Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 luglio 2023
Riforma Cartabia: l’imputato detenuto non deve dichiarare o eleggere domicilio unitamente all’atto di impugnazione
Il nuovo art. 581, comma 1-ter, c.p.p, valido per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2022, richiede, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione. Tale principio non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
di La Redazione
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma il nuovo principio di diritto secondo cui:
«la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. lgs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto». 
 
Nel caso di specie, l'imputato, detenuto nell'ambito del procedimento, si vede dichiarare inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del GUP del Tribunale di Messina a causa del difetto dell'elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
L'imputato ricorre per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 581, comma 1-ter, 156 e 161 c.p.p., sul rilievo che l'adempimento che si presume omesso non sarebbe stato in realtà dovuto, recando l'atto di appello la chiara indicazione del fatto che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notificazioni prescritte andavano per il predetto soggetto eseguite nel luogo di detenzione.

Per la Cassazione il motivo è fondato. Nelle sue argomentazioni, la Corte ripercorre la disciplina ante e post riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) ed in particolare la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e l'art. 157-ter c.p.p.. Con tale normativa, la Corte chiarisce il novellato sistema delle notificazioni all'imputato detenuto, concludendo il ragionamento con la formulazione del principio di diritto predetto.

Con sentenza n. 33355 del 28 luglio 2023, la Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?