
Svolgimento del processo
Con atto datato 05.09.2022, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale la tesserata (omissis), già Consigliere Federale, per aver reso al Procuratore Federale ed al Procuratore Nazionale dello Sport, nell'ambito delle indagini relative al procedimento 1scritto a ruolo con il numero 24/21, false dichiarazioni affermando di trovarsi, il 25. 10.2021, data del Consiglio Federale, a casa in (omissis] quando in realtà stava partecipando ad una riunione insieme al Presidente dell' associazione (omissis) ed altri consiglieri che si svolgeva contestualmente al Consiglio Federale.
Il Procuratore contestava quindi alla (omissis) violazione gli art. 7 bis, primo e terzo comma, nonchè 1.1 e 1.5 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 1 1 dello Statuto Federale, degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell'art. 3 - dovere di correttezza e lealtà - del Codice Etico Federale.
Il Tribunale, fissata davanti a sé l'udienza cli discussione, invitava l'incolpata a produrre memorie difensive.
All'udienza del 19.10.2022, presenti il Procuratore Federale ed il Procuratore aggiunto nonché 11 Avv. I [omissis] I, difensore dell'incolpata, sentite le parti che si riportavano a quanto eccepito e rappresentato, rispettivamente, nell'atto di deferimento e nella memoria difensiva titualmente pervenuta con allegata documentazione, il Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, disponeva l'acquisizione degli atti relativi all'avvio del procedimento n. 24/21 24/21 RG.PF unitamente all'avviso convocazione della Il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione al 18.11.2022.
All'udienza del 18.11.2022, preso atto del deposito da parte della Procura della documentazione richiesta, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni.
Il Procuratore Federale concludeva insistendo per il rigetto delle eccezioni preliminari di nullità sollevate dalla difesa e nel merito chiedeva la condanna dell'incolpata alla sanzione della sospensione per mesi sei; la difesa insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed in subordine, nel merito, per l'assoluzione della propria assistita.
Con decisione pronunciata mediante C.U. n. 12/2022 pubblicato il 25 novembre 2022, il Tribunale Federale FIDS
- dichiarata, in via preliminare, l'infondatezza delle eccezioni di nullità avanzate dalla deferita poiché "il procedimento è stato iscritto nel registro in data 03.03.2022, che in data 29.04.2022, può delle, scadenza del termine di giorni sessanta fissato dall'art. 44 ter Regolamento di Giustizia, il Procuratore Federale presentava istanza di proroga delle indagini che veniva concesso con provvedimento del03.05.2022' ed ancora che ''in data 28.06.2022 il Pmc11ratore notificava all’(omissis) l’avviso di co11cl11sio11e indagini e concedeva all'incolpata il ter11Jine di sette giorni libe1i come da ngola111ento per poi provvedere ad esercitare l'azione disciplinare con l'atto di defeliJJJe11to del 05.09.2022, tempestivamente depositato tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale –
- e ritenuta nel merito che "nessuna censura può essere mossa alla (omissis), sentita come soggetto sottoposto alle indagini, ha agito nel pieno diritto di rendere false dichiarazione nel momento cui la rappresentazione della verità, vale a dire confessare di trovarsi a Roma il giorno del Consiglio Federale in compagnia di [omissis] Presidente dell’associazione [omissis] al centro dell'indagine, poteva senza dubbio essere considerata dall’ufficio della Procura quale elemento di colpevolezza
- dichiarava la sig.ra (omissis) non responsabile degli addebiti disciplinati alla stessa ascritti.
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Avverso tale decisione, con reclamo del 13.12.2022, proponevano appello il Procuratore Federale Aggiunto Avv. S. D. ed il Procuratore Federale Avv. P. B., domandando, in riforma della decisione impugnata e previo accertamento della fondatezza del deferimento e della sussistenza della responsabilità disciplinare della tesserata, comminarsi alla sig.ra (omissis) la sanzione di mesi 6 di sospensione dall'attività federale ovvero la diversa sanzione ritenuta congrua.
In particolare, nell'atto di reclamo la Procura Federale asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistente l'illecito disciplinare contestato all'incolpata attribuendo - erroneamente - che tale comportamento di mancata collaborazione con le indagini poste in essere in altro procedimento fosse scriminato essedo l'odierna incolpata indagata anche in tale procedimento.
L'Ufficio di Procura censura altresì la decisione impugnata rimproverando al Giudice di primo grado d'aver completamente omesso la motivazione in ordine alla violazione degli artt. 1.1 e 1.5. del Regolamento di Giustizia FIDS, dell'art. 11 dello statuto federale, artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, artt. 3 del Codice Etico Federale.
Veniva fissata l'udienza di discussione d'appello per il 27 gennaio 2023, udienza che veniva rinviata al 10 febbraio 2023 a causa di una erronea citazione dell'odierna incolpata.
L'incolpata non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2023, tenutasi dinanzi a questo Collegio con partecipazione da remoto, il Procuratore Federale, si riportava al contenuto dell'atto di reclamo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come meglio dettagliato nel verbale riassuntivo d'udienza.
Il Collegio riservava la decisione nei termini di Legge.
Motivi della decisione
Questo Collegio, letti gli atti del giudizio di gravame, sentita la Procura Federale presente all'udienza di discussione ed esaminati i documenti ufficiali, ritiene di dover confermare la decisione emessa dal Tribunale Federale.
Nello specifico appare corretto il riferimento al e.cl. diritto alla "menzogna", quale corollario del più generale diritto alla difesa (rectitts alla non auto incriminazione).
Tale generale principio di diritto non può non trovare propria estrinsecazione anche nell'ordinamento sportivo della Federazione che qui occupa, trattandosi di principio di diretta derivazione Costituzionale (art. 24 Cast.).
Nello specifico le affermazioni rese dall'odierna incolpata nel corso dell'audizione innanzi alla Procura Federale sono risultate incontestabilmente non corrispondenti al vero (e tale constatazione non viene, vieppiù, neanche contrastata dalla difesa dellalliffi e, preso atto di ciò, deve essere valutato se e in che misura la [IBill avesse l'onere (dovere) di rispondere veridicamente alle domande che le venivano rivolte e con quali limiti.
L'audizione in oggetto scaturisce da una relazione intermedia dell'ODV della Federazione in parola, il quale ha evidenziato una ingerenza di un soggetto non (più) appartenente agli organi apicali della Fids, ingerenza manifestatasi, anche e per quanto evidenziato nella relazione in oggetto, con l'indebita partecipazione a riunioni del Consiglio Federale.
La domanda rivolta alla in ordine alla sua partecipazione ad una specifica riunione era probabilmente propedeutica alla verifica della partecipazione a tale riunione del predetto non autorizzato soggetto e conseguentemente collegata alla verifica che era in quel momento posta in essere da parte della Procura Federale.
Tale circostanza non può essere svilita ed appare decisiva in ordine alla convinzione, più o meno fondata che fosse, della[IBilldi essere parte del procedimento che stava svolgendosi, o per lo meno di poter diventare parte di tale procedimento ove avesse affermato di aver partecipato a tale riunione.
È di tutta evidenza come il "diritto alla menzogna" si debba, senz'altro, applicare nel momento in cui vi è una formale apertura di procedimento a carico, ma debba trovare la sua più generale, e si ritiene, corretta estrinsecazione anche in una fase di poco precedente all'apertura di un procedimento a proprio carico, ovvero per impedire che tale apertura abbia luogo, ovvero al fine di salvare se medesimo da unun grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore.
Si ritiene pertanto che la guarentigia di cui trattasi debba scriminare la menzogna resa sia da parte di un soggetto sottoposto ad un procedimento, sia da parte di un soggetto non formalmente indagato ma "indagabile", sia da parte di un soggetto che proprio attraverso tale affermazione non veridica voglia evitare di "confessare" la propria partecipazione ad un, eventuale, illecito.
Diversamente ragionando si arriverebbe a pretendere che un soggetto, non formalmente indagato, sia costretto a rispondere al vero anche nel momento in cui ritiene che la propria risposta comporti un'apertura di un procedimento a proprio carico e pertanto a rendere sanzionabile la "mancata confessione", epilogo senz'altro non accettabile.
Pertanto, seppur appaia invero preoccupante l'atteggiamento di mancata collaborazione posto in essere dall'odierna incolpata, il comportamento dalla stessa tenuto non può essere sanzionato nella sede che qui occupa.
Sotto altro profilo, in aggiunta, si deve osservare la stessa Procura federale abbia affermato, anche nel corso della requisitoria dell'udienza del 10 febbraio, come la menzogna pronunciata dalla on fosse collegata agli accertamenti che venivano posti in essere e quindi non vi fosse alcuna connessione con le indagini in corso, definendo l'affermazione non veridica in parola come "graluita".
Ebbene, anche a voler ritenere che il ragionamento posto in essere dalla Procura sia corretto (e, invero, al contrario si ritiene che vi fosse una connessione, anche solo eventuale, con i predetti accertamenti e pertanto con il procedimento in corso), è di tutta evidenza come la menzogna su una, sempre seguendo il ragionamento della Procura, circostanza ininfluente non possa andare a ledere il bene giuridico tutelato dalle norme richiamate nella contestazione.
Se è vero, come è vero, che la mancata collaborazione debba estrinsecarsi in una menzogna che anche solo astrattamente possa andare a comportare una concreta manifestazione di, per lo meno, mancata collaborazione con l'Autorità inquirente, è pertanto corollario necessario di tale circostanza la necessaria non punibilità cli menzogne che appaiano ininfluenti.
In altri termini, non qualsivoglia affermazione non veridica può essere sanzionata, apparendo evidente come affermazioni false riferite a circostanze "neutre" debbano essere escluse dall'applicazione delle norme contestate all'odierna incolpata.
Stante la qualificazione in tal senso, effettuata anche in sede cli requisitoria dall'Ufficio della Procura, delle affermazioni della (omissis) le stesse non saranno sanzionabili anche da tale angolo visuale.
Devono ritenersi assorbite le altre eccezioni formulate, anche avendo riferimento agli altri articoli asseritamente violati, stante l'identità del comportamento materiale e pertanto l'operatività della guarentegia su evidenziata.
P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello FIDS, definitivamente pronunciando confermala sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale Federale nell'ambito del procedimento n. 7/22 rg pf - 7/22 rg tf.