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Con atto di divisione, il Condominio aveva chiesto al Tribunale di procedere alla divisione del bene immobile pignorato nel contesto della procedura esecutiva, introdotta nei confronti di Tizio, costituito dall'immobile partecipante al Condominio. Si era costituita in giudizio Caia proprietaria del 50% dell'immobile chiedendo l'improcedibilità del giudizio per violazione delle norme sul contraddittorio e la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di Tizio personalmente. Infine, nel merito la divisione dell'immobile con ripartizione dell'eventuale ricavato. |
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In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea validamente a riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18319). |
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Nel caso di specie, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio divisionale agli eredi si era resa necessaria a causa dell'assenza degli stessi dall'udienza all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione e disposto l'introduzione del giudizio di divisione poiché l' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di divisione ritualmente notificato il Condominio “(omissis)” sito alla (omissis) in (omissis) (Roma) ha chiesto a questo Tribunale di procedere alla divisione del bene immobile pignorato nel contesto della procedura esecutiva R.G.E. n. 318/2017 Tribunale di Civitavecchia, introdotta nei confronti del Sig. A.B., costituito dall'immobile sito in (omissis) (Roma) alla via (omissis), piano (omissis), interno n. (omissis), al NCEU al foglio 12, particella 1820, sub 8, classe 2, categoria A/2, partecipante al condominio (omissis)”.
Si è costituita in giudizio la Sig.ra R. proprietaria del 50% dell’immobile chiedendo dichiarare l’improcedibilità del giudizio per violazione delle norme sul contraddittorio e chiedendo inoltre:
“- in via preliminare, ma in subordine, sospendere il procedimento disponendo l’eventuale rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del Sig. B. personalmente;
- in ulteriore subordine, nel caso che venga accertato che i presunti eredi del Sig. B. siano in realtà meri chiamati all’eredità, nonché minori, sospendere il presente giudizio per consentire che vengano esperite tutte le procedure e gli adempimenti che si renderanno necessari per la prosecuzione del procedimento;
- nel merito disporre la divisione dell’immobile con ripartizione dell’eventuale ricavato; Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.
All’udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
La questione preliminare da esaminare attiene alla regolare introduzione del presente giudizio ed alla regolarità del contraddittorio.
La parte convenuta, costituendosi, ha infatti eccepito che:
- la notifica dell’atto di citazione agli eredi del Sig. B. è stata eseguita nei confronti di: “Eredi A.B., congiuntamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio noto in (omissis) (Roma), via (omissis) n. (omissis), int. (omissis)”;
- secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass 18 giugno 2010, n. 14699 “qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica.”
- il Sig. B. non si è mai costituito nel giudizio di esecuzione n. R.G.E. 318/2017 da cui deriva il presente procedimento di divisione e quindi la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti degli eredi dello stesso preventivamente individuati personalmente;
- le chiavi e quindi il possesso dell’immobile identificato come domicilio del Sig. B. e presso il quale è stata eseguita la notificazione sono nella disponibilità del Custode incaricato nel suddetto giudizio di esecuzione, pertanto, in aggiunta alla nullità derivante dalle ragioni espresse dalla Cassazione citata, in ogni caso la notifica non si sarebbe potuta ritenere perfezionata poiché i diretti interessati non hanno il possesso dell’immobile di cui è causa e, verosimilmente, potrebbero non aver avuto conoscenza della stessa;
- non risulta essere stata mai aperta la successione del Sig. B., pertanto, tutti gli eredi, dei quali si sa che trattasi di minori, devono essere considerati al momento solo come meri chiamati all’eredità;
- al riguardo allo status di chiamati all’eredità, peraltro, occorre considerare anche che, secondo i principi dell’ordinamento in materia, il chiamato all’eredità può agire in giudizio per la tutela dei beni costituenti l’asse ereditario solo qualora nel possesso degli stessi e, quindi, in ogni caso gli stessi, rebus sic stantibus, non avrebbero la legittimazione passiva necessaria.
Per valutare la fondatezza delle eccezioni occorre ricostruire il procedimento che porta alla introduzione della c.d. divisione endo-esecutiva e, prima ancora, alla individuazione del procedimento da seguire nel caso in cui il debitore esecutato sia deceduto nel corso della procedura esecutiva.
In primo luogo occorre ricordare che la procedura esecutiva non prevede un contraddittorio pieno, e come è noto, al processo esecutivo non si applica l’istituto dell’interruzione per cui se il debitore muore nel corso del processo quest’ultimo prosegue nei confronti degli eredi del defunto senza necessità di alcuna riassunzione o di alcuna ulteriore notificazione agli eredi.
Ove sia necessario effettuare una notificazione la stessa, in applicazione del principio di cui all’art. 477 comma 2 c.p.c. "entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del de cuius".
Nel caso in esame la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio divisionale agli eredi si è resa necessaria a causa della assenza degli stessi dall’udienza all’esito della quale il Giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione e disposto l’introduzione del giudizio di divisione poiché l’art. 181 disp. att. prevede che se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.
Nel caso in esame il contraddittorio è stato integrato con la notifica di un atto di citazione (sulla irregolarità di tale modalità ma sulla sua irrilevanza ai fini della regolare introduzione del giudizio cfr. Cass. 20 agosto 2018 n. 20817).
Questa giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche chiarito che alla adozione di questa modalità va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.
Nel caso in esame sia che si fosse disposta l’introduzione con ordinanza sia, come avvenuto, che si fosse disposta l’introduzione con atto di citazione l’atto andava notificato agli eredi del debitore esecutato deceduto, non presenti all’udienza.
La notifica è stata effettuata nelle forme di cui all’art. 477 comma 2 c.p.c. in data 20 dicembre 2019 mentre il debitore originario B.A. è deceduto in data 8 maggio 2019.
Pertanto la notifica è stata effettuata regolarmente entro l’anno del decesso ed era idonea alla costituzione del contraddittorio nel giudizio di divisione.
Non rileva che l’immobile non fosse in possesso dei chiamati alla eredità poiché tale presupposto non è richiesto per la validità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente.
Peraltro l’eventuale mancata accettazione o rinuncia alla eredità non incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di divisione (o in qualsiasi altro giudizio contenzioso) poiché “in caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima” (cfr. sul punto Cass. 18 settembre 2015).
Deve, pertanto, ritenersi che il giudizio sia stato correttamente instaurato e che non sussista alcun vizio idoneo ad incidere sulla procedura esecutiva sospesa.
Ciò detto occorre valutare la persistenza dell’interesse delle parti al giudizio.
Il giudizio è stato introdotto ai sensi dell’art. 601 c.p.c. poiché:
- il Condominio di “Via (omissis)” sito alla via (omissis) in (omissis) (Roma) dopo aver ottenuto dal Giudice di Pace di Civitavecchia il decreto ingiuntivo n. 377/17 R.G. per un un credito di euro 4.974,28, oltre spese, competenze, onorari ed accessori di legge, per oneri condominiali scaduti e non pagati in data 29 agosto 2017 aveva introdotto una procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 318/2017, nei confronti del debitore Sig. A.B. pignorando la proprietà di ½ dell'immobile sopra citato;
- con ordinanza del 24 settembre 2019 il giudice dell’esecuzione sul presupposto che il pignoramento riguardava la quota di 50% della proprietà dell’immobile mentre proprietaria del restante 50% non assoggettato al pignoramento era la sig. P.R. sospendeva l’esecuzione e disponeva l’introduzione di questo giudizio.
La funzione della domanda era, quindi, quella di procedere, ai sensi dell’art. 601 c.p.c., alla divisione dell’immobile con attribuzione del 50% del ricavato alla procedura esecutiva e del 50% del ricavato alla comproprietaria non esecutata; in tali casi il codice di rito prevede l’instaurazione di un giudizio di divisione.
Tuttavia successivamente all’introduzione di questo giudizio la situazione di fatto si è modificata poiché è stata pignorata anche la restante quota dell’immobile ed instaurata la procedura esecutiva n. 197/2020 che, con provvedimento del 26 novembre 2020, è stata riunita alla procedura n. 318/2017.
Attualmente, quindi, è pignorato in un’unica procedura esecutiva l’intero immobile che può essere, posto in vendita nelle forme previste dagli artt. 569 ss. c.p.c. senza che vi sia alcuna necessità di espletare il presente giudizio di divisione, più complesso ed articolato rispetto alla vendita dell’intero immobile in sede esecutiva.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere essendo venute meno le ragioni della introduzione del giudizio e della proposizione della domanda di divisione.
Considerato che la parte creditrice ha chiesto la definizione del giudizio di divisione mentre la comproprietaria si è opposta ed ha chiesto dichiararsi la nullità dell’atto introduttivo le spese del giudizio devono essere poste a carico di quest’ultima, soccombente sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 61 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna P.R. al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal Condominio Via (omissis) che si liquidano in euro 852,00 oltre rimborso spese generali, CP e IVA