Pertanto, in caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero del ticket, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Con sentenza n. 6268 dell'11 maggio 203, la CGT di 1° grado di Roma, adita per l'impugnazione della cartella di pagamento del ticket sanitario, ha dichiarato che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.
A fondamento della sua decisione, la Corte esclude la natura tributaria del ticket sanitario, in quanto esso costituisce un'obbligazione dovuta all'interno di un rapporto sinallagmatico, in relazione al tipo di prestazione erogata e in base alla tariffa applicata dalla regione.
Tale è il principio espresso dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale «per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell'obbligazione tributaria, quali il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione ed in ragione della capacità contributiva di ognuno».
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. XVIII, sentenza (ud. 16 febbraio 2023) 11 maggio 2023, n. 6268
Svolgimento del processo
B. R., impugna la cartella di pagamento n. 097 2020 0082808910000 notificata per ritiro alla casa Comunale in data 3-5-22 con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione intimava all'odierno istante il pagamento della somma complessiva di ? 912,08, dovuta dal ricorrente, a titolo di omesso o ritardato versamento/pagamento ticket sanitari art. 2 dlgs 124/98 anno 2010, sanzioni connesse e interessi, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, in via subordinata, rilevando che l'agente della riscossione non aveva prodotto in giudizio alcun atto interruttivo.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle censure mosse dal ricorrente ed attinenti alla fase antecedente alla notifica della cartella esattoriale opposta in favore di Regione Lazio - Direzione Bilancio Ragioneria Finanza e Tributi, nella qualità di Ente impositore e resistendo comunque nel merito sull'eccepita prescrizione.
Motivi della decisione
Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, occorre considerare che con il presente ricorso il B. si è opposta al recupero del ticket, intendendosi per tale la somma dovuta dagli assistiti non esenti a titolo di partecipazione al costo delle prestazioni eseguite in loro favore.
Pur consapevole delle diverse conclusioni raggiunte da altre Commissioni, ritiene il Collegio di dover escludere la natura tributaria della già menzionata obbligazione, non sembrando la stessa evidenziare la sussistenza dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (per la quale v., fra le ultime, SU 2021/21961).
Nella specie non si discute, infatti, di un pagamento preordinato alla istituzione ed al mantenimento di un servizio e dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione o meno.
Si tratta, invece, di un versamento dovuto dai singoli assistiti soltanto se e nei limiti in cui decidano di beneficiare di una o più delle prestazioni offerte.
Ci si trova, cioè, all'interno di un rapporto sinallagmatico, nell'ambito del quale si controverte sulla quota di costo non coperta dal sistema e lasciata a carico del beneficiario in ragione non di un suo particolare indice di capacità contributiva, ma del tipo di prestazione o della tariffa applicata dalla regione al soggetto che la eroga.
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione, con termine di legge per la riassunzione della causa davanti al competente giudice ordinario.
Spese compensate, in considerazione del rilievo di ufficio della questione, dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e della mancanza, sul punto, di specifiche pronunce di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario e compensa per intero le spese di lite fra le parti.