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29 agosto 2023
Il ticket sanitario non è un’obbligazione tributaria

Pertanto, in caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero del ticket, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

La Redazione

Con sentenza n. 6268 dell'11 maggio 203, la CGT di 1° grado di Roma, adita per l'impugnazione della cartella di pagamento del ticket sanitario, ha dichiarato che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.
A fondamento della sua decisione, la Corte esclude la natura tributaria del ticket sanitario, in quanto esso costituisce un'obbligazione dovuta all'interno di un rapporto sinallagmatico, in relazione al tipo di prestazione erogata e in base alla tariffa applicata dalla regione.

Tale è il principio espresso dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale «per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell'obbligazione tributaria, quali il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione ed in ragione della capacità contributiva di ognuno».