I rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica dei veicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.
L'istante è una società che dispone di una flotta aziendale pari a circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti con addebito in busta paga del fringe benefit.
Per sensibilizzare i lavoratori al ricorso alla mobilità elettrica, la società ha deciso di rinnovare il parco auto inserendo veicoli elettrici, intendendo riconoscere ai lavoratori il rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute per ricaricare le auto presso la propria abitazione.
A tale scopo, l'assegnatario dell'auto ad uso promiscuo dovrà dotarsi di un apposito “wallbox”, chiarendo che il costo per l'installazione delle colonnine sarà a carico dell'azienda, tranne nel caso in cui siano necessari interventi straordinari.
Ciò detto, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire se i suddetti rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente ovvero se essi possano essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Con la
Tuttavia, vi sono alcune deroghe a tale principio: per esempio, in relazione agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il Legislatore ha previsto che in deroga al criterio generale di tassazione dei fringe benefit basato sul loro valore normale, si adotti quello della determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
Con riferimento a ciò, la Legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina allo scopo di incentivare il ricorso all'uso di veicoli meno inquinanti, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in relazione alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.
In linea con quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate afferma che
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l'installazione delle colonnine di ricarica presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che devono essere valutati separatamente per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e quindi da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. Il consumo di energia, invece, non rientra tra i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro, costituendo un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. |
Ciò significa che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica dei veicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.