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10 agosto 2023
L’esonero dall’insegnamento della religione cattolica può essere esercitato in qualsiasi momento

Accolto il ricorso dei genitori che chiedevano di avvalersi dell'ora di educazione alternativa in luogo a quella dedicata all'IRC. Per il TAR Toscana, l'opzione può essere espressa anche se è scaduto il termine per l'iscrizione al nuovo anno poiché tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo.

La Redazione

Nel corso dell'anno scolastico, i genitori di una minore comunicavano alla dirigente scolastica, nell'interesse della propria figlia, la scelta di avvalersi per la classe quinta, in luogo dell'insegnamento IRC, dell'ora di educazione alternativa già attivata dalla scuola con riferimento ad altri alunni. All'epoca dell'istanza era ormai scaduto il termine per l'iscrizione al nuovo anno scolastico.
Con una mail la dirigente respingeva la richiesta, precisando che «la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ha valore per l'intero corso di studi, a meno che l'interessato decida esclusivamente di propria iniziativa di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni online. Dunque non era rilevante la data di emissione o pagamento delle tasse scolastiche ma solo il termine delle iscrizioni online previsto dal Ministero».
Per questi motivi, la richiesta avanzata dai genitori nel caso in esame non poteva essere accolta.

La controversia giunge dinanzi al TAR Toscana, il quale accoglie il ricorso dei genitori con sentenza n. 792 del 28 luglio 2023.
In particolare, i ricorrenti lamentano la lesione della libertà religiosa della minore nonché il suo diritto a fruire dell'ora di educazione alternativa. Secondo i genitori, infatti, l'esercizio dell'opzione individuato dalla circolare dirigenziale deve essere interpretato come meramente ordinatorio e non decadenziale.

Dopo aver ribadito l'art. 9 della L. n. 121/1985, il TAR Toscana sostiene che «l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è basato sul principio della libera scelta, indefettibile condizione di effettività della tutela e garanzia, anche nell'ambito scolastico, della fondamentale libertà religiosa della persona. Del resto l'insegnamento scolastico della religione cattolica incide fortemente sulla libertà religiosa degli studenti, in quanto (…) lo stesso non ha portata esclusivamente culturale, ma presenta una connotazione nettamente confessionale, dovendo essere impartito (…) “in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata”».

Pertanto, l'introduzione di limiti all'esercizio della suddetta scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC conduce a una compressione della libertà religiosa, diritto assoluto ed inviolabile della persona.
Da tale assunto deriva che il diritto di scelta non può essere assoggettato ad alcuna limitazione temporale di carattere decadenziale attraverso le circolari o i provvedimenti amministrativi provenienti dal Ministero o dal singolo dirigente scolastico. Secondo il TAR, «tali determinazioni possono certamente prevedere termini di carattere organizzativo, funzionali al buon andamento del plesso scolastico, ma agli stessi va necessariamente attribuito un valore esclusivamente ordinatorio. Come tali, i termini in questione sono derogabili, e non possono limitare il diritto di preferenza dello studente, il quale potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire più la fruizione dell'IRC, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l'iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell'anno, per il suo prosieguo».

Il Tribunale amministrativo conclude sostenendo che è parimenti legittima e rilevante per la scuola la volontà di far fruire alla minore l'ora di educazione alternativa.