Posto che non sono stati riscontrati malfunzionamenti del sistema, ricade sull'operatore economico la responsabilità per la mancata trasmissione del file originario.
Con il parere di precontenzioso n. 235 del 30 maggio 2023, l'ANAC ha affermato che qualora il file di partecipazione ad una gara telematica sia danneggiato, la responsabilità è in capo all'operatore economico.
Esprimendosi su una gara di affidamento del primo lotto dell'impianto pluvirriguo di trasformazione irrigua su 1.200 ettari in due Comuni vicentini, l'ANAC ha stabilito che nel caso in cui non siano stati riscontrati dei malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario utile alla partecipazione ad una gara telematica ricade sull'operatore economico, sostenendo che la necessità di rispettare i termini per l'invio delle offerte non consente di ammettere l'invio di un nuovo file oltre la scadenza, per garantire la
Questa, nel dettaglio, la decisione dell'Autorità:
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«non essendosi riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull'operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l'invio delle offerte, a garanzia della |