Con la circolare n. 21/E, il Fisco fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della rinuncia agevolata nonché all'oggetto e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
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In particolare, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della rinuncia agevolata nonché all'oggetto e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
La circolare in esame fa seguito a precedenti provvedimenti in cui l'Agenzia delle Entrate ha dato indicazioni di carattere generale sull'istituto (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E) e di carattere procedurale (circolare 20 marzo 2023, n. 6/E).
- Requisiti e ambito di applicazione della rinuncia agevolata
L’art. 1, c. 213 della legge di Bilancio 2023, prevede che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Tra questi, gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
- Qualificazione giuridica, oggetto e perfezionamento della definizione
La definizione in argomento si pone in sostanziale continuità con l'accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle giurisdizioni di merito, hanno il medesimo ambito applicativo e il medesimo beneficio della riduzione delle sanzioni.
Pertanto, con riferimento alla qualificazione giuridica da attribuire a tale istituto, in un'ottica sistematica si ritiene che la definizione in esame possa considerarsi assimilabilead una conciliazione giudiziale.
La circolare specifica che il comma 213 della legge di Bilancio 2023 richiede che la definizione interessi «tutte le pretese azionate in giudizio». È esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di addivenire ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell'atto impositivo impugnato.
In ragione della eccezionalità della disposizione, le parti possano concordare anche la compensazione integrale delle spese in tutti i gradi di giudizio.
Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio.
La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro venti giorni dall'accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.