Con la circolare in commento, l'INPS ha illustrato la disciplina della prestazione occasionale a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37 D.L. n. 48/2023, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Con la
L'intervento normativo ha innalzato per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori, il quale dal 1° gennaio 2023 è pari a 10.000 euro. Inoltre, il Decreto Lavoro ha esteso la platea degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il precedente limite era pari a 5).
Ancora, il Decreto Lavoro ha elevato i limiti economici e dimensionali oltre i quali gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento non possono accedere al contratto di prestazione occasionale. Tale limite passa infatti da 10.000 a 15.000 euro. Per quanto concerne il limite dimensionale, invece, il D.L. n. 48/2023 ha previsto che dal 5 maggio 2023 possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori indicati che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.