Tesserati ed affiliati devono comunicare alla Federazione di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive rilevante ai fini dell'applicazione del Codice di comportamento sportivo.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Tribunale Federale, in data 3 febbraio 2023, composto da:
(omissis)
si è riunito in collegamento telematico mediante piattaforma zoom, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del procuratore Federale FGI, nei confronti nei confronti della Sig.ra (omissis) per rispondere della Violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione all'art. 12 dei Codice di Comportamento Sportivo CONI "Per aver omesso di comunicare alla
propria Federazione di appartenenza l'esistenza del procedimento penale n. (omissis) presso la Procura della Repubblica di Treviso. In Treviso, fino alla data odierna".
Il Tribunale federale esaminati i atti di causa decide come segue;
- considerato che l'incolpata ha confermato di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al suo. carico, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale in data 26.08.2021;
- rilevato che l’incolpata non ha comunicato ad alcun ufficio federale la predetta circostanza;
- valutata la portata generale del precetto di cui all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, laddove contiene il riferimento al rispetto agli Oneri di comunicazione, a "ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari" i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
- ritenuto che la conoscenza della conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica, per un reato quale quello Contestato nel caso di specie— e precisamente "avere abusato dei mezzi di correzione e disciplina, in qualità dl direttrice tecnica ed istruttrice di ginnastica artistica, peraltro in danno dl una minore — è rilevante al fini dell'applicazione del Codice di Comportamento Sportivo e, quindi, doveva essere oggetto di comunicazione ai. sensi dell'art. 12 dello stesso, soprattutto tenuto conto
del ruolo peculiare rivestito dall'incolpata;
P.Q.M.
- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni formulate dalla Procura federale e dalla difesa dell'incolpata;
- ritenuto violato l'art. 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI,
irroga alla tesserata (omissis) la sanzione dell'ammenda di € 400,00 che dovranno essere versati nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla. comunicazione della presente sentenza.