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7 agosto 2023
Basta l’autenticazione dell’avvocato per rendere trascrivibile l’accordo di negoziazione assistita tra coniugi?
Nel caso di specie, il Conservatore dei registri immobiliari si rifiutava di procedere all'adempimento pubblicitario, ritenendo l'atto mancante dell'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legge ad opera di un pubblico ufficiale abilitato.
di La Redazione
Due coniugi avevano sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita di separazione personale con la quale prevedevano, tra le condizioni, la cessione da parte del marito alla moglie del 50% della quota di proprietà di una unità immobiliare già per la residua metà di proprietà della stessa. Ottenuto il nulla osta dalla Procura della Repubblica, il Conservatore dei registri immobiliari addetto alla trascrizione aveva rifiutato di procedere all'adempimento pubblicitario, ritenendo l'atto mancante dell'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legge ad opera di un pubblico ufficiale a ciò abilitato.
 
I coniugi presentavano reclamo lamentando che l'autenticazione certificata dagli avvocati fosse sufficiente a rendere trascrivibile l'atto. Il Tribunale accoglieva la richiesta della coppia, ma in secondo grado la Corte d'Appello accoglieva il reclamo del Conservatore ritenendo sempre necessaria l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
 
I coniugi presentano così ricorso straordinario in Cassazione, evidenziando la specialità della negoziazione assistita in ambito di famiglia speciale rispetto alla negoziazione in via generale e l'espressa equiparazione degli accordi di separazione intercorsi in tale regime ai provvedimenti giudiziali a sorreggere l'equipollenza con verbali di separazione consensuale in sede giudiziaria, per giustificare la loro trascrivibilità senza l'intervento di pubblici ufficiali autenticanti.
 
Con sentenza n. 23851 del 4 agosto, la Seconda sezione dichiara il ricorso inammissibile.
 
Innanzitutto, il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro decisioni condivise di procedimenti contenziosi, mentre i provvedimenti in questione vengono pronunciati all'esito di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa.
 
Ciò posto, il Conservatore, nel caso di specie, non ha negato il diritto a procedere alla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita, ma ha escluso "a monte" l'idoneità della forma ai fini dell'adempimento pubblicitario, con uno scrutinio dell'atto da trascrivere che si è arrestato alla veste formale rivestita dallo stesso. Si deve, quindi, escludere la sussistenza di un conflitto di interessi tra due parti, l'una interessata ad eseguire la trascrizione; l'altra, interessata a non eseguirla.