Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
30 agosto 2023
Il Ministero della Giustizia detta le nuove regole per l’Albo dei CTU
Vengono individuati le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'Albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e la cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.
di La Redazione
Il Ministero della Giustizia con il decreto n. 109 del 4 agosto 2023 ha dettato le disposizioni in  materia  di albo  ed elenco nazionale dei consulenti tecnici, degli interpreti e traduttori, individuando, in particolare, le categorie  professionali  e  i relativi settori di specializzazione (meglio individuati negli allegati A e B), i contenuti dell'albo  e  della domanda  di  iscrizione,  le  condizioni   per   la   sospensione   e cancellazione   volontaria,   i   requisiti   necessari    ai    fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.

Così facendo il Ministero ha dato attuazione al quarto comma dell'art. 13 disp. att. trans. c.p.c. come modificato dalla riforma Cartabia in base al quale «con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis».

Tra le varie disposizioni dell'articolo 3 in materia di contenuto dell'Albo – dove il Ministero indica cosa deve essere indicato per ciascuno consulente (come, ad esempio, la categoria e il relativo settore di specializzazione con l'indicazione della data in cui ha iniziato a svolgere la professione) ne segnaliamo, in particolarmente, due che appaiono importanti e significative e sono quelle previste dalle lettere e) ed f).
Ed infatti, dopo alcuni tentativi non andate a buon fine in sede di modifica del codice di procedura civile, il Ministero ha previsto che per ciascun consulente nell'albo sia indicato «il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite  anche  mediante  specifici  percorsi formativi» (lett. e).
Si tratta di una previsione molto importante sia a livello generale, per la diffusione della cultura della conciliazione e della mediazione, sia per lo svolgimento dell'attività del consulente tecnico (e ciò tanto nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.v. quanto in tutti i casi di consulenza tecnica – ivi compresa quella medica di cui alla legge Gelli – in cui è richiesto al CTU l'espletamento del tentativo di conciliazione). Inoltre, è indicato anche «il conseguimento di adeguata  formazione  sul  processo  e sull'attività del consulente tecnico» (lett. f).

L'articolo 4 nel dettare i requisiti di iscrizione all'albo  preoccupa anche di individuare il requisito della speciale competenza tecnica  - da valutarsi da parte del comitato - che ricorre “quando con specifico  riferimento  alla categoria e all'eventuale  settore  di  specializzazione  l'attivita' professionale e' stata esercitata per  almeno  cinque  anni  in  modo effettivo e continuativo». 
In mancanza dovranno concorrere due dei tre requisiti previsti dal quinto comma (titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario; curriculum scientifico con attività di docenza, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta).

Per l'articolo 5 d.m. ai fini di ottenere l'iscrizione occorre, tra l'altro, essere in regola con la formazione obbligatoria (e quest'ultima anche per la permanenza ex art. 6) nonché con gli obblighi contributivi e previdenziali.

Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica secondo le specifiche tecniche che saranno individuate entro sei mesi dal responsabile dei sistemi informativi (che dovranno avere cura anche di non indicare mai il procedimento nell'ambito del quale l'incarico è stato affidato al CTU).

L'articolo 10 del Regolamento ha previsto una specifica disciplina transitoria distinguendo:
  1. chi è già iscritto all'albo alla data di entrata in vigore del decreto che manterrà l'iscrizione e potrà chiedere di essere iscritto in uno o più settori di specializzazione;
  2. chi ha già presentato domanda ma non è ancora iscritto alla data di entrata in vigore del decreto che dovrà integrare le indicazioni già fornite secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 nei termini indicati dall'articolo 5.

Infine, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, saranno i tribunali ad essere i titolari del trattamento dei dati  personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo, mentre per l'elenco nazionale sarà il Ministero della Giustizia.

attenzione

In G.U. n. 206/2023, è stato pubblicato un avviso di rettifica che apporta al presente decreto le seguenti correzioni:

  • al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove è scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
  • all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
  • all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove è scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,».
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?