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2 agosto 2023
Morti sospette da vaccino anti-Covid: illegittimo il diniego del Ministero della Salute di accesso agli atti

L'istanza perveniva da un avvocato, il quale voleva far luce sugli eventi avversi che possono scaturire dalla vaccinazione e per questo aveva formulato istanza di accesso civico generalizzato agli atti concernenti il numero dei soggetti deceduti nei 14 giorni successivi alla prima somministrazione del vaccino anti-covid.

La Redazione

La vicenda trae origine dall'istanza di accesso civico presentata dall'avvocato nei confronti del Ministero della Salute, con la quale era stato chiesto di conoscere il numero dei soggetti deceduti nei 14 giorni successivi alla somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid, a prescindere dalla causa del decesso, la quale poteva benissimo non essere riconducibile al vaccino.
Alla base della richiesta, la circostanza che i dati richiesti servivano per un controllo incrociato con altri dati statistici allo scopo di valutare meglio gli eventi avversi che possono scaturire dalla vaccinazione.
Dopo una serie di rimbalzi di competenze tra le Istituzioni coinvolte, l'avvocato avanzava una nuova richiesta di accesso civico generalizzato e, in mancanza di riscontro, formulava istanza di riesame indirizzata al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza.
A questo punto giungeva la risposta del Ministero della Salute, il quale dichiarava di non essere in possesso dei dati richiesti.
L'avvocato impugna il diniego mediante ricorso al TAR, sostenendo che l'affermazione del Ministero non fosse veritiera in considerazione della normativa vigente sulla tenuta dell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Con la sentenza n. 12013 del 17 luglio 2023, il TAR Lazio dichiara fondato il ricorso, evidenziando innanzitutto come l'accesso civico generalizzato disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 assicuri ai cittadini la possibilità di conoscere organizzazione e attività della P.A. anche mediante l'obbligo di pubblicare sui siti istituzionali i documenti, i dati e le informazioni riguardanti le scelte amministrative operate, ad eccezione dei documenti per i quali è esclusa la pubblicazione sulla base di norme specifiche o per ragioni di segretezza.
Contro la decisione dell'Amministrazione competente, peraltro, l'istante può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 c.p.a. che disciplina anche il giudizio per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 1 Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2018 è istituito l'Anagrafe Nazionale Vaccini con lo scopo di garantire, nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali e l'elaborazione degli indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi. L'allegato A al citato D.M. indica poi i dati da memorizzare all'interno del database, ovvero data di nascita, data del decesso e vaccinazione, dose vaccinazione e data dell'effettuazione.
In relazione a ciò, il D.L. n. 2/2021 ha previsto all'art. 3 l'inserimento nel suddetto database dei dati concernenti le somministrazioni di massa dei vaccini anti-Covid aggiornati quotidianamente.
Alla luce di ciò, il TAR afferma che è evidente che il Ministero della Salute sia in possesso dei dati richiesti dal ricorrente, i quali dovranno quindi essere ostesi previo oscuramento delle generalità dei soggetti, ad eccezione del dato relativo all'età media che non può invece essere oggetto di ostensione.
Il TAR Lazio accoglie dunque il ricorso ordinando al Ministero di trasmettere entro 30 giorni copia degli atti richiesti.