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La società alfa citava in giudizio la società beta per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo per la somma, oltre interessi e spese, quale rimborso del prezzo corrisposto per l'ordine di fornitura di strutture per scaffalature a seguito di disdetta, asserendo che detto recesso fosse inefficace provenendo da altro soggetto. Costituendosi in giudizio, la società beta chiedeva rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo. |
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Se l'operato del rappresentante che non ha potere o eccede quelli conferitigli, non vincola il dominus, niente s'oppone a che questi supplisca al difetto di rappresentanza, con l'accettare e far proprio il negozio concluso dal rappresentante; anziché un consenso preventivo all'operato del rappresentante, nella ratifica soccorre un consenso susseguente. Fin quando questa accettazione da parte del dominus non intervenga, il negozio è in uno stato di pendenza; sopravvenuta ch'essa sia, gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante appartengono alla sfera giuridica del rappresentato. Secondo i Giudici, invece, qualora la disdetta di un rapporto contrattuale venga sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società cui la disdetta è riconducibile, per il combinato disposto degli |
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A seguito dell'istruttoria di causa era emerso che parte opposta aveva ordinato alla parte opponente strutture metalliche per scaffalature e che provvedeva a versare il prezzo pattuito. Risultava, altresì, che parte opposta, tramite altra società, comunicava il recesso con richiesta di rimborso di quanto versato, così come previsto nella medesima conferma d'ordine. La società in questione era controllata al 100% dalla società opposta; dunque, si trattava di incarico (formulazione della disdetta dell'ordine) ricevuto dalla società controllante. Al riguardo, ad avviso del Giudicante, sussisteva la manifestazione di volontà della società opposta idonea a dichiarare all'opponente la sua intenzione di recedere dall'ordine per cui è causa, tramite la società mandataria. E comunque, tale recesso risultava ratificato, con effetto retroattivo ai sensi dell' In conclusione, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, è stato confermato il decreto ingiuntivo. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
S. Srl citava in giudizio I. Srl Unipersonale per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1358/2021 per la somma di € 24.400,00=, oltre interessi e spese, quale rimborso del prezzo corrisposto per l’ordine di fornitura di strutture per scaffalature a seguito di disdetta, comunicata in data 19.01.2021, asserendo che detto recesso fosse inefficace provenendo da altro soggetto.
Si costituiva in giudizio I. Srl, la quale chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
E’ pacifico che parte opposta ha ordinato a S. strutture metalliche per scaffalature in data 29.12.2020 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e che provvedeva a versare il prezzo pattuito (doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Risulta, altresì, che parte opposta, tramite la società E. F. Srl, comunicava il recesso in data 19.01.2021 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) con richiesta di rimborso di quanto versato, così come previsto nella medesima conferma d’ordine.
Orbene, è documentale e non contestato che I. sia società controllata al 100% da E. F. Srl e che quest’ultima aveva comunicato in data 19.01.2021, su incarico della prima, la disdetta dell’ordine.
Al riguardo, ad avviso dello scrivente sussiste la manifestazione di volontà di I. idonea a dichiarare all’opponente la sua intenzione di recedere dall’ordine per cui è causa, tramite la società controllante E.F., in qualità di mandataria.
E comunque, tale recesso risulta ratificato, con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1399, 2° comma, c.c., avendo tra l’altro parte convenuta opposta ottenuto il decreto ingiuntivo ed essendosi costituita nel presente giudizio al fine di far valere il proprio diritto al rimborso dell’importo versato, ribadendo così la disdetta dell’ordine.
Peraltro, l’opponente era ben consapevole della facoltà di recesso di cui ha inteso avvalersi I., tanto che le comunicazioni di S. relative all’impegno di saldare I., riconoscendo in tal modo il proprio debito, sono ad esse successive.
Invero, con mail del 20.04.2021 S. comunicava a I., a mezzo mail proveniente dal suo indirizzo, che avrebbe avuto un incontro col proprio legale per il pagamento (doc. n. 5 fascicolo monitorio) e con mail del 27.01.2021 (doc. n. 8 memoria istruttoria I.) comunicava che avrebbe provveduto a saldare il tutto “entro venerdì”.
Da quanto sopra espresso ne consegue che la opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Non trova accoglimento, invece, la richiesta danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da I. Srl in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo all’opponente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4030/2021 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1358/2021, che viene confermato;
- condanna S. Srl alla rifusione in favore di I. Srl Unipersonale delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € 3.800,00=, oltre accessori.