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8 agosto 2023
Come e quando presentare domanda per ottenere i crediti di imposta per la mediazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato forense
Il Ministero della Giustizia con il Decreto ministeriale del 1° agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2023 n. 183 ha individuato le regole operative per ottenere il riconoscimento degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
La Redazione
Gli incentivi fiscali nella riforma Cartabia
Uno dei pilastri sui quali la riforma Cartabia aveva inteso puntare per incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (mediazione, negoziazione e arbitrato forense) è stato quello degli incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale.

Oltre al riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, infatti, la riforma Cartabia ha previsto una serie di incentivi fiscali che possiamo distinguere in due categorie: l'esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro (nei limiti previsti) e i crediti di imposta (che sono stati ampliati nella previsione estendendoli anche gli organismi di mediazione per le mediazioni che coinvolgono parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).
Una distinzione che tiene conto dell'esperienza fino a questo momento: ed infatti, tutti ricordiamo come, mentre per l'esenzione dall'imposta di registro non ci sono stati problemi di sorta (salvo alcune questioni interpretative), per il credito di imposta previsto originariamente per la mediazione civile e commerciale dal D.Lgs. n.28 del 2010 nessuno, credo, abbia memoria di un credito di imposta riconosciuto e che la parte abbia potuto “spendere”.

Vediamo in sintesi gli incentivi previsti che saranno poi richiamati tra poco per individuare le norme del decreto ministeriale che prevedono i requisiti di contenuto delle domande di ammissione

precisazione

  • Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
  • Il comma 1 dell'articolo 20 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento
  • Il comma 1 dell'articolo 20 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
  • I crediti d'imposta previsti dal comma 1 dell'art. 20 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
  • È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto
  • Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
Il D.M. però disciplina anche, come vedremo, gli incentivi fiscali che erano stati previsti per la negoziazione assistita e per l'arbitrato forense (quest'ultimo, però, per quanto a conoscenza, ad oggi praticamente non decollato).
La procedura telematica di richiesta dei crediti di imposta
La procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta saranno telematiche dal momento che dovranno essere presentata a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it.
La domanda dovrà essere presentata con il contenuto indicato dal decreto, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. 
Quando, però, lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, salvo diversa previsione, sarà tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
Vediamo quali sono i crediti di imposta per i quali il decreto ha previsto le modalità di presentazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dei requisiti contenutistici specifici della domanda di ammissione.
I crediti di imposta per la mediazione civile e commerciale
Il primo incentivo è il credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e che scatterà nel caso di raggiungimento dell'accordo (art. 4 D.M.)
Il secondo incentivo è il credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e che scatterà nel caso di raggiungimento dell'accordo (art. 5d.m.).
Il terzo incentivo è il credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice e che scatterà nel caso di raggiungimento dell'accordo (art. 6 D.M.).
Il quarto incentivo – questa volta per l'organismo di mediazione – è il credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte all'ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 7 D.M.).
Il riconoscimento dei crediti di imposta per la mediazione
In base all'art. 8 il Ministero, una volta ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta, effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010
Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
Il credito di imposta per la negoziazione assistita
Il quinto incentivo è il credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo (art. 9 D.M.).
Il credito di imposta per l’arbitrato forense
Il sesto incentivo è il credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014 (c.d. arbitrato forense in corso di causa) (art. 10 D.M.).
Il riconoscimento dei crediti di imposta per la negoziazione assistita e l’arbitrato forense
In base all'art. 11 D.M. il Ministero, una volta ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta, effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del Decreto-Legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014. 
Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. 
Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta , comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
I crediti di imposta – che non potranno mai dar luogo a rimborso- saranno utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. 
Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
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