Svolgimento del processo
P.B. conveniva in giudizio l'odierno ricorrente, W.A.C., unitamente ai signori C.M. e N.B., esponendo che, a definizione di un procedimento penale in cui aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena su richiesta della parte, era stata disposta nei confronti suoi e degli altri correi, C., M. e B., la confisca del prezzo del reato fino a concorrenza dell’importo complessivo di 400.000 euro, ripartito nella misura di euro 100.000 ciascuno. L’intera somma era stata poi prelevata da un libretto di deposito intestato al B., a carico del quale era stata disposta anche la condanna, nella misura di 25.000 euro, al pagamento delle spese di custodia e amministrazione dei beni sequestrati.
Assumeva il B. che, avendo sostenuto per intero gli esborsi relativi alla confisca nonché alle spese di amministrazione dei beni sequestrati, a fronte del concorso nei reati ascritti con i convenuti, era configurabile tra tutti i condannati un rapporto di solidarietà passiva ex articolo 1292 c.c. relativamente ad entrambe le obbligazioni, e pertanto agiva nei confronti dei coobbligati in solido in regresso, ex articolo 1299 c.c., per recuperare da ciascuno di essi un quarto delle somme pagate.
In particolare, nei confronti del C., chiedeva la condanna al pagamento di 100.000 euro, pari a un quarto della somma confiscata, nonché alla rifusione di un quarto dell’importo versato a titolo di spese per l'amministrazione dei beni sequestrati.
Il C. resisteva, assumendo che non fosse stato accertato il fatto generatore della sua responsabilità solidale e che non fosse stata determinata la gravità delle rispettive colpe né l’entità delle conseguenze; chiedeva quindi il rigetto della domanda, sottolineando anche che le sentenze di applicazione della pena sul fatto di reato e della responsabilità dei singoli indagati.
Assumeva di non aver mai commesso i fatti contestati in sede penale e, quindi, di non aver mai riscosso alcun prezzo del reato, per cui negava di dover corrispondere le somme richieste a titolo di regresso.
Quanto alle spese poste a carico del B. per l'amministrazione dei beni sequestrati, negava di doverne rispondere, segnalando che la sentenza penale le poneva esclusivamente a carico del B. e nulla prevedeva a tale titolo nei confronti del C..
Il Tribunale di Venezia accoglieva integralmente le domande avanzate dal B., condannando il C. al pagamento in suo favore di un quarto dell’importo complessivamente confiscato, pari a 100.000 euro, ed al rimborso di un quarto delle spese per l'amministrazione dei beni sequestrati.
La Corte d'appello rigettava l'impugnazione dell’odierno ricorrente, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Affermava che era preclusa alla Corte ogni indagine in ordine alla responsabilità dei quattro imputati al fine di graduare, come richiesto dall'appellante, l'importo confiscato a carico di ciascuno, in quanto la ripartizione era già stata stabilita dal g.i.p. di Venezia.
Aggiungeva che l’appellante avrebbe dovuto dolersi dell’importo posto a suo carico impugnando nell’apposita sede penale la sentenza di patteggiamento sopra richiamata.
Sulla pretesa erroneità della sentenza impugnata, in ordine alla condanna anche al regresso per una quota parte delle spese dell’amministrazione di giustizia, osservava che al B. dovesse essere riconosciuto il diritto di regresso per tutte le somme relative alla confisca, sussistendo gli stessi presupposti e principi sopra richiamati anche per le spese dell’amministrazione disposta dal giudice penale.
W.A.C. propone ricorso articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di B. P., per la cassazione della sentenza n. 1841\2019, pubblicata il 6.5.2019, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello dallo stesso proposto.
L’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede.
Il Procuratore generale ha depositato le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1292, 1298, 1299 e 2055 c.c. là dove la sentenza impugnata ha accolto la domanda del B. nei confronti del ricorrente relativa al rimborso della somma di euro
100.000 come quota parte gravante sul ricorrente in qualità di coobbligato in solido rispetto agli esborsi relativi alla confisca disposta con le sentenze di patteggiamento.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1306, 1292, 1298, 1299 e 2055 c.c., nella parte in cui la sentenza d'appello ha accolto la domanda del B. in relazione al rimborso di un quarto delle spese per l'amministrazione dei beni sequestrati, in considerazione della sua qualità di coobbligato in solido. Denuncia in particolare la violazione dell'articolo 1306 primo comma c.c., in base al quale la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori in solido, se sfavorevole a quest'ultimo, non ha effetto nei confronti degli altri condebitori rimasti estranei al giudizio, terzi rispetto agli effetti di quella stessa sentenza e legittimati ad opporne l'inefficacia non solo al creditore ma anche al condebitore che agisca in regresso, al quale possono sollevare tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere opposte allo stesso creditore.
Sottolinea poi che la sentenza di patteggiamento emessa confronti del B. contiene due capi distinti, uno relativo alla confisca e l’altro alla condanna per le spese di amministrazione, e che le spese di amministrazione non sono state oggetto di confisca e quindi che, in relazione ad esse, non valgono gli stessi principi enunciati in riferimento alle somme confiscate. Evidenzia inoltre il ricorrente che la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti nulla dispone a suo carico in relazione a quelle stesse spese di amministrazione. In relazione ad esse, sostiene il ricorrente che la Corte d'appello abbia violato l'articolo 1306 del codice civile là dove ha attribuito efficacia nei confronti del C. alla sentenza resa nel procedimento penale nei confronti del B., nell’ambito di un procedimento al quale il C. era estraneo, essendo stato giudicato separatamente, e che poneva le stesse spese esclusivamente a carico del B., senza indicare nulla in merito alla solidarietà passiva di chicchessia per le stesse.
Il primo motivo è infondato, mentre il secondo è fondato e deve essere accolto.
Ripercorrendo gli accadimenti per quanto di rilievo ai fini dell’esame dei due motivi di ricorso, il C. e il B., unitamente agli altri due soggetti sopra menzionati, sono stati sottoposti a procedimento penale per uno stesso reato, hanno optato tutti per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, e sono state emesse a loro carico quattro distinte sentenze di patteggiamento.
Nella sentenza a carico del C., come riporta la corte d’appello a pag. 6 del provvedimento impugnato, è disposta specificamente a suo carico “la confisca per importo equivalente ad euro 100.000,00, quota del prezzo complessivo del reato pari ad euro 400.000, disponendo che l’intera somma di euro 400.000 sia prelevata per l’intero dal libretto di deposito n. (omissis) della banca Monte Paschi di Siena”, e quest’ultimo libretto, come risulta dalla sentenza di merito e non è contestato, era intestato al B. e le somme sono state da esso prelevate, in esecuzione del provvedimento definitivo di confisca obbligatoria.
Nulla invece si disponeva nella sentenza penale a carico del C. in merito alle spese di amministrazione dei beni.
Il primo motivo, con il quale si sostiene che l’intimato non avesse diritto di pretendere automaticamente dal ricorrente, in via di regresso, il pagamento dell’importo confiscato a suo carico, è infondato in quanto, in relazione alla confisca, una volta che la sentenza di patteggiamento aveva disposto la confisca dell'intero prezzo del reato nella misura di 400.000 € complessivi, fissando in 100.000 euro la quota del prezzo del reato a carico del C., era onere del ricorrente impugnare la pronuncia penale per far venir meno la condanna nei suoi confronti e per sottrarsi legittimamente all'azione di regresso del correo che ha pagato per l'intero.
La sentenza resa ex articolo 444 c.p.p., là dove reca la misura di sicurezza obbligatoria della confisca, poteva essere impugnata con ricorso per cassazione, ex art. 448 comma 2 bis c.p.p. La mancata impugnazione di essa ha comportato la definitività del provvedimento di confisca per equivalente ex articolo 322 ter c.p.p. a carico del ricorrente per l'importo di euro 100.000.
Non essendo stato posto in contestazione che l'intero prezzo del reato, pari ad euro 400.000, sia stato effettivamente prelevato dal libretto di deposito del B., quest'ultimo aveva diritto di ripetere dal C. l'importo che questo era stato condannato a versare a titolo di confisca. Come osserva correttamente il Procuratore generale, in relazione all’importo oggetto di confisca e dell’azione di regresso del condebitore solidale che ha pagato, non deve né può procedersi, in sede civile, ad alcun accertamento di responsabilità connesso alla sentenza di patteggiamento, in quanto si è al cospetto degli effetti civili dell'esecuzione di un provvedimento di confisca divenuto definitivo ed irrevocabile, statuito a carico di più concorrenti nel reato, di importo fissato e ripartito dal giudice penale in misura uguale tra gli stessi ed eseguito a carico di uno solo, al regresso pro quota nei confronti degli altri.
Stante la definitività dell’accertamento penale relativo alla confisca non avrebbe potuto essere oggetto di discussione in sede civile la maggiore o minore gravità della condotta del C. nella compartecipazione al reato – né il mancato accertamento di essa integra una violazione di legge- essendo ormai la condanna alla confisca, quanto alla somma posta a suo carico, fondata su un accertamento ormai definitivo. A fronte dell’accertamento passato in giudicato contenuto nella sentenza penale, in ordine alla confisca del prezzo del reato, al giudice civile non residua alcun potere di indagine sulla responsabilità dei singoli coobbligati e sull'ammontare della loro responsabilità.
Il primo motivo è quindi rigettato.
A diversa conclusione deve giungersi, in riferimento alle spese di conservazione e custodia dei beni sequestrati, perché la situazione sottostante è diversa: la sentenza penale di patteggiamento del C. non menziona queste spese, mentre la sentenza a carico del B. le poneva (esclusivamente) a carico di quest’ultimo. Non c'era traccia di una condanna nei confronti del C. a tale titolo né nella sentenza a carico del B. né nella sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente, che si limitava a stabilire l'ammontare dell’importo da confiscare a suo carico.
Il secondo motivo va quindi accolto, perché il B. ha agito in regresso, avendo pagato l’intero importo preteso dall’Amministrazione per la conservazione e amministrazione dei beni, ma in mancanza di un titolo nei confronti del C..
A fronte della mancanza del titolo, l’intimato, per poter agire in regresso pro quota nei confronti del C. per le spese di amministrazione, avrebbe dovuto accertare far accertare il fatto generativo della responsabilità del C. e il suo grado di responsabilità nel reato e chiedere, in sede civile, l’emissione di una pronuncia di condanna a suo carico. Tutto ciò non è quanto perché il B. si è limitato a richiedere al correo il pagamento in via di regresso senza un titolo di condanna relativo alle spese, sulla base della prova da parte sua del pagamento dell’intera somma in ottemperanza all'ordine del giudice e della esibizione della sentenza che reca però la condanna solo in capo allo stesso intimato. In mancanza di un titolo che accerti e fondi la responsabilità solidale del C. in relazione a questa voce, l’intimato che ha pagato non ha diritto al regresso.
Sotto questo profilo il ricorso va quindi accolto.
Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, ferma la condanna in regresso del C. per euro 100.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo pari ad un quarto della somma complessivamente oggetto di confisca penale obbligatoria, la sentenza impugnata può essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e, decidendo nel merito sul punto, la domanda di regresso del B. nei confronti del C. per le spese di conservazione e amministrazione dei beni è rigettata.
In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso e della particolarità della vicenda, le spese di appello e di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa e decidendo nel merito rigetta la domanda di P.B. nei confronti di W.A.C. al pagamento delle spese di amministrazione dei beni sequestrati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.