Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile il reclamo, da D.DM. proposto 1'8 giugno 2022 tramite posta raccomandata, avverso la decisione giudiziale di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la sua istanza risarcitoria ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354..
Il Tribunale rilevava che il 7 giugno 2022 analogo reclamo era già stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, «in quanto non firmato digitalmente», e che il potere di impugnazione si era pertanto ormai consumato.
2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge processuale, giacché il principio di consumazione dell'impugnazione varrebbe esclusivamente in ambito civilistico, entro confini che la decisione impugnata avrebbe comunque oltrepassato, e sarebbe sconosciuto al vigente codice di rito penale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. Contrariamente a quel che assume il ricorrente, il principio di unicità dell'impugnazione è tradizionalmente affermato nella giurisprudenza di legittimità. Esso preclude, allo stesso o ad altri legittimati, la reiterazione di atti di impugnazione, ove, al momento della presentazione del secondo atto, ancorché in sé tempestivo, sia già intervenuta la decisione sulla prima impugnazione. Ciò è stato affermato con riferimento all'ipotesi della doppia impugnazione da parte dell'imputato e del suo difensore (Sez. 5, n. 41864 dell'8/6/2018, Enoma, n.m.; Sez. 6, n. 20847 del 26/4/2018, D'Ambrogio, n.m.; Sez. 2, n. 19835 del 19/4/2006, Barbaro, Rv. 234655-01), posto che l'esercizio del diritto è pur sempre funzionalmente diretto ad ottenere un risultato in favore del primo e non al conseguimento di un interesse del secondo; e anche con riferimento all'ipotesi della doppia impugnazione da parte dei due difensori dell'imputato (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922- 01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265-01; Sez. 1, n. 4881 del 16/11/1993, dep. 1994, Coppola, Rv. 196960-01), in sé non preclusa in quanto il principio di reciproca autonomia dei mandati difensivi non consente di condizionare il numero di appelli o di ricorsi provenienti dai patrocinatori, né il loro possibile contenuto di contestazione, ferma restando tuttavia il divieto, ritenuto consustanziale al sistema, di frazionare in segmenti distinti il giudizio di impugnazione.
Il principio in discorso è, in linea generale, valido anche nell'ipotesi di duplicato esercizio del potere di impugnazione da parte del medesimo titolare, imputato o difensore che sia, come di recente ribadito da Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Russo, Rv. 280823-01.
3. Proprio quest'ultima decisione contiene, tuttavia, una prima importante puntualizzazione, proprio in fattispecie in cui il difensore, dopo aver presentato un'impugnazione a mezzo di posta elettronica certificata, dichiarata inammissibile per ragioni di forma, aveva reiterato l'atto prima della scadenza del termine per impugnare.
La decisione di legittimità ribadisce che «{l)a consumazione del potere impugnatorio (...] è legata in primo luogo ad un elemento temporale, quale l'avvenuto decorso dei termini - perentori - che la legge fissa perché il relativo rapporto possa essere instaurato; nella stretta vigenza di questi termini, invece, il difensore dell'interessato può presentare non solo l'atto che darà corso al rapporto medesimo, ma anche altri successivi, pur di diverso contenuto, la cui ammissibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che, al momento della loro rituale e tempestiva presentazione, non sia già intervenuta una decisione in ordine all'impugnazione in precedenza proposta».
Ciò ribadito in termini astratti, la decisione in questione ritiene non provato nel caso concreto che il difensore, all'atto della presentazione della seconda impugnazione, avesse avuto già conoscenza dell'avvenuta decisione sulla prima; di quest'ultima rimarcando, comunque, la natura puramente processuale. Facendo quindi leva sulla natura ricettizia della decisione di inammissibilità già adottata, e sul fatto che la nuova impugnazione fosse giusto rivolta ad emendare l'errore commesso nella presentazione dell'altra, Sez. 3, n. 37196 del 2020, cit., salvaguarda la sorte della nuova impugnazione.
4. Il Collegio condivide il nucleo forte del ragionamento giudiziale testé sintetizzato e reputa, anzi, che esso vada portato ad ulteriore sviluppo.
La ratio, sottesa al principio di consumazione dell'impugnazione, è quella di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto, pur temporalmente dimensionato dal termine legale soggetto a scadenza, possa determinare, con la moltiplicazione dei giudizi di impugnazione, e con i suoi negativi effetti sull'economia del processo e sulla sua ragionevole durata, l'insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima regiudicanda, che neppure l'eventuale diversità dei motivi via via addotti dall'impugnante sarebbe in grado di superare.
L'esito di potenziale conflitto di giudicati sostanziali, non risolvibile a norma dell'art. 669 cod. proc. pen. o, anche altrimenti, con gli strumenti processuali ordinari, è l'evenienza da scongiurare, su cui fa perno la regola dell'unicità del diritto di impugnazione, già enucleata come regola fondamentale del sistema nel previgente codice di rito e importata nell'attuale (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01, § 3 ss. del Considerato in diritto).
Un tale rischio si pone realmente, a ben vedere, solo a fronte della già intervenuta definizione della prima impugnazione con pronuncia sul merito.
Ove il giudizio, inerente la prima impugnazione, si sia invece arrestato per ragioni meramente procedurali, legate al mancato rispetto delle modalità e delle forme con le quali il giudizio stesso è stato introdotto, il rischio di accertamenti di merito contrastanti sull'accusa penale, o sull'oggetto del procedimento, non è paventabile. Non vi è allora ragione, sia o meno già intervenuta la pronuncia giudiziale di riscontro dell'irrituale esercizio del potere di impugnazione, e indipendentemente dalla stessa natura recettizia della pronuncia medesima, di precludere all'avente diritto - sempre che il termine non sia scaduto - di sanare il vizio proponendo un atto di impugnazione valido. Né vi è da temere, stante il carattere circoscritto della prima pronuncia, di immediata e pronta adozione, che la duplicazione di giudizi impugnatori determini, in tale ipotesi, una dilatazione significativa dei tempi processuali, come il caso odierno paradigmaticamente dimostra.
L'opposta interpretazione condurrebbe ad una compressione del diritto di impugnazione, ingiustificata proprio perché non bilanciata dalla salvaguardia di alcun valore processuale che si presenti con quel diritto in reale contrapposizione o in fisiologica tensione.
5. Va affermato, conclusivamente, il principio di diritto, secondo cui il principio di consumazione dell'impugnazione non opera se il giudizio originato dalla presentazione di un primo atto di impugnazione è stata definito in termini meramente formali e procedurali (come nel caso di atto trasmesso via posta elettronica certificata, in difformità delle regole tecniche stabilite), e un secondo atto di impugnazione è validamente proposto nel rispetto del termine dalla legge originariamente stabilito.
L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, perché il Tribunale di sorveglianza possa rinnovare il giudizio facendo, di detto principio, applicazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.