Svolgimento del processo
Nel 2019 il notaio RO ricorreva dinanzi alla Corte di appello di Venezia avverso il provvedimento della Commissione amministrativa regionale di disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 10.000 per aver omesso di tenere un conto corrente dedicato, oggetto di gestione contabile autonoma, dedicato a ricevere denaro dai clienti per pagare le imposte, contestandogli la violazione dell'art. 147 lett. a) I. notarile e delle norme deontologiche, nonché l'art. 1 co. 63 ss. I. 147/2013. La Corte di appello di Venezia ha rigettato il reclamo.
Ricorre in cassazione il notaio con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Consiglio notarile di Belluno con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. - Con l'unico motivo di ricorso si censura che, verificatasi una circostanza attenuante, la sospensione dall'attività professionale sia stata sostituita dalla sanzione pecuniaria e non dalla censura. Si deduce violazione degli artt. 144 e 147 legge notarile.
La parte di provvedimento censurata è la seguente (p. 11-12): «La sanzione della sospensione è senz'altro proporzionata alla gravità delle plurime violazioni contestate, non occasionali e ripetute nel periodo suddetto[...]. Tali fatti hanno evidenziato un modus operandi del notaio irrispettoso dell'esigenza di separazione del denaro ricevuto dal cliente per pagare le imposte dal patrimonio personale. La confusione della 'pecunia pubblica' con il denaro del notaio ha esposto quest'ultimo ad agire sulla soglia di rilevanza penale della condotta. Inoltre, la censura sarebbe stata una sanzione inadeguata, poiché [...] non sono state vio- late norme deontologiche secondarie, ma norme di legge (art. 1 co. 63 I. 147/2013) di primaria rilevanza nell'esercizio della professione [ ...]. La circostanza che i clienti non siano verosimilmente venuti a cono- scenza delle violazioni e non abbiano sofferto conseguenze patrimo- niali, avendo il notaio provveduto a compiere i pagamenti delle imposte in tempo utile [...] è già stata tenuta in considerazione dalla Commis- sione nella concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 con conse- guente sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 138bis legge 89ì'1913. Quanto alla reputazione del notaio e al prestigio della professione notarile, non può non osservarsi che, oltre all'Agenzia delle Entrate [ ...], anche la banca ha appreso, a seguito dei 21 addebiti rifiutati, che la gestione del denaro da parte del notaio avveniva in modo anomalo. Dunque, il detrimento reputazionale è stato significativo. censura». A sua volta, la Corte di appello rinvia al seguente passo della Commissione: «Considerato [...] che il Notaio incolpato ha corrisposto all'Erario le somme dovute, ponendo in essere i comportamenti necessari per porre rimedio alle infrazioni imputategli, e tenuto conto del fatto che non risultano altri episodi analoghi in epoca successiva all'accertamento dei fatti contestati, e che la norma dell'art. 144 I. notarile prevede che 'ove ricorrano circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione [...]' alla sospensione è sostituita la sanzione pecuniaria applicata nella misura prevista dall'art. 138bis della legge notarile».
2. - Il motivo non è fondato.
Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la so- spensione; e) la destituzione. Così l'art. 135co. 1 I. notarile, che elenca le sanzioni in ordine di progressiva gravità. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecun.iaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis co. 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione. Così l'art. 144 co. 1 I. notarile, che è un secondo pilastro del sistem disciplinare notarile e si trova dirimpetto al primo (l'art. 135 co. 1), quasi al modo di contraltare circostanziante. Due sono gli elementi che istituiscono la corrispondenza: in primo luogo, le due disposizioni si collocano allo stesso livello di generalità (il livello massimo per la disciplina di un procedimento disciplinare): il fatto con il quale il notaio «manca ai propri doveri» della prima disposizione diventa il <<fatto addebitato» della seconda. In secondo luogo, l'art. 144co. 1 ripercorre all'indietro l'ordine delle sanzioni dell'art. 135 co. 1, arricchendolo di «passerelle» dall'una all'altra e offrendo all'interprete dei criteri per percorrerle: dalla destituzione alla sospensione, da questa alla sanzione pecuniaria, ecc.
In linea con il dettato legislativo sono gli orientamenti giurisprudenziali, sia nelle formulazioni più generali che in quelle più specifiche Quanto alle prime, si è statuito che la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione disciplinare a carico del notaio rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, poiché non sono previsti parametri va- lutativi predeterminati; ne segue che ogni sanzione è da commisurare alla gravità del fatto, alle circostanze e alla personalità dell'autore. Così, tra le altre, Cass. 6016/2020. Quanto agli orientamenti specifica- mente richiamabili a conforto dell'applicazione qui adottata dalla Corte di appello, nel caso in cui siano commessi gli illeciti ex art. 147Go. 1 I. 89/1913, ma si avverino circostanze attenuanti, si è statuito che la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 144 I. not. Così Cass. 3458/2020; nella stessa direzione si veda Cass. 2818/2023.
3. - Ad avviso del ricorrente, l'art. 147 co. 1 I. not. è una spina nel fianco di quest'assetto.
Questa l'argomentazione: ove ricorrano circostanze attenuanti, la sospensione deve essere convertita in censura, poiché l'art. 147 I. not. prevede una scala di sanzioni secondo la gravità del fatto, la quale in caso di circostanze attenuanti impone di passare a una sanzione più lieve; ma solo dalla destituzione alla sospensione, oppure dalla sospensione alla censura: niente altro. In altre parole, l'elenco di sanzioni previsto dall'art. 147 co. 1 I. not. sarebbe in sé conchiuso e non potrebbe essere integrato in via di interpretazione sistematica attraverso il riferimento alle ltre norme che - come si è brevemente considerato nel pacagrafa precedente - disciplinano la responsabilità disciplinare notarile.
L'argomentazione non tiene. In primo luogo, l'art. 147 co. 1 I. notarìle non menziona attenuanti, che certo non devono poter essere dimenticate nel congegnare una graduazione di sanzioni. In secondo luogo, manca il riferimento a due delle sanzioni elencate in via generale dall'art. 135 co. 1 cit.: non solo manca la sanzione pecuniaria; manca anche l'avvertimento.
Osservato ciò, si coglie anche che l'argomentazione del ricorrente si pone in contrasto con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. Cass. SU 25457/2017), il cui richiamo completa il quadro di riferimento delineato indietro, nel paragrafo n. 2. Tale pronuncia ha statuito che la sanzione dell'avvertimento (art 136I. not.) tutela gli stessi beni protetti dall'art. 147 I. not., sebbene per fattispecie meno gravi, quali la violazione isolata o occasionale di norme deontologiche (cfr. lett. b di quest'ultima disposizione) ovvero in ipotesi di condotte che, riconducibili alle lett. a) o c) dell'art. 147 cit., siano caratterizzate dalla lievità.
Traendo a ulteriori conseguenze il princ1p10 sotteso a Cass. SU 25457/2017, cioè la più ampia graduazione della pesantezza della sanzione in proporzione alla gravità dell'illecito disciplinare, non si comprende perché, a differenza dell'avvertimento, la sanzione pecuniaria debba rimanere fuori dal campo delle fattispecie previste dall'art. 147 co. 1 I. not. Né vale reRlicare che, mentre l'avvertimento serve a completare l'ordine di graduazione verso la levità della sanzione, tale esigenza non si pone nel passaggio dalla sospensione alla censura, il quale sarebbe delineato rigidamente dallo stesso art. 147 co. 1 I. not è certo tale esigenza di equilibrio, ma essa è soddisfatta sistematicamente non già dall'art. 147 co. 1 I. not., bensì dalla corrisponqenza tra l'art. 135 co.1 e l'art. 144 co. 1 I. not.
4. - In conclusione, il caso di specie ha semplicemente offerto alla Corte di appello l'occasione di applicare correttamente l'impostazione delineata indietro.
Dopo aver osservato che la sanzione della sospensione è senz'altro proporzionata alla gravità delle plurime violazioni contestate, non occasionali e ripetute nel periodo suddetto, mentre la censura sarebbe una sanzione inadeguata, la Corte di merito ha rilevato che la circostanza attenuante che i clienti non siano verosimilmente venuti a conoscenza delle violazioni e non abbiano sofferto conseguenze patrimoniali, poiché il notaio ha provveduto a compiere i pagamenti delle imposte in tempo utile, è già stata tenuta in considerazione attraverso la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, determinata ai sensi dell'art. 138-bis I. 89/1913.
Si conferma così che l'art. 147 co. 1 I. not. si integra nel sistema della responsabilità disciplinare notarile (precedentemente tratteggiato al paragrafo n. 2, anche con il richiamo ai precedenti giurisprudenziali rilevanti), nel senso che esso prevede una scala di sanzioni secondo la gravità del fatto da integrare con l'avvertimento e la sanzione pecuniaria, secondo l'elenco generale ex art. 135 I. not., nonché da modulare ex art. 144 I. not. se si avverano circostanze attenuanti.
5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. lbis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.