Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Perugia il 25 febbraio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Terni il 3 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto K.R. responsabile del reato di omicidio stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, con revoca della patente di guida e confisca dell'auto.
2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
Il 19 ottobre 2019, alle ore 23.15 circa, K.R., percorrendo alla guida di una Opel Corsa una strada statale, dopo una curva a sinistra in salita ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada, è finito contro una scarpata e, infine, contro un albero: per effetto del violento impatto sia il conducente che il trasportato hanno riportato ferite e sono stati accompagnati in Ospedale, dove è stato verificato che K.R., il quale ha prestato consenso all'accertamento, aveva un tasso alcolemico pari a 1,038 grammi / litro; il passeggero K.N., a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente, è deceduto cinque giorni dopo, il 24 ottobre 2019.
Si è ritenuto l'imputato responsabile di omicidio stradale, per avere condotto il veicolo con grave imprudenza, peraltro in stato di ebrezza, perdendo il controllo ed uscendo fuori strada, con violazione dell'art. 141 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere mantenuto il controllo del veicolo e per non avere regolato la velocità, risultata in concreto inadeguata rispetto allo stato dei luoghi.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e contraddittorietà e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del secondo motivo di appello ed alla affermata insussistenza dei presupposti di applicabilità del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., secondo cui «[ ...] qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».
La motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 7-9 della decisione impugnata sarebbe illegittima ed erronea, siccome illogica contraddittoria, attribuendo all'urto contro l'albero sito ad una distanza dalla sede stradale decisamente inferiore (3,15 metri) rispetto a quanto prescritto (6 metri) dal codice della strada (art. 16) e dal relativo regolamento di esecuzione (art. 26) efficacia di "causa" (alla p. 7) che di "mera occasione" (alla p. 9), così entrando in contraddizione con sé stessa e con l'effettivo andamento dei fatti, «posto che - invece - se l'albero non fosse stato presente ovvero fosse stato presente ad una maggiore distanza non sarebbe stata la collisione dell'auto contro lo stesso e la vittima non avrebbe subito, dunque, le lesioni letali da tale collisione originate» (così alla p. 3 del ricorso).
3.2. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 589-bis, comma 7, cod. pen., 13, 14 e 16 del d. lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), 26, comma 6, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) e 2 e 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223.
Con riferimento all'affermazione, che si rinviene alla p. 8 della sentenza impugnata, circa la mancanza di un generale obbligo di rimozione degli alberi già presenti, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ad una distanza inferiore a sei metri rispetto alla sede stradale, si afferma che sussiste però, comunque, «il generale obbligo - a carico del proprietario e gestore della strada - di garantire sempre la sicurezza stradale come previsto - in via generale - dai commi 1 e 2 dell'art. 13 [...] del Codice della strada nella costruzione e gestione delle strade; e, dunque, anche quello specifico di proteggerlo con un guardrail ovvero con una barriera di sicurezza, come previsto dagli artt. 2 e 3 dell'allegato 1 [...] del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18.02.1993, n. 223» (così alla p. 4 del ricorso). In conseguenza, l'omessa protezione da parte del proprietario della strada rispetto al pericolo rappresentato dall'albero non esime dall'applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen.
3.3. Tramite lii terzo motivo censura promiscuamente ulteriore violazione dell'art. 125 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del secondo motivo di appello ed alla affermata insussistenza dei presupposti di applicabilità del comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., che prevede - come già visto - che «[ ...] qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà».
Si rammenta che nel corso del giudizio di appello è stata disposta una perizia per ricostruire la dinamica dell'incidente e si allega all'impugnazione il relativo elaborato scritto (sub n. 3) e il verbale dell'udienza del 25 febbraio 2022 in cui è stato esaminato l'ing. A.M. (sub n. 2) e si sottolinea che il perito, a domande rivoltegli dal P.G. in udienza, non ha saputo datare 2011, cioè sette anni prima del sinistro, era di piccole dimensioni, donde la apoditticità della collocazione temporale da parte della Corte di appello.
Inoltre, l'attribuzione della causa unica del sinistro alla «straordinaria forza cinetica dell'auto senza controllo», avendo «la presenza dell'albero alla sommità della scarpata il ruolo di mera circostanza di fatto indifferente ai _fini dell'eziologia dell'evento» (così alla p. 9 della sentenza impugnata), stride inconciliabilmente con il contenuto della stessa perizia, che alla p. 22 afferma che la velocità dell'auto all'uscita della curva era di circa 85-90 km orari, inferiore al limite massimo vigente (90 km orari) ma eccessiva rispetto alle caratteristiche concrete della strada (pp. 21 e 23 dell'elaborato scritto), caratteristiche che avrebbero imposto all'ente proprietario della strada, secondo il perito (pp. 6-7 della trascrizione dell'udienza del 25 febbraio 2022), di porre un limite massimo di 70 km all'ora: donde una ulteriore illogicità della sentenza circostanze del rispetto, da parte del conducente, del limite di velocità imposto su quel tratto di strada e dell'errore dell'ente proprietario della strada nel determinare il limite di velocità in quel tratto.
3.4. Con l'ultimo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, nel contempo, mancanza, contraddittorietà e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del quinto motivo di appello in ordine alla revoca della patente di guida, anziché alla sospensione.
Il ricorrente richiama la sentenza della Consulta n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019 con cui è stato parzialmente dichiarato incostituzionale l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui prescriveva l'automatica revoca della patente di guida e censura la motivazione della decisione impugnata, che ritiene illegittima, erronea ed ingiusta, in quanto erroneamente richiama il comma 3 dell'art. 589-bis cod. pen., mentre l'imputato è stato riconosciuto colpevole della violazione del comma 4 di tale articolo, ed inoltre impiega parametri generici ed apodittici, quali la gravità e la pericolosità della condotta, non agganciati però a puntuali condotte concrete.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 17 aprile 2023 a chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
1. Premesso che il reato si prescriverà non prima del 25 ottobre 2034, il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Il primo motivo, come si è visto, è incentrato sulla constatata presenza dell'albero a distanza dalla strada minore di quanto prescritto e da tale situazione - di fatto - intende trarre determinate conseguenze - di diritto - favorevoli all'imputato.
La Corte di appello, in effetti, alle pp. 7 e 9, manifesta qualche incertezza terminologica tra "causa" e "occasione": nondimeno, è da osservare che ritiene, con motivazione sufficiente, non illogica e comunque non adeguatamente aggredita dal ricorso, che l'albero, in ragione della specie e dello stato di accrescimento, verificato da un perito, fosse lì da prima dell'entrata in vigore della previsione in questione, cioè da prima del 1° gennaio 1993, rammentando che, secondo puntualizzazione di pertinente giurisprudenza di legittimità, è da escludere la retroattività della previsione del nuovo codice della strada, cioè è da escludere la sussistenza di un obbligo di rimozione degli alberi già presenti (infatti, secondo Sez. 4, n. 10850 del 15/01/2019, Salinare, Rv. 275275, «In tema di omicidio colposo, ove in un sinistro stradale si verifichi il decesso del conducente di un veicolo in conseguenza dell'impatto con un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, la responsabilità penale del proprietario è configurabile solo se tale albero è stato piantato dopo l'entrata in vigore degli artt. 16 cod. strada e 26 regolamento di esecuzione e di attuazione del cod. strada, in quanto il divieto previsto da tali norme non comporta l'obbligo di rimozione delle piante già esistenti a tale data nella fascia di rispetto»). Donde l’aspecificità del primo motivo di impugnazione, nei termini in cui concretamente strutturato.
3. Quanto al secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge (artt. 589-bis, comma 7, cod. pen., 13, 14 e 16 del d. lgs. n. 285 del 1992, 26, comma 6, del d.P.R. n. 495 del 1992 e 2 e 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 1992) in ragione della omessa considerazione dell'obbligo di protezione da pericolo (installazione di guard-rail o altro) in capo al proprietario o gestore della strada, esso si sostanzia nella denunzia di violazione di legge non previamente dedotta in appello; con la conseguenza di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
4. In relazione al terzo motivo (rispetto da parte di K.R. del limite massimo di 90 km orari di velocità vigente in quel tratto ed errore da parte dell'ente proprietario della strada nell'indicare la velocità massima, che prudentemente, secondo il perito della Corte di appello, si sarebbe dovuta fissare in 70 km all'ora), in effetti, il perito nel corso del suo esame non ha saputo dire esattamente a quando possa risalire la pianta e si è espresso in maniera critica circa il limite vigente in quel tratto di 90 km all'ora, ritenuto troppo elevato in relazione alle condizioni concrete della strada; nondimeno, il ricorrente trascura la circostanza che alla p. 7 della sentenza impugnata si legge che la eccessiva velocità di guida dell'automobile rispetto alle concrete condizioni della strada è stata individuata come unica causa della fuoriuscita dalla sede stradale e che prima dell'impatto con l'albero il veicolo è andato ad urtare contro una scapata costituente, in sostanza, un muro di due metri, per poi salire su di un campo ove era l'albero. Ed a proposito della datazione e della posizione della pianta, la Corte di appello, alle pp. 8-9, ha fornito una giustificazione, che risulta non illogica e non incongrua, che tiene conto della specie della pianta, dello stato di accrescimento della stessa e della sua insistenza su di un terreno montano ed assolutamente marginale, quanto a collocazione, rispetto alla strada.
s. Infine, in relazione all'ultimo motivo, con cui sì deduce la illegittimità ed erroneità della revoca, anziché della mera sospensione, della patente di guida, il Collegio rileva non solo che il capo di imputazione richiama i commi 1 e 4 dell'art. 589-bis cod. pen. e che, in punto di fatto, è chiaramente contestato
all'imputato di avere guidato con un tasso alcolemìco di 103,8 grammi litro, valore (ritenuto alle pp. 2-3 della sentenza di primo grado) che rientra pacificamente nell'ipotesi di cui alla lett. Tf;)) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, ma anche che si rinviene (alla p. 11 della sentenza impugnata) motivazione, per quanto sintetica, sufficiente e congrua circa la gravità e la pericolosità della condotta dell'imputato.
6. Al rigetto del ricorso consegue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali.