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1 agosto 2023
Licenziamento per superamento del periodo di comporto: quale termine per impugnare?

La previsione di cui al comma 2 dell'art. 32 L. n. 183/2010 ha esteso il regime di impugnazione di cui all'art. 6 L. n. 604/1966 ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, compreso quello per superamento del periodo di comporto.

La Redazione

Il lavoratore impugnava il licenziamento che gli era stato intimato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto, chiedendo che se ne accertasse la illegittimità e che la società fosse condannata alla reintegrazione e al risarcimento del danno da mobbing.
Il Tribunale di Rovereto dichiarava inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza e rigettava la domanda risarcitoria ritenendo non provata la condotta asseritamente vessatoria del datore di lavoro.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, al che il lavoratore propone ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, il fatto che non potesse applicarsi al licenziamento per superamento del periodo di comporto la decadenza dell'impugnazione, pertanto esso è soggetto solo al termine di prescrizione ordinario di 10 anni.

Con l'ordinanza n. 21532 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità al licenziamento per superamento del periodo di comporto della disciplina di cui all'art. 6 L. n. 604/1966 e ss.mm. e alla conseguente necessità di impugnare stragiudizialmente il recesso entro il termine di 60 giorni dalla sua comunicazione a pena di decadenza dal potere di contestarne la legittimità.
Come affermano gli Ermellini, è vero che il recesso per superamento del periodo di comporto rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro che non trova la sua disciplina generale nella L. n. 604/1966 bensì nella specifica previsione di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non sarebbe soggetta al termine stabilito dall'art. 6, ma è anche vero che tale questione ad oggi è superata per via della previsione di cui al comma 2 dell'art. 32 L. n. 183/2010, con la quale è stato esteso il regime di impugnazione di cui all'art. 6 cit. ad ogni ipotesi di invalidità del licenziamento, compreso quello per superamento del periodo di comporto oggetto della vicenda in esame.
In tal senso, la Cassazione ricorda il principio di diritto secondo cui 

ildiritto

«la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1- bis, introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo art. 6, comma 2 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato».

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