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7 agosto 2023
Passaggio in giudicato della sentenza amministrativa e decorrenza del termine per proporre la domanda risarcitoria

Questi gli aspetti trattati dal CGA Sicilia con la sentenza in commento.

La Redazione

L'attore agiva ex art. 30 c.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti in proprio e dal laboratorio di analisi del quale è socio accomandatario e legale rappresentante, a seguito dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, accertato con sentenza dal C.G.A.R.S..
Il TAR Sicilia dichiarava il ricorso irricevibile per tardività della notifica, in quanto avvenuta oltre il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della favorevole ritenendo non rilevante – ai fini dell'invocata posposizione della decorrenza del termine per proporre la domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. – «la successiva proposizione di un mezzo di impugnazione “straordinario” (peraltro ad opere di un soggetto diverso dal ricorrente) come la revocazione, evento che si profila come incerto nell'an e nel quando dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello e che rimetterebbe in termini, sine die, sul crinale risarcitorio, chiunque avesse ottenuto una pronuncia positiva».
Con ricorso in appello, l'attore censura la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado e ripropone la domanda risarcitoria articolata in prime cure.

Con la sentenza n. 488 del 27 luglio 2023 il CGA Sicilia respinge l'appello.

Sulla questione, il Consiglio ha affermato che:

ildiritto

«Il momento del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, coincidente con il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a., entro cui può proporsi la domanda risarcitoria, risulta articolato come segue:

A) la proposizione della revocazione ordinaria, essendo un mezzo di impugnazione ordinario, è ostativaalla immediata formazione del giudicato sulla sentenza revocanda, il quale dunque si forma con la pubblicazione della decisione di inammissibilità della revocazione, qualora tale ultima sentenza non sia passibile di ricorso per cassazione;

B) né, a prolungare di sei mesi tale termine, soccorre l'art. 107, comma 1, c.p.a., perché avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione non è ammesso il ricorso in cassazione, non potendosi configurare da parte di tale sentenza una violazione dei limiti esterni della giurisdizione;

C) ne deriva che le sentenze del Consiglio di Stato passano in giudicato, nei vari possibili casi:

c.1) con lo spirare dei termini per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria, ove non proposti;
c.2) con la pubblicazione della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;
c.3) il giorno in cui spirano i termini del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ove esso, avendo positivamente superato la fase rescindente e dunque revocato la sentenza gravata, abbia deciso in qualsiasi senso il c.d. giudizio rescissorio: è solo a tale ipotesi che si riferisce, ove correttamente inteso, l'art. 107, comma 1, c.p.a.;

D) la suddetta casistica non implica una sostanziale differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria, poiché:

d.1) anche per quest'ultima, invero, superata positivamente la fase rescindente e rimosso così il giudicato che si era formato, la decisione sulla revocazione resa in esito alla fase c.d. rescissoria riapre – analogamente al caso di cui alla superiore lettera c.3) – il termine per il ricorso in cassazione ex art. 107, comma 1, c.p.a.; nonché, ove la decisione rescissoria sia favorevole anche nel merito, altresì il termine di 120 giorni ex art. 30, comma 5, c.p.a., per proporre la domanda risarcitoria;
d.2) viceversa, la declaratoria di inammissibilità della revocazione – sia straordinaria, sia ordinaria – tiene ferma la data di formazione del giudicato e, quindi, quella di decorrenza del termine ex art. 30, comma 5, c.p.a.:
d.2.1) alla data della già avvenuta formazione del giudicato, per quella straordinaria;
d.2.2) alla data della declaratoria di inammissibilità della revocazione, per quella ordinaria;
d.2.3) salvo che, in ambo tali ipotesi, sia stato già proposto autonomamente il ricorso per cassazione, nel rispetto dei termini per esso previsti, comportando esso che il giudicato si vada a formare (non sulla decisione della revocazione, bensì sulla decisione, ove successiva, della Corte di Cassazione».