Si tratta del pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali in favore di microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Con il Decreto del 22 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 203/2023, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha stanziato dei contributi per il pagamento di premi assicurativi e interventi compensativi ex post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
Tali contributi sono destinati alle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Le polizze assicurative possono coprire:
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L'intensità massima dell'aiuto sulle polizze è limitata al 70% del costo del premio assicurativo per contratti che prevedono un indennizzo laddove il danno sia superiore al 30% della produzione.
L'art. 3 prevede infatti che
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«Si disponel'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria». |
Il regime di aiuto deve essere attivato entro 3 anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro 4 anni. Sono indennizzabili solo i danni per i quali sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi.
Non possono avvalersi degli aiuti in esame le PMI che si occupano della produzione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché le grandi imprese, le imprese in difficoltà e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi previa apposita domanda presentata in base alle modalità previste dalla Regione territorialmente competente.
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Tali aiuti non sono cumulabili con quelli concessi per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ma sono cumulabili con gli altri aiuti di Stati e con gli aiuti de minimis solo quando esso non conduca al superamento dell'intensità di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione. |