La scelta è rimessa al giudice, che dovrà scegliere se applicare o meno anche in tali procedure la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 117, comma 4, L. fall., e dell'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 143/2008, che prevede la devoluzione delle somme al Fondo Unico Giustizia.
Il Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona chiede al Ministero della Giustizia, mediante apposito canale Filo Diretto, di chiarire se
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la disciplina contenuta nel combinato disposto dell'art. 117, comma 4, l. fall., ora art. 232, comma 4, CCII, e dell'art. |
Con il provvedimento del 16 luglio 2023, il Ministero della Giustizia descrive innanzitutto il quadro normativo di riferimento, per poi concludere asserendo che spetta al giudice stabilire la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura del concordato fallimentare, non avendo titolo per pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento del giudice in tal senso o per ratificarne il contenuto.
Come osserva il Ministero, mentre la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile la devoluzione delle somme allo Stato per le procedure concorsuali cui sia applicabile l'art. 117, comma 3, R.D. n. 267/1942, altra giurisprudenza di merito ha risolto invece la questione diversamente.
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Essendo le questioni prospettate nel quesito di natura strettamente legata alla funzione giurisdizionale, nessuna valutazione può essere svolta dalla Direzione generale in tal senso, per cui la scelta tra l'interpretazione più restrittiva e quella estensiva per analogia legis dell' |