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30 agosto 2023
Il Ministero della Giustizia detta le nuove regole per l’Albo dei CTU
Vengono individuati le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'Albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e la cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.
di La Redazione
Il Ministero della Giustizia con il decreto n. 109 del 4 agosto 2023 ha dettato le disposizioni in materia di albo ed elenco nazionale dei consulenti tecnici, degli interpreti e traduttori, individuando, in particolare, le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione (meglio individuati negli allegati A e B), i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.
Così facendo il Ministero ha dato attuazione al quarto comma dell'
Tra le varie disposizioni dell'articolo 3 in materia di contenuto dell'Albo – dove il Ministero indica cosa deve essere indicato per ciascuno consulente (come, ad esempio, la categoria e il relativo settore di specializzazione con l'indicazione della data in cui ha iniziato a svolgere la professione) ne segnaliamo, in particolarmente, due che appaiono importanti e significative e sono quelle previste dalle lettere e) ed f).
Ed infatti, dopo alcuni tentativi non andate a buon fine in sede di modifica del codice di procedura civile, il Ministero ha previsto che per ciascun consulente nell'albo sia indicato «il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi» (lett. e).
Si tratta di una previsione molto importante sia a livello generale, per la diffusione della cultura della conciliazione e della mediazione, sia per lo svolgimento dell'attività del consulente tecnico (e ciò tanto nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.v. quanto in tutti i casi di consulenza tecnica – ivi compresa quella medica di cui alla legge Gelli – in cui è richiesto al CTU l'espletamento del tentativo di conciliazione). Inoltre, è indicato anche «il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico» (lett. f).
L'articolo 4 nel dettare i requisiti di iscrizione all'albo preoccupa anche di individuare il requisito della speciale competenza tecnica - da valutarsi da parte del comitato - che ricorre “quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale e' stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo».
In mancanza dovranno concorrere due dei tre requisiti previsti dal quinto comma (titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario; curriculum scientifico con attività di docenza, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta).
Per l'articolo 5 d.m. ai fini di ottenere l'iscrizione occorre, tra l'altro, essere in regola con la formazione obbligatoria (e quest'ultima anche per la permanenza ex art. 6) nonché con gli obblighi contributivi e previdenziali.
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica secondo le specifiche tecniche che saranno individuate entro sei mesi dal responsabile dei sistemi informativi (che dovranno avere cura anche di non indicare mai il procedimento nell'ambito del quale l'incarico è stato affidato al CTU).
L'articolo 10 del Regolamento ha previsto una specifica disciplina transitoria distinguendo:
- chi è già iscritto all'albo alla data di entrata in vigore del decreto che manterrà l'iscrizione e potrà chiedere di essere iscritto in uno o più settori di specializzazione;
- chi ha già presentato domanda ma non è ancora iscritto alla data di entrata in vigore del decreto che dovrà integrare le indicazioni già fornite secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 nei termini indicati dall'articolo 5.
Infine, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, saranno i tribunali ad essere i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo, mentre per l'elenco nazionale sarà il Ministero della Giustizia.
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In G.U. n. 206/2023, è stato pubblicato un avviso di rettifica che apporta al presente decreto le seguenti correzioni:
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