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28 agosto 2023
Successioni e donazioni: il trattamento fiscale del legato
Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie.
La Redazione
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi. L'ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate con la Circolare 19/E del 6 luglio 2023 ha illustrato il trattamento fiscale del legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l'appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
Disciplina civilistica La disciplina civilistica del legato è contenuta negli articoli da 649 a 673 c.c., i quali distinguono, in particolare, tra:
  • legato di specie ex articolo 649 c.c., che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore;
  • legato di genere (o di cosa genericamente determinata) ex articolo 653 c.c., che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere.
Differenza tra legato di genere e legato di specie Il legato di cose generiche - avente ad oggetto non un bene o un diritto specificamente determinati ma una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un genus ed individuabile successivamente - rileva ai sensi dell'art. 653 c.c. L'art. 654 c.c. invece si riferisce ad un legato di cosa particolare, lasciata come tale, qualora al tempo della morte essa non si trovi nel patrimonio. Quindi, il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte.
Legato di somme sul conto corrente Inoltre, secondo la Cassazione:
  • la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un “legato di specie”;
  • per converso, il legato pecuniario, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come “legato di genere” con conseguente applicazione del citato articolo 653 c.c.
L'imposta sulle successioni e donazioni Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.
Dunque:
  • gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari;
  • i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati;
  • il legato di genere - in quanto debito dell'erede che, dunque, non grava sul valore dell'eredità o delle quote ereditarie - non viene decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore delle stesse.
Aspetti fiscali Ai fini fiscali, il legato di genere - ancorché distinto dalle passività deducibili – deve essere escluso dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie, al pari delle altre tipologie di legato. Ai fini dell'imposta di successione, il legato di genere va distinto dalle “passività” dell'asse ereditario.
Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie In caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:
a seguito dell'accettazione dell'eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; 
inoltre, a seguito dell'adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell'erede onerato.

Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere - in quanto debito dell'erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie.