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1 settembre 2023
Dal Masaf arrivano i contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i danni causati dal maltempo

Si tratta del pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali in favore di microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

di La Redazione

Con il Decreto del 22 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 203/2023, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha stanziato dei contributi per il pagamento di premi assicurativi e interventi compensativi ex post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
Tali contributi sono destinati alle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Le polizze assicurative possono coprire:

precisazione

  • Perdite riconducibili ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
  • Danni a strutture aziendali e a impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da condizioni atmosferiche avverse;
  • Costo della rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa.

L'intensità massima dell'aiuto sulle polizze è limitata al 70% del costo del premio assicurativo per contratti che prevedono un indennizzo laddove il danno sia superiore al 30% della produzione.

L'art. 3 prevede infatti che

legislazione

«Si disponel'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria».

Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni. Sono indennizzabili solo i danni per i quali sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi.
Non possono avvalersi degli aiuti in esame le PMI che si occupano della produzione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché le grandi imprese, le imprese in difficoltà e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi previa apposita domanda presentata in base alle modalità previste dalla Regione territorialmente competente.

attenzione

Tali aiuti non sono cumulabili con quelli concessi per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ma sono cumulabili con gli altri aiuti di Stati e con gli aiuti de minimis solo quando esso non conduca al superamento dell'intensità di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione.