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28 luglio 2023
Procedure concorsuali diverse dal fallimento: le somme dovute ai creditori irreperibili o non reclamate per 5 anni vanno devolute al FUG?

La scelta è rimessa al giudice, che dovrà scegliere se applicare o meno anche in tali procedure la disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 117, comma 4, L. fall., e dell'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 143/2008, che prevede la devoluzione delle somme al Fondo Unico Giustizia.

La Redazione

Il Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona chiede al Ministero della Giustizia, mediante apposito canale Filo Diretto, di chiarire se 

precisazione

la disciplina contenuta nel combinato disposto dell'art. 117, comma 4, l. fall., ora art. 232, comma 4, CCII, e dell'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 143/2008, che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia (FUG), una volta trascorsi 5 anni dal deposito, dei libretti aventi ad oggetto le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili nell'ambito delle procedure di fallimento, ora liquidazione giudiziale, si applichi anche ai libretti che contengono le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili depositati nell'ambito delle procedure concorsuali diverse dal fallimento, come concordati preventivi o fallimentari.

Con il provvedimento del 16 luglio 2023, il Ministero della Giustizia descrive innanzitutto il quadro normativo di riferimento, per poi concludere asserendo che spetta al giudice stabilire la destinazione delle somme rimaste in giacenza alla chiusura del concordato fallimentare, non avendo titolo per pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento del giudice in tal senso o per ratificarne il contenuto.
Come osserva il Ministero, mentre la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile la devoluzione delle somme allo Stato per le procedure concorsuali cui sia applicabile l'art. 117, comma 3, R.D. n. 267/1942, altra giurisprudenza di merito ha risolto invece la questione diversamente.

esempio

Essendo le questioni prospettate nel quesito di natura strettamente legata alla funzione giurisdizionale, nessuna valutazione può essere svolta dalla Direzione generale in tal senso, per cui la scelta tra l'interpretazione più restrittiva e quella estensiva per analogia legis dell'art. 2 D.L. n. 143/2008 riguarda valutazioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice. La cancelleria sarà dunque tenuta a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, qualsiasi contenuto esso abbia, in relazione alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o non reclamate per oltre 5 anni.