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2 agosto 2023
Il caso processuale: rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del debitore nel giudizio di divisione
La notifica effettuata entro l'anno del decesso è idonea alla costituzione del contraddittorio nel giudizio di divisione?
La Redazione
L’oggetto del processo: divisione del bene pignorato

ilcaso

Con atto di divisione, il Condominio aveva chiesto al Tribunale di procedere alla divisione del bene immobile pignorato nel contesto della procedura esecutiva, introdotta nei confronti di Tizio, costituito dall'immobile partecipante al Condominio. Si era costituita in giudizio Caia proprietaria del 50% dell'immobile chiedendo l'improcedibilità del giudizio per violazione delle norme sul contraddittorio e la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi di Tizio personalmente. Infine, nel merito la divisione dell'immobile con ripartizione dell'eventuale ricavato.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 303, comma 2, c.p.c. prevede che in caso di morte della parte, il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto. Inoltre, in base all'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

La procedura

esempio

In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea validamente a riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18319).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel caso di specie, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio divisionale agli eredi si era resa necessaria a causa dell'assenza degli stessi dall'udienza all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione e disposto l'introduzione del giudizio di divisione poiché l'art. 181 disp. att. c.p.c. prevede che se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, c.p.c., fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Nel caso in esame, il contraddittorio era stato integrato con la notifica di un atto di citazione. Ebbene, a parere del Tribunale, sia che si fosse disposta l'introduzione con ordinanza sia che si fosse disposta l'introduzione con atto di citazione, l'atto andava notificato agli eredi del debitore esecutato deceduto non presenti all'udienza. La notifica era stata effettuata nelle forme di cui all'art. 477 comma 2 c.p.c. in data 20 dicembre 2019 mentre il debitore originario era deceduto in data 8 maggio 2019. Pertanto la notifica era stata effettuata regolarmente entro l'anno del decesso ed era idonea alla costituzione del contraddittorio nel giudizio di divisione. Non rilevava che l'immobile non fosse in possesso dei chiamati alla eredità poiché tale presupposto non era richiesto per la validità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente. Peraltro l'eventuale mancata accettazione o rinuncia alla eredità non incideva sulla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di divisione (o in qualsiasi altro giudizio contenzioso). Quindi, il giudizio era stato correttamente instaurato e non sussisteva alcun vizio idoneo ad incidere sulla procedura esecutiva sospesa. Quanto al merito della vicenda, la funzione della domanda era quella di procedere, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., alla divisione dell'immobile con attribuzione del 50% del ricavato alla procedura esecutiva e del 50% del ricavato alla comproprietaria non esecutata. Tuttavia, successivamente all'introduzione di questo giudizio, la situazione di fatto si era modificata poiché era stata pignorata anche la restante quota dell'immobile. Attualmente, quindi, era stato pignorato in un'unica procedura esecutiva l'intero immobile che poteva essere, posto in vendita nelle forme previste dagli artt. 569 ss. c.p.c. senza che vi fosse alcuna necessità di espletare il presente giudizio di divisione, più complesso ed articolato rispetto alla vendita dell'intero immobile in sede esecutiva.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere essendo venute meno le ragioni della introduzione del giudizio e della proposizione della domanda di divisione.