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24 agosto 2023
Inammissibile l’appello presentato dal liquidatore perché il legittimato ad agire è il curatore fallimentare

Il fallito conserva, invece, la capacità processuale all'azione per la tutela dei suoi diritti patrimoniali nel solo caso in cui l'amministrazione fallimentare rimanga inerte.

di La Redazione

Una srl impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rilevato la mancata contabilizzazione dell’IVA per una determinata somma di denaro. La CPT di Prato respingeva l'appello. Nel frattempo la società già in stato di liquidazione, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Prato.
Il liquidatore della società proponeva appello evidenziando l'inerzia della curatela e sostenendo che le operazioni che avevano determinato l'accertamento non erano collegate a quelle fraudolente segnalate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Emilia.
Il Fisco eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto «la legittimazione spettava al curatore fallimentare mentre il fallito mantiene pur sempre una capacità processuale ad agire, limitata alla tutela dei suoi diritti patrimoniali nel solo caso in cui l'amministrazione fallimentare rimanga inerte». 

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana l'eccezione preliminare di inammissibilità è fondata.
Infatti, la PEC inviata dal curatore fallimentare al liquidatore testimonia un’avvenuta valutazione dell'opportunità di appellare la sentenza, che all'esito aveva concluso per la mancanza di interesse per i creditori all'esercizio dell'azione, autorizzando il liquidatore a procedere.
Pertanto, non si può considerare un'inerzia della curatela ma piuttosto di una precisa valutazione in merito alla non rilevanza rispetto agli interessi che è chiamato a tutelare del contenzioso in essere.

Nelle sue argomentazioni, ribadisce che «il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia».

Di conseguenza la CGT di II grado della Toscana, dichiara con sentenza n. 425 del 4 maggio 2023, che l’appello è inammissibile.