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4 settembre 2023
In Gazzetta il regolamento per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata
Entrerà in vigore il 16 settembre 2023 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata.
La Redazione
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023 n. 204, il Decreto Ministeriale 10 luglio 2023 n. 119 (Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
 
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire:
  • la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • la tutela dell'ambiente;
  • la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.

precisazione

Per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea;
  2. se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
  3. non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  4. non aver riportato condanna passata in giudicato;
  5. non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6settembre 2011, n. 159;
  6. non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
  7. non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non è comunque integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la violazione non è stata rimossa.
In base al Decreto, le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020.
 
Dunque, la conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
 
Il prodotto ottenuto dalle citate operazioni è munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. 

precisazione

Sono esclusi dall'àmbito di applicazione del presente regolamento:

  1. i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  2. i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  3. pile, batterie e accumulatori;
  4. pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  5. i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  6. i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  7. i veicoli fuori uso.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

L'esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della predetta comunicazione.

precisazione

Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed è attestato:

  • il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
  • il possesso dei requisiti soggettivi.
Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:
  1. l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
  2. il titolo di godimento dell'immobile;
  3. la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ecc.;
  4. l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;
  5. la destinazione urbanistica dell'area sede dell'attività e i dati catastali identificativi della medesima area.

Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone:
  • con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine di 30 dalla comunicazione del provvedimento;
  • a tal fine, il responsabile del procedimento può richiedere all'impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione necessarie per l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa all'accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.
 
In sede di controllo successivo, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.

precisazione

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati.

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