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4 agosto 2023
Giurisdizioni superiori: no alla nomina dell’avvocato non iscritto all’Albo speciale anche se affiancato da difensore abilitato

Il difetto di iscrizione all'Albo per le giurisdizioni superiori pone il tema della liceità delle condotte poste in essere, sia da parte dell'avvocato, in caso di sua consapevolezza, sia da parte del collega che ha sottoscritto l'atto processuale.

di La Redazione
Due ricorrenti impugnavano il decreto del Comune di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di un porzione del loro terreno, a destinazione agricola. Il TAR per la Sicilia rigettava il ricorso e dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis cit. sollevata.
 
Contro questa decisione, i ricorrente presentano appello alla CGA Sicilia reiterando i motivi.
 
Con la sentenza n. n. 470 del 27 luglio 2023, la sezione Giurisdizionale rileva che nell'epigrafe dell'atto di appello è indicato come difensore (anche) un avvocato di cui non consta l'iscrizione all'Albo forense per le giurisdizioni superiori
 
Ritenuto che tale indicazione, a prescindere dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta ex se l'assunzione dello status di difensore - con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al PAT - il difetto di iscrizione all'Albo speciale potrebbe porre il tema della liceità delle condotte poste in essere (vuoi da parte dell'avvocato, in caso di sua consapevolezza, vuoi comunque di quello che ha sottoscritto l'atto processuale).
 
Vanno, dunque, demandati alla Segreteria:
  1. l'esclusione del suddetto difensore dall'accesso al PAT relativamente al presente giudizio, finché non fornisca prova in ordine all'iscrizione all'Albo speciale;
  2. la trasmissione della presente sentenza, in forma integrale e non oscurata, per quanto di competenza - sia in ordine al definitivo accertamento circa l'iscrizione, che alle conseguenze dell'eventuale illecito - al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell'ordine di appartenenza del stesso. 
In conclusione, secondo il Giudice amministrativo, nel giudizio incardinato davanti ad una giurisdizione superiore, non può essere indicato come difensore un avvocato che non risulta iscritto all'Albo per le giurisdizioni superiori, anche se nel giudizio è stato affiancato da altro avvocato sicuramente iscritto a tale Albo. E ciò poiché tale indicazione, indipendentemente dalla sottoscrizione di atti processuali, comporta direttamente l'assunzione della qualità di difensore costituito, con l'astratta titolarità di una serie di prerogative processuali.