L’esecutività non coincide quindi con il momento della comunicazione del provvedimento all’interessato.
Svolgimento del processo
1. R. H. propose opposizione avverso il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano di revoca della patente di guida adottata in data 27/10/2015, a seguito di sentenza di applicazione della pena n. 1241/2014, divenuta irrevocabile il 5/12/2014, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bolzano, per guida in stato di ebbrezza aggravata, contestando la decorrenza della suddetta revoca, che era indicata nella data di notifica del provvedimento impugnato (19/11/2015), anziché in quella dell’accertamento del reato e chiedendo, in subordine, che si tenesse conto del periodo durante il quale la patente era rimasta sospesa per il medesimo fatto illecito (commesso il 23/06/2012);
2. il Tribunale di Trento, con sentenza n. 1019/2017, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò illegittima l’ordinanza di revoca della patente nella parte in cui prevedeva la decorrenza della revoca dalla data di notifica del provvedimento anziché dal giorno dell’accertamento del fatto-reato e condannò l’Amministrazione al pagamento delle spese del grado;
3. in accoglimento del gravame interposto dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, nel contraddittorio della parte privata, la Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso di R. H. avverso la citata ordinanza di revoca della patente del 27/10/2015 ed ha compensato, tra le parti, le spese dell’intero giudizio;
4. per la cassazione della sentenza d’appello, ricorre R. H., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’Amministrazione è rimasta intimata;
Motivi della decisione
I. preliminarmente, va disattesa la richiesta del ricorrente, di cui alla memoria, di rimessione della causa alle Sezioni unite di questa Corte, dovendosi al riguardo considerare che (come infra si dirà) la questione che costituisce il fulcro della controversia è già stata esaminata e risolta da questa Sezione e che non si tratta di questione di massima di particolare rilevanza;
II. sempre sul piano preliminare, non sussistono i presupposti per dare corso alla richiesta della parte privata di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale in tema di calcolo del c.d. presofferto, a ciò ostando l’irrilevanza della questione prospettata dato l’esito del giudizio, da ritenersi favorevole alla parte istante, per effetto dell’accoglimento del ricorso, alla stregua delle ragioni di seguito esposte;
1. con il primo motivo di ricorso [«A) Per violazione di legge – interpretazione non costituzionalmente orientata dell’art. 219, comma 3-ter, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e per violazione dei princìpi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art.
3 Cost.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso che, ai fini del computo del termine triennale di revoca della patente, debba tenersi conto del precedente periodo di sospensione della patente medesima (cd. presofferto);
2. con il secondo motivo [«La refusione delle spese dei tre gradi di giudizio»], il ricorrente afferma che la sentenza d’appello ha compensato le spese dell’intero giudizio e soggiunge che, invece, sarebbe stato “giusto e doveroso” condannare controparte al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità;
3. con il terzo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 219, comma 3-ter, c.d.s., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, Cost., quale disposizione che non prevede lo scomputo del c.d. presofferto in relazione al termine di durata della revoca della patente;
4. il primo motivo è fondato nei termini che seguono, con assorbimento degli altri due motivi;
4.1. questa Corte (v. Cass. 27/12/2022, n. 37832, in connessione con Cass. 20/05/2019, n. 13508), ha chiarito che: (i) occorre considerare separatamente il profilo della decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca e il profilo del criterio di computo del periodo triennale durante il quale, a mente dell’art. 219, comma 3- ter, c.d.s. (che recita “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222”), non è possibile conseguire una nuova patente; (ii) a tale secondo aspetto (che, nel nostro caso, non viene in rilievo), si correla la questione della necessità di detrarre o meno il c.d. presofferto ai fini del rilascio di un nuovo documento abilitativo alla guida; (iii) nel caso in cui (come nella specie) il ricorrente impugni il provvedimento amministrativo di revoca della patente là dove esso fa decorrere gli effetti della revoca dalla data di notifica del provvedimento medesimo, l’argomento del c.d. presofferto non è rilevante; (iv) quanto al tema del decidere – che riguarda l’individuazione della data di efficacia della revoca – l’esecutività della revoca coincide con il momento dell’adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all’interessato;
4.2. nella fattispecie concreta, non è corretta l’interpretazione normativa operata dalla Corte di appello di Trento, che (cfr. pagg. 6 e seguenti della motivazione), per un verso, sovrappone i due distinti profili dell’efficacia della revoca e della decorrenza del periodo triennale di divieto di conseguimento di una nuova patente a seguito della disposta revoca; per altro verso, non affronta espressamente lo specifico profilo di illegittimità dedotto in relazione al provvedimento di revoca della patente, e cioè la declaratoria della sua decorrenza dalla data della notifica al trasgressore;
4.3. al riguardo, rimarcata di nuovo l’autonomia tra momento di efficacia della revoca e momento di decorrenza del triennio ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., si deve ulteriormente mettere in risalto che l’efficacia esecutiva della revoca è automaticamente connaturata alla sua adozione e non può essere né anticipata (poiché postula una sentenza penale di condanna) né posticipata al momento della notificazione dell’atto all’interessato.
Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato;
4.4. sono estranei al tema del decidere altri aspetti, pur trattati dal ricorrente ed esaminati dal giudice di appello, e segnatamente: l’individuazione del momento di decorrenza del triennio ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s.; la necessità o meno del computo del c.d. presofferto in forza della precedente sospensione della patente; si tratta infatti di questioni che attengono alla diversa fattispecie dell’impugnazione del diniego di rilascio di una nuova patente fondato sul mancato decorso dell’anzidetto termine triennale;
5. accolto il primo motivo, per quanto di ragione, e assorbiti il secondo e il terzo mezzo di impugnazione, la sentenza è cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento dell’opposizione e con la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui fa decorrere la revoca della patente dalla data di notificazione del provvedimento stesso anziché dal giorno della sua adozione;
6. visto l’esito della controversia, occorre statuire sia sulle spese del gradi di merito che su quelle del giudizio di cassazione;
per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso e poiché l’orientamento di legittimità si è recentemente consolidato sulla questione giuridica principale dedotta con il ricorso, si ritengono sussistenti le condizioni per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese dei gradi di merito e si dichiarano irripetibili le spese del giudizio di legittimità del ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui indica la decorrenza della revoca della patente dalla data di notificazione dell’atto anziché dal giorno della sua adozione;
compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.