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30 agosto 2023
Separazione della coppia omoaffettiva dopo la nascita del bimbo nato da PMA: la madre naturale può interrompere il processo di adozione?
Per la Cassazione il genitore non può fermare l'adozione perché ciò che conta ai fini del riconoscimento è l'interesse del minore cresciuto fino a quel momento con entrambe le donne.
La Redazione
Con l'ordinanza n. 25436 del 29 agosto 2023, la Corte di Cassazione ripercorre la vicenda che ha ad oggetto il tema delle adozioni in caso particolare, disciplinato dall'articolo 44, comma 1, lett. d) della L. n. 184 del 1983, che consente sia di conseguire lo "status" di figlio, sia di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo partecipando alla cura del bambino dalla sua nascita.
 
Nel caso di specie, la madre naturale del bimbo, nato dal processo di procreazione medicalmente assistita (PMA) con modalità non consentita dallo Stato italiano, aveva revocato nel dicembre 2020, periodo in cui è cessata bruscamente la loro relazione e convivenza, il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato.
 
La madre d'intenzione del piccolo ricorre così in Cassazione, dolendosi sia del fatto che il Giudice del gravame si sarebbe limitato a un'interpretazione strettamente letterale della disposizione in esame, «reputando che il difetto di assenso all'adozione da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivo, senza che fosse consentito al giudice di valutare se, nel caso concreto, quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all'interesse del minore», sia della decisione con cui la Corte d'Appello ha reputato che «l'adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale possa essere pronunciata solo in caso di "contesto affettivo unito" e di "convivenza del nucleo affettivo" alla data della sentenza di adozione». Per la ricorrente questa decisione non tiene conto dell'interesse del minore a fondamento del quale è prevista l'adozione speciale, confondendola con l'esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il genitore intenzionale.
 
La Corte di legittimità, avvalendosi di una recente pronuncia delle SS.UU. accoglie, con l'ordinanza in commento, i motivi di ricorso della ricorrente. 
Infatti, la disposizione di cui sopra è ritenuta applicabile anche per l'ipotesi di nascita in Italia di un minore a seguito di PMA compiuta all'estero da una coppia omoaffettiva, è previsto che «il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della I. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita. e che In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. ci) della I. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore».
Inoltre, precisa la Corte, «... L'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. In altri termini, è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all'adozione in casi particolari ai sensi della lett. d), tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo». 
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