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4 settembre 2023
Sul nuovo onere della prova a carico del Fisco

Il nuovo comma relativo all'onere della prova in capo al Fisco si applica anche ai processi già in corso.

La Redazione
Al termine di una verifica fiscale posta in essere dai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate nei confronti di una S.r.l. esercente l'attività di "Discoteche, sale da ballo night", culminata in un Processo Verbale di Contestazione, il Fisco notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016, per irregolarità relative alla tassazione IVA, IRAP ed IRES.
 
La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento e presentava istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, a seguito della comparizione delle parti, veniva confermata la pretesa contenuta nell'accertamento e la contribuente decideva così di adire la Corte di Giustizia Tributaria.
 
Con sentenza n. 2380 del 28 giugno 2023, la CGT di primo grado di Milano sostiene che, come confermato dall'art. 7 c. 5-bis del D. Lgs 546/1992, «l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo puntuale e circonstanziato la propria pretesa erariale e a indicare precisamente le ragioni oggettive alla base della pretesa erariale e della fondatezza dell'atto emesso. In mancanza di tale dimostrazione». In caso di tale omissione, infatti, l'atto impositivo deve essere annullato.
Lo stesso vale anche nel caso di asserita mancanza di inerenza di costi per presunta insufficiente descrizione in fattura. Nel caso di specie, infatti, i parametri adottati dal Fisco per sostenere ciò, come ad esempio il numero di cockatil per persona o il numero di accessi al locale, non potevano avere alcun valore probatorio, ma al massimo di mero indizio. Secondo la Corte, dunque, il Fisco non ha assolto il nuovo onere della prova” e decide per l'accoglimento del ricorso della contribuente.