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30 agosto 2023
Responsabilità genitoriale: seppur provvisoriamente, giudice onorario di nuovo protagonista
Il Capo II del D.L. n. 105/2023 contiene una disposizione (l'art. 3) recante modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.
di La Redazione
Con Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 il Governo ha introdotto disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

In particolare, il Capo II è dedicato alle disposizioni in materia di processo civile e contiene una disposizione (l'art. 3) recante modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.
Con una disposizione seppur a tempo limitato il legislatore è intervenuto facendo una parziale retromarcia rispetto alle scelte della riforma Cartabia sulle regole processuali da applicare al procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Lo snodo fondamentale sul quale interviene la disposizione “urgente” è quella che aveva previsto una riserva di attività in capo al giudice togato in relazione ad alcune attività ritenute particolarmente sensibili e strategiche per lo specifico procedimento (nella specie quello della responsabilità genitoriali). 
Oggi, in base alla nuova disposizione e «sino al 31  dicembre  2023,  in  deroga  a  quanto   previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad  oggetto  la   responsabilità   genitoriale   il   giudice,   con provvedimento  motivato,  può  delegare  ad  un   giudice   onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti  e  l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento  e  le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia  stato delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul  procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito  delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono  tenute  davanti  al collegio o al giudice relatore».

Si tratta di una parziale (e – allo stato – provvisoria) marcia indietro poiché il nuovo articolo 473-bis.1, dopo aver previsto che il tribunale normalmente giudica in composizione collegiale con possibilità di delegare la trattazione e l'istruzione ad uno dei componenti il collegio, al secondo comma aveva affermato, per quel che più rileva in questa sede, che «davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice».

Questa previsione dovrebbe consentire ai tribunali per i minorenni di non ritardare i procedimenti sulla responsabilità genitoriale dal momento che, come alcuni avevano osservato dopo la riforma, i tempi del processo sarebbero aumentati proprio a causa dell'impossibilità di delegare alcune attività ai giudici onorari: il che, tuttavia, sembra legittimare l'affermazione che l'obiettivo della riduzione dei tempi del processo prevale sulle scelte strategiche del legislatore delegante e delegato.