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31 agosto 2023
Le misure contenute nel Decreto PA-bis per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione
Il Decreto n. 75/2023 semplifica le procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.
di La Redazione
È stata pubblicata in G.U. del 16 agosto 2023 n. 190 la L. 10 agosto 2023 n. 112 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 , recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025). L'art. 11 del D.L. n. 75/2023 attua alcune semplificazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

precisazione

Come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

Ebbene, con l'art. 11 del D.L. n. 75/2023, all'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, sono state apportate le seguenti modificazioni. In particolare, per i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, si provvede:

- a) art. 26 comma 4 let. b), in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: 
  • entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022
  • entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 

- b) art. 26, comma 6-quater, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.