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31 agosto 2023
Nuovi chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle mance

Si evidenzia in particolare che le mance costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a una tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5% ed entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La Redazione

Con la circolare n. 26 del 29 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato presso strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul trattamento integrativo speciale introdotto dal Decreto Lavoro per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Con la Legge di bilancio 2023 è stata introdotta una nuova modalità di tassazione, in luogo di quella ordinaria, per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti, i quali potranno avvalersi, a determinate condizioni, di una tassazione sostitutiva in relazione alle mance percepite dai clienti.
Tale regime agevolato consiste in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
Il nuovo regime trova applicazione solo per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente diimporto non superiore a 50mila euro, laddove non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di avvalersi della tassazione sostitutiva.
Ai fini del calcolo del limite reddituale, dovranno essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore limitatamente al periodo di imposta precedente rispetto a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Requisiti soggettivi sono dunque:

  • Titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato presso uno specifico comparto economico;
  • Percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50mila euro, anche qualora derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro differenti;
  • Assenza di rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Le mance assoggettate ad imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e si computano per il calcolo del TFR.
Nell'applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro dovrà tener conto sia delle mance corrisposte mediante mezzi di pagamento elettronici, sia di quelle ricevute in denaro.
Quanto alla rinuncia al regime agevolato, il lavoratore può effettuarla per iscritto. La conseguenza è che l'intero ammontare delle somme erogate nel periodo d'imposta individuato concorrerà ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Quanto al trattamento integrativo speciale riconosciuto dall'art. 39-bis Decreto Lavoro per i lavoratori impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale, è previsto che esso non concorra alla formazione del reddito e sia pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte con riferimento al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Ciò a condizione che i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale abbiano totalizzato nel 2022 un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro, trovando anche in tal caso applicazione il principio di cassa allargato.