Svolgimento del processo
1.- Con sentenza pubblicata il 27/12/2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma che, a definizione del procedimento instaurato ai sensi dell'art.44, comma 1, lett. d), della legge n.184/1983 su ricorso proposto da es : respinse la domanda di farsi luogo all'adozione - da parte dell'istante - del minore. EP , nato a Roma il 4/5/2016, a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) compiuta all'estero dalla coppia omoaffettiva costituita, all'epoca, dalla stessa S e da CP , genitrice biologica; dichiarò, inoltre, il difetto di legittimazione dell'istante quanto alla domanda di decadenza della madre naturale del minore, P , dalla responsabilità genitoriale sullo stesso, per quanto interessa.
La Corte di appello ha respinto il gravame proposto da S e ha escluso la ricorrenza dei presupposti per accogliere la richiesta di adozione speciale. In particolare, ha evidenziato che, nel caso di specie, la genitrice naturale del minore, nato a seguito di PMA con modalità non consentita dallo Stato italiano, aveva revocato il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato, sin dal dicembre 2020, epoca in cui era cessata la convivenza con la ricorrente, e che la conflittualità tra le parti, oramai non più legate da vincolo affettivo e di convivenza, era molto elevata tanto che entrambe si imputavano reciprocamente gravi comportamenti in pregiudizio del minore.
Ha ritenuto, in proposito, che l'assenso all'adozione dovesse perdurare sino alla data della sentenza e che lo stesso, anche ove già espresso, fosse revocabile. Ha affermato che il diniego dell'assenso del genitore naturale era un limite insuperabile all'adozione de quo.
Ricorre con tre mezzi, illustrati con memoria. P. replica con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art.46 della legge n.184/1983.
Sostiene la ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata a un'interpretazione strettamente letterale della disposizione in esame, reputando che il difetto di assenso all'adozione da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivo, senza che fosse consentito al giudice di valutare se, nel caso concreto, quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all'interesse del minore.
Richiama a sostegno Cass. Sez. U. n. 38162/2022, che si è pronunciata in un caso di sopravvenuta crisi della coppia omoaffettiva.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.44, comma 1, lett. d) della legge n.184/1983.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte territoriale ha reputato che l'adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale possa essere pronunciata solo in caso di "contesto affettivo unito" e di "convivenza del nucleo affettivo" alla data della sentenza di adozione. Secondo la ricorrente questa decisione non tiene conto dell'interesse del minore a fondamento del quale è prevista l'adozione speciale, confondendola con l'esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il genitore intenzionale.
2.3.- I primi due motivi, da trattare congiuntamente, vanno accolti alla luce del recente arresto espresso dalla sentenza n.38162/2022 delle Sezioni Unite, che nel confermare i principi già affermati dal precedente, pure a Sezioni Unite, n. 12193/2019, ha chiarito l'ambito e gli effetti dell'adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale nell'ambito di coppie omoaffettive e si è soffermata, in particolare, sul tema della revoca dell'assenso all'adozione compiuto dal genitore biologico in fattispecie relativa a nascita da maternità surrogata, con ampia ed articolata motivazione, per economia di motivazione e per la chiarezza della relatio, si rinvia.
2.4.- In particolare le Sezioni Unite hanno affermato, con argomenti applicabili anche all'ipotesi di nascita in Italia di un minore a seguito di PMA compiuta all'estero da una coppia omoaffettiva, che "Il minore nato a/l'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto de/l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della I. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita." e che "In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. ci) della I. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso a/l'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore.", rimarcando che "... L'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. In altri termini, è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all'adozione in casi particolari ai sensi della lett. d), tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo.". Con la puntualizzazione che la valutazione è rimessa in ogni caso al vaglio del giudice, nella concretezza della singola vicenda (e ferma restando la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione).
2.5.- Nel caso in esame, i giudici di merito hanno deciso in ragione del mero riscontro dell'avvenuta revoca dell'assenso da parte del genitore biologico, sia pur-e evidenziando le peculiarità del caso: ciò comporta l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello affinché proceda ad una nuova valutazione della controversia, sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, alla luce dei principi riportati, tenendo conto degli indicatori individuati come significativi dalle Sezioni Unite (il progetto genitoriale comune, la cura e l'accudimento svolto per un congruo periodo, in comune) proprio per il caso in cui l'assenso sia stato revocato.
3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.78 c.p.c. lamentando la mancata nomina del curatore speciale del minore, in ragione dell'evidente conflitto tra la posizione assunta dalla genitrice biologica, che aveva revocato l'assenso all'adozione speciale ed era stata sottoposta a procedimento di revoca della responsabilità genitoriale, e l'interesse del minore.
3.2.- Il motivo è infondato perché il genitore esercente la responsabilità genitoriale, ove non sospeso, rappresenta legittimamente il minore e non è portatore di interessi in conflitto, a differenza di quanto avviene per i genitori dei minori in stato di abbandono e adottabili.
4.- In conclusione, vanno accolti primi due motivi del ricorso, infondato il terzo; l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per l'applicazione degli anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
P.Q.M.
- Accoglie i primi due motivi del ricorso, infondato il terzo;
- Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento;