lavori di ristrutturazione di una porzione di immobile avente addirittura destinazione catastale abitativa (cat. A/2), ma in concreto utilizzato per lo svolgimento dell'attività ''affittacamere e case per vacanze'', e da qualificarsi perciò come bene strumentale, anche in forza del rilascio di apposita licenza da parte del Comune competente; così escludendosi che il diritto alla detrazione dell'Iva possa essere negato in forza della astratta classificazione catastale dell'immobile, dandosi invece prevalenza alla sua concreta destinazione. |
- le relative prestazioni sono assoggettate a
IVA nella misura stabilita del 10 per cento; - in conseguenza dell'imponibilità delle prestazioni di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali dell'
IVA , l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative.