Accolto il ricorso dei genitori che chiedevano di avvalersi dell'ora di educazione alternativa in luogo a quella dedicata all'IRC. Per il TAR Toscana, l'opzione può essere espressa anche se è scaduto il termine per l'iscrizione al nuovo anno poiché tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo.
Nel corso dell'anno scolastico, i genitori di una minore comunicavano alla dirigente scolastica, nell'interesse della propria figlia, la scelta di avvalersi per la classe quinta, in luogo dell'insegnamento IRC, dell'ora di educazione alternativa già attivata dalla scuola con riferimento ad altri alunni. All'epoca dell'istanza era ormai scaduto il termine per l'iscrizione al nuovo anno scolastico.
Con una mail la dirigente respingeva la richiesta, precisando che «la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ha valore per l'intero corso di studi, a meno che l'interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni online. Dunque non era rilevante la data di emissione o pagamento delle tasse scolastiche ma solo il termine delle iscrizioni online previsto dal Ministero».
Per questi motivi, la richiesta avanzata dai genitori nel caso in esame non poteva essere accolta.
La controversia giunge dinanzi al TAR Toscana, il quale accoglie il ricorso dei genitori con sentenza n. 792 del 28 luglio 2023.
In particolare, i ricorrenti lamentano la lesione della libertà religiosa della minore nonché il suo diritto a fruire dell'ora di educazione alternativa. Secondo i genitori, infatti, l'esercizio dell'opzione individuato dalla circolare dirigenziale deve essere interpretato come meramente ordinatorio e non decadenziale.
Dopo aver ribadito l'
Pertanto, l'introduzione di limiti all'esercizio della suddetta scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC conduce a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto ed inviolabile della persona.
Da tale assunto deriva che il diritto di scelta non può essere assoggettato ad alcuna limitazione temporale di carattere decadenziale attraverso le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico. Secondo il TAR, «tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico, ma agli stessi va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio. Come tali, i termini in questione sono derogabili, e non possono limitare il diritto di preferenza dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire più la fruizione dell'IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l'iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell'anno, per il suo prosieguo».
Il Tribunale amministrativo conclude sostenendo che è parimenti legittima e rilevante per la scuola la volontà di far fruire alla minore l'ora di educazione alternativa.
TAR Toscana, sez. IV, sentenza (ud. 26 luglio 2023) 28 luglio 2023, n. 792
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. I genitori della minore -OMISSIS-, che nell’anno scolastico 2022/2023 aveva frequentato la classe-OMISSIS- della Scuola primaria -OMISSIS- di Firenze, e che per i primi quattro anni di frequenza scolastica aveva fruito dell’insegnamento facoltativo della religione cattolica, in data 18 marzo 2023 dichiaravano alla dirigente scolastica, nell’interesse della propria figlia, la scelta di avvalersi per la classe quinta, in luogo dell’insegnamento IRC, dell’ora di educazione alternativa già attivata dalla scuola con riferimento ad altri alunni.
All’epoca dell’istanza era ormai scaduto il termine per l’iscrizione al nuovo anno scolastico, spirato il 30 gennaio 2023.
Con mail del 24 marzo 2023 la dirigente respingeva la richiesta, precisando che «come indicato nella -OMISSIS-, la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi, a meno che l’interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni on line. Dunque non è rilevante la data di emissione o pagamento delle tasse scolastiche ma solo il termine delle iscrizioni online, previsto dal Ministero in questo anno scolastico per il giorno 30 gennaio. Purtroppo, quindi, per tali motivi, non è possibile accogliere la sua richiesta».
La circolare -OMISSIS- dalla dirigente scolastica -OMISSIS-, stabiliva infatti che: «Si ricorda ai genitori degli alunni che al momento attuale frequentano le classi 1, 2, 3 e 4 della scuola primaria e 1 e 2 della scuola secondaria di primo grado presso il nostro Istituto che l’iscrizione alle classi successive per il prossimo anno scolastico è automatica e che dunque NON occorre presentare domanda. Solo coloro che per il prossimo anno scolastico intendano eventualmente modificare la scelta precedentemente effettuata se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica dovranno provvedere a effettuare la modifica dell’opzione entro il 30 gennaio 2023 attraverso la compilazione del modulo allegato. […] La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi, a meno che l’interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni on line. La scelta di attività alternative, che riguarda solo coloro che scelgono di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, può essere effettuata esclusivamente dal 31 maggio al 30 giugno 2023 con modulo apposito».
La richiesta di sostituire l’IRC con l’ora di educazione alternativa veniva reiterata dai genitori di -OMISSIS- dapprima con una nuova mail del 10 maggio 2023, cui seguiva un incontro con la vice preside, che verbalmente confermava la reiezione e le relative ragioni già esposte dalla dirigente, e successivamente con istanza dell’avvocato della famiglia in data 31 maggio 2023, alla quale faceva seguito un nuovo diniego della dirigente del 12 giugno 2023, del seguente tenore: «Gentile Avvocato, qui non è in questione la libertà di culto, che nulla ha a che vedere con l'insegnamento di religione. I ripensamenti sono certamente ammessi, ma nell'arco del ciclo di studio. I termini per la comunicazione erano ben conosciuti dalla Sua assistita. La Sua richiesta non può essere accolta».
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio la signora -OMISSIS- impugnava il diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduceva la «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 33 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, dell’art. 8 della l. 62/2000 e dell’art. 8 del dpr n. 235/2007 come modificato dal dpr 175 del 2012 anche con riferimento alla violazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della L. 121/85.
Eccesso di potere per travisamento delle Circostanze di fatto, difetto dei presupposti, illogicità e manifesta contraddittorietà», affermando che, nel conflitto tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione scolastica e la libertà di culto della studentessa, non può che prevalere la seconda e, conseguentemente, il termine per l’esercizio dell’opzione individuato dalla circolare dirigenziale va necessariamente interpretato come meramente ordinatorio, e non decadenziale.
Mediante il secondo ordine di censure, epigrafato «Violazione dei principi costituzionali in tema di libertà religiosa di cui agli artt. 2, 3, 7 comma 1, 8 e 19 ed art. 33 della Costituzione con riferimento ai principi di uguaglianza nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento. Sviamento», si evidenziava ulteriormente la lesione della libertà religiosa della minore, e la violazione del diritto della bambina a fruire dell’ora di educazione alternativa.
L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 26 luglio 2023, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa era trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Vengono in rilievo, ai fini della decisione della controversia, l’art. 9 comma 2 L. 121/1985 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nonché l’art. 4 comma 1 lettera ‘b’ e l’art. 2 comma 1 lettera ‘b’ del D.P.R. 751/1985 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche).
La prima delle citate disposizioni stabilisce che: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione» (art. 9 comma 2 L. 121/85).
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è dunque basato sul principio della libera scelta, indefettibile condizione di effettività della tutela e garanzia, anche nell’ambito scolastico (art. 2 della Costituzione), della fondamentale libertà religiosa della persona (artt. 8 e 19 della Carta Fondamentale). Del resto l’insegnamento scolastico della religione cattolica incide fortemente sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto, come si ricava agevolmente dalla lettura dell’art. 4 comma 1 lettera ‘b’ D.P.R. 751/1985, lo stesso non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente confessionale, dovendo essere impartito, per la norma de qua, «in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata» (in tal senso: Consiglio di Stato, VI, 30 luglio 2018 n. 4634). È dunque evidente che la libertà e la pienezza del succitato diritto di scelta (di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento cattolico) è essenziale al fine di garantire l’effettività della libertà religiosa della persona, costituzionalmente protetta e tutelata, si ribadisce, sia in capo ai singoli sia nelle formazioni sociali (tra cui quella scolastica) ove essi svolgono la propria personalità (art. 2 della Costituzione).
Ne consegue che l’introduzione di limiti all’esercizio della suddetta scelta (di avvalersi o non avvalersi dell’IRC) conduce necessariamente a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto e inviolabile della persona umana.
4.2. Sulla base di tali necessarie premesse, si può dunque procedere alla disamina della disciplina recata dall’ordinamento relativamente alle modalità di effettuazione della scelta di beneficiare (o meno) dell’IRC.
L’art. 2 comma 1 lettera ‘b’ D.P.R. 751/1985 stabilisce, al riguardo, che: «b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica».
La citata disposizione prevede dunque il diritto di scelta annuale dell’insegnamento religioso a scuola, e proprio nell’esercizio di tale diritto la ricorrente revocava per la propria figlia la scelta dell’IRC (effettuata all’atto dell’iscrizione alla primaria), per il quinto anno del corso di studi, chiedendo l’accesso all’educazione alternativa.
L’istanza della signora -OMISSIS- si pone pienamente nel solco tracciato dalla citata disposizione, che non prevede termini perentori e decadenziali per l’effettuazione dell’indicata scelta, e non ne condiziona l’ammissibilità all’osservanza del termine ultimo per l’iscrizione al nuovo anno scolastico.
Né del resto una siffatta previsione limitativa avrebbe potuto essere legittimamente inserita nella disciplina del diritto di scelta sopra descritto, poiché, come precisato al punto precedente, ogni perimetrazione oggettiva o soggettiva, condizionamento, o limitazione temporale della facoltà di scelta, si tradurrebbe immancabilmente in una intollerabile compromissione della fondamentale libertà religiosa e personale dello studente.
Conseguentemente, la scelta di avvalersi o meno dell’IRC ben potrà essere espressa, con effetti vincolanti per l’istituzione scolastica, non solo dopo la scadenza del termine per l’iscrizione al nuovo anno, ma (alla luce di una necessaria lettura costituzionalmente orientata della norma in esame) anche in corso d’anno. In tal senso si è espressa la giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire: «la disciplina della facoltà di esonero, contenuta nel sopra citato art. 2, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 751/1985, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata deve essere ricostruita nel senso che il termine ancorato all'atto dell'iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell'anno scolastico. Infatti, tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l'esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti (artt. 3, primo comma, e 19 Cost.)» (Consiglio di Stato, VI, 30 luglio 2018 n. 4634; cfr: TAR Molise, I, 22 giugno 2012 n. 289).
4.3. Non risultando comprimibile il diritto di scelta da parte delle fonti normative sopra ricordate, è del tutto evidente che lo stesso non potrà essere assoggettato ad alcuna limitazione temporale di carattere decadenziale attraverso le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico. Tali determinazioni, e in particolare per quanto qui rileva la circolare -OMISSIS- della dirigente scolastica -OMISSIS-, possono dunque certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico, ma agli stessi va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio. Come tali, i termini in questione sono derogabili, e non possono limitare con esiti esiziali il diritto di scelta dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire la fruizione dell’IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell’anno, per il suo prosieguo.
La scelta di -OMISSIS- è dunque pienamente legittima, e obbliga la scuola per tutto l’anno 2023/2024.
4.4. Parimenti legittima e rilevante per la scuola è la volontà di far fruire alla figlia minore l’ora di educazione alternativa espressamente individuata nell’istanza diretta alla dirigente, prevista per gli altri alunni che non beneficiano dell’IRC, e dalla quale la bambina non potrà essere esclusa in ragione della data in cui la relativa decisione maturava e veniva espressa.
Come precisato dall’art. 9 comma 2 L. 121/1985, sopra riportato, la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica non può infatti dare luogo «ad alcuna forma di discriminazione», tra le quali oltremodo censurabile risulterebbe la negazione a -OMISSIS- dell’insegnamento alternativo prescelto, che viene invece garantito ad altri alunni dell’istituto, i quali (per ipotesi) possono aver manifestato la propria volontà nei tempi e modi indicati dalla succitata circolare -OMISSIS-.
5. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento dei plurimi dinieghi impugnati.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente, che sarà tenuta a rifonderle alla parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, i dinieghi impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore della ricorrente -OMISSIS-, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 3.000,00 (Tremila/00), oltre accessori di legge, rimborso spese forfettario e rimborso del contributo unificato; i suddetti importi andranno distratti in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.