- i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibilità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente, con iniziale destinazione d'uso agricolo e non più necessari alla conduzione del fondo;
- i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;
- gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività;
- gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento nella disponibilità dell'azienda agrituristica;
- gli spazi esterni, quali aree pertinenziali alla struttura aziendale site nel fondo medesimo, per eventuali attività di somministrazione e consumo anche di spuntini e merende.
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All'imprenditore agricolo che svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività i locali dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicata al di fuori del perimetrato urbano, purché sia, comunque, garantita per essi la conservazione della ruralità. L'attività agrituristica è rilevata dal fascicolo aziendale presente nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) attraverso il codice unico dell'attività agricola (CUAA) di riferimento aziendale ed il codice ATECO secondario. Fermo restando il carattere della ruralità, l'abitazione dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio delle attività, possiede i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e, per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione degli alimenti e bevande, i requisiti stabiliti in materia dai relativi provvedimenti di Giunta regionale. |
Requisiti tecnico-edilizi | L'azienda agrituristica può mettere a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, nel rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 32, comma 3 della L. r. 1/2019, mezzi e allestimenti mobili, nelle loro varie articolazioni, ad eccezione delle case mobili, fino ad una percentuale massima del trenta per cento della capacità ricettiva consentita per gli spazi all'aperto. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti a favore di turisti muniti di propri mezzi mobili di pernottamento è di almeno metri quadrati 60. |
Somministrazione | È ammessa la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche, negli spazi esterni, ovvero in aree pertinenziali della struttura aziendale site nel fondo medesimo, che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni adeguate, nonché negli insediamenti temporanei a favore di soggetti ospitati. |
Piscine | Il responsabile della piscina è l'imprenditore agricolo o altro soggetto da lui incaricato, il quale vigila sul rispetto delle condizioni di sicurezza e dei requisiti igienico-ambientali. |
Attività complementari | Rientrano tra le attività e i servizi complementari le attività mirate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, fornendo loro servizi dedicati quali piscine, palestre, centri benessere, saune e similari. |
Figure professionali | Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all' |
Apertura | L'attività agrituristica si svolge con una delle seguenti modalità: annuale, stagionale, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali; solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni di rilevanza locale. |
Ospitalità rurale | L'ospitalità rurale familiare è esercitata dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), inclusi i coltivatori diretti, e dai suoi familiari, con esclusione dell'impiego di personale esterno alla famiglia, in alternativa a quella agrituristica, con carattere saltuario e non continuativo fino ad un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare. L'immobile sede dell'abitazione dell'imprenditore e dell'attività di ospitalità turistica garantisce, comunque, il carattere di ruralità dei fabbricati per il quale si applicano le medesime disposizioni previste per l'agriturismo. |