Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato T.F.G., unitamente ai figli L.M., G.A. e D., evocava in giudizio , rispettivamente marito della T.F.G. e padre dei tre figli della coppia, innanzi il Tribunale di Sala Consilina, invocando l’accertamento dell’inadempimento del convenuto agli obblighi assunti in sede di separazione personale dei coniugi –prevedenti, tra l’altro, il trasferimento di tutti gli immobili di famiglia ai tre figli in parti uguali tra loro– e l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 447/2011, rigettava la domanda, ritenendo l’oggetto della pattuizione, assimilabile ad un contratto preliminare, non sufficientemente determinato.
Con la sentenza impugnata, n. 718/2017, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di primo grado.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione T.F.G., L.M., L. G.A. e L. D., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso L.G..
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1322 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la pattuizione sottoscritta dai due coniugi in sede di separazione personale, inquadrabile nello schema del contratto atipico, non fosse suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto indeterminabile l’oggetto dell’obbligazione assunta dal L.G., senza considerare che dalla documentazione prodotta in atti del giudizio i beni indicati negli accordi di separazione erano pienamente identificabili.
Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe affermato l’indeterminabilità dell’oggetto della pattuizione di cui si discute, senza considerare il principio di conservazione degli effetti del negozio giuridico.
Con il quarto motivo, ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata ad individuare il percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione.
Il secondo e terzo motivo, che sono suscettibili di esame congiunto, sono fondati.
I ricorrenti danno atto che le condizioni di separazione prevedevano, espressamente: “… ai fini che interessano il presente ricorso: punto n. 3: tutti gli immobili di famiglia verranno donati ai tre figli in parti uguali, le relative spese saranno sostenute interamente dalla sig.ra T.; punto n. 4: gli atti dovranno essere rogati entro e non oltre il 28 febbraio 2006; punto n. 5: la sig.ra T.F.G. riserva per sè l’usufrutto generale sulla casa di C., ieri casa coniugale, e sull’annesso terreno, nonché su tutti gli arredi e oggetti ivi contenuti; punto n. 7: il L. cederà pro indiviso ai figli M., G. e D. il 25% delle quote detenute nella società in accomandita “(omissis) & C. s.a.s. …; punto n. 9: il L. corrisponderà ai figli … la somma di euro 400 mensili” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso). Tali clausole sono state ritenute dalla Corte di Appello non idonee, né a consentire la precisa individuazione dei beni, né a dimostrare l’effettiva appartenenza degli stessi al patrimonio familiare (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Tuttavia il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che, nel caso di specie, il giudizio di separazione personale dei coniugi era stato introdotto, in forma giudiziale, dalla sola T.F.G., con ricorso datato 19.4.2005, e solo successivamente, dopo la costituzione del L.G., formalizzata con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale depositata il 22.6.2005, era stato trasformato in ricorso consensuale, con atto a firma congiunta di ambo i coniugi depositato in cancelleria in data 2.3.2006. La Corte di Appello ha esaminato soltanto l’ultimo atto della richiamata sequela processuale, senza considerare tuttavia che nel ricorso introduttivo, depositato dalla T., erano stati indicati i riferimenti catastali identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi (cfr. pag.2 del ricorso del 19.4.2005) e che anche nella memoria difensiva del L. erano contenuti i predetti riferimenti (cfr. pag. 2 della stessa).
L’affermazione della Corte distrettuale, secondo cui le clausole contenute nel verbale di separazione consensuale non conterrebbero alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, è dunque erronea, e non tiene conto del fatto, da ritenere dirimente, che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, che introdotto in forma giudiziale e trasformato successivamente in forma consensuale, non va esaminato soltanto il contenuto dell’atto conclusivo del giudizio, ma anche quello degli atti difensivi delle due parti.
Si rende necessario nuovo esame.
Il quarto motivo, con il quale si denuncia il vizio della motivazione, è assorbito dall’accoglimento della seconda e terza censura.
Il primo motivo è del pari assorbito, pur dovendosi rilevare l’erroneità della statuizione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui gli accordi di separazione, in quanto configurabili come contratto atipico a contenuto obbligatorio, non sarebbero suscettibili di ricevere tutela nelle forme dell’art. 2932 c.c. Sul punto, va infatti ribadito il principio secondo cui “In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire– la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio- compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento –che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva– ma nell'accordo che l'ha estinta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543).
Il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, dovrà conformarsi al principio di diritto appena esposto, poiché l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.
In definitiva, vanno accolti il secondo e terzo motivo e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.