Sbaglia la Corte d'Appello ad escludere il nesso causale tra tale omissione e il danno patito dall'operaio. Il coordinatore non solo si occupa di attività documentali, ma anche di verificare cosa succede in cantiere.
La controversia trae origine dalle gravi lesioni personali subite da un operaio a seguito di una caduta nel vuoto dovuta al cedimento del tetto di un capannone durante l'esecuzione dei lavori di riparazione del tetto costituente oggetto di un contratto di appalto.
Per questo motivi, veniva rinviato a giudizio il...
Svolgimento del processo
1. Nel 2005 la società CCT s.p.a. (che in seguito si trasformerà in M. s.r.l., e come tale d’ora innanzi sarà indicata) appaltò alla società A. s.r.l. i lavori di riparazione del tetto di un capannone di proprietà della committente.
Durante l'esecuzione di questi lavori il tetto del capannone cedette sotto il peso dell’operaio M.I. il quale, non trattenuto dalla cintura di sicurezza, cadde nel vuoto e patì gravi lesioni personali.
2. In conseguenza di questi fatti venne rinviato a giudizio M.D., in quanto nella sua qualità di procuratore della società committente non aveva adottato tre provvedimenti richiesti dalla legge: la nomina del coordinatore per la progettazione, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la notifica alla locale Asl e alla locale direzione provinciale del lavoro dell'inizio dei lavori.
Nel processo penale venne citata come responsabile civile la M..
3. L'imputato, condannato in primo grado, venne assolto in appello per difetto del nesso di causa fra le contestate omissioni e le lesioni patite dall'operaio.
Tuttavia la Quarta Sezione penale di questa Corte, adìta dalla sola parte civile, con sentenza 23.11.2016 n. 49618 cassò la sentenza d'appello, ritenendola non adeguatamente motivata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra le omissioni ascritte a M.D. e l’infortunio patito da M.I..
4. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 30 aprile 2020 n. 129 per la seconda volta rigettò la domanda proposta da M.I. nei confronti di M.D. e della M..
A fondamento della propria decisione la Corte d'appello ha adottato una motivazione così riassumibile:
-) al convenuto è stato ascritto, a titolo di colpa, di non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
-) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non ha l’obbligo di essere presente quotidianamente sul cantiere, né quello di vigilare di persona e de die in diem il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice; ha solo il compito di prevenire i rischi “generici ed interferenziali”, cioè quelli derivanti dall'ambiente di lavoro e dalle interferenze fra le lavorazioni eseguite nel medesimo contesto spaziale da più imprese appaltatrici;
-) nel caso di specie la caduta dell'infortunato non era avvenuta a causa dell'interferenza delle lavorazioni eseguite dalla ditta A. con quelle di altra impresa;
-) di conseguenza, anche se M.D. avesse nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tale condotta “con molta probabilità” non avrebbe evitato l'infortunio.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.I. con ricorso fondato su due motivi.
M.D. e la M. s.r.l. hanno resistito con controricorso unitario.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato le regole che presiedono al giudizio di causalità.
Sostiene che tale giudizio si sarebbe dovuto compiere in base ai criteri “civilistici”, e non in base ai criteri “penalistici” seguiti invece dal giudice del rinvio.
1.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente infatti è nel vero quando assume che il giudizio di causalità, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione su ricorso della parte civile, deve essere compiuto con i criteri c.d. “civilistici” [vale a dire: a) applicando il criterio condizionalistico temperato; b) valutando gli effetti della condotta alternativa corretta in base alla regola della preponderanza dell’evidenza; c) tenendo conto dello scopo della norma violata].
Tuttavia il ricorso:
a) sul piano formale si limita ad invocare l’applicazione dei “criteri civilistici”, senza indicare per quale ragione essi avrebbero condotto, se applicati, ad un diverso esito del giudizio;
b) sul piano sostanziale, quel che più rileva, prescinde dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
Questa, infatti, ha ritenuto che la condotta alternativa corretta del convenuto (nominare un coordinatore per la sicurezza) “con molta probabilità” non avrebbe evitato il danno. Il che val quanto dire che se non ci fosse stata l’omissione colposa, il danno si sarebbe ugualmente verificato, “con più probabilità che non”.
Questo giudizio è dunque rispettoso del criterio della preponderanza dell’evidenza, cui si è fatto cenno.
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge. Nella illustrazione del motivo vengono prospettate plurime questioni, che possono essere così dipanate:
a) la Corte d’appello non ha tenuto conto delle prove raccolte, pronunciando perciò una sentenza dalla motivazione irrazionale;
b) la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che il committente risponde ex art. 2087 c.c. degli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatore;
c) la Corte d’appello ha falsamente applicato la normativa di settore, là dove ha escluso che il coordinatore per l’esecuzione abbia l’obbligo di controllare il rispetto delle norme antiinfortunistiche da parte dell’impresa appaltatrice.
2.1. Le censure sub (a) e (b) sono inammissibili. La prima infatti concerne la valutazione delle prove, il che non è consentito in questa sede; la seconda introduce una questione inammissibile perché nuova. Nel presente giudizio, infatti, la M. risulta convenuta solo per rispondere del fatto altrui ex art. 2049 c.c., ovvero quale responsabile dei danni causati da M.D.. Mai, nei precedenti gradi di giudizio, risulta essere stata introdotta nel thema decidendum la responsabilità della M. per fatto proprio.
2.2. La censura sub (c) è fondata.
Il giudice di merito ha escluso il nesso causale tra le omissioni ascritte a M.D. e il danno patito da M.I. muovendo da un assunto di diritto: la presenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che il convenuto avrebbe dovuto nominare e che non fu nominato, non avrebbe potuto impedire l’infortunio.
Non lo avrebbe impedito perché il coordinatore per la sicurezza non è un “controllore” del modus operandi dell’appaltatore.
Ha richiamato a tal fine la giurisprudenza delle Sezioni Penali di questa Corte, la quale - nell’ipotesi di lavori affidati in appalto - ha distinto tra “alta vigilanza” e “vigilanza operativa”: la prima, prevalentemente documentale, affidata al coordinatore per l’esecuzione, nominato dal committente; la seconda, da svolgere in situ, affidata all’appaltatore- datore di lavoro.
2.3. Reputa il collegio che questa interpretazione delle norme che disciplinano i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non possa essere condivisa.
Compiti e funzioni del coordinatore per l’esecuzione erano stabiliti, all’epoca dei fatti, dagli artt. 3 e 5 del d. lgs. 14.8.1996 n. 494.
L’art. 3 impone al committente, alle condizioni ivi previste (la cui sussistenza non è in discussione nel presente giudizio) di nominare un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per la sicurezza.
Il successivo art. 5, comma 1, stabilisce i compiti di tale figura, così riassumibili:
a) compiere “opportune azioni di (…) controllo”;
b) verificare “l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici (…), delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza”;
c) verificare “la corretta applicazione delle procedure di lavoro”
previste nel piano per la sicurezza;
d) apportare al piano operativo per la sicurezza le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei lavori;
e) verificare “che le imprese esecutrici adeguino (…) i rispettivi piani operativi di sicurezza”;
f) contestare all’appaltatore le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza;
g) segnalare alla ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro la renitenza dell’appaltatore a sanare le inosservanze contestategli;
f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni”.
Le regole suddette, inoltre, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono diretta attuazione dell’art. 6 della Direttiva 92/57/CEE [“riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE].
Tale norma stabilisce infatti che il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente provveda, tra l’altro, a:
-) assicurare che gli appaltatori “applichino il piano di sicurezza e di salute”;
-) assicurare che gli appaltatori adeguino il piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori;
-) coordinare il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
-) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.
2.4. Il blocco normativo appena riassunto impedisce di concludere che il coordinatore per la sicurezza abbia solo funzioni di “alta vigilanza”: sia qualcuno, insomma, che metta delle firme in calce a documenti, invece di recarsi sul cantiere a verificare che succede.
Ciò sia per l’interpretazione letterale, che per l’interpretazione finalistica.
2.4.1. Sul piano dell’interpretazione letterale l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “la legge non impone al coordinatore per la sicurezza la presenza giornaliera sul cantiere”, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, tra i quali quelli di:
a) compiere “opportune azioni di (…) controllo”;
b) verificare “l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici (…), delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza”;
c) verificare “la corretta applicazione delle procedure di lavoro”
previste nel piano per la sicurezza;
d) apportare al piano operativo per la sicurezza le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei lavori;
e) verificare “che le imprese esecutrici adeguino (…) i rispettivi piani operativi di sicurezza”;
f) contestare all’appaltatore le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza;
g) segnalare alla ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro la renitenza dell’appaltatore a sanare le inosservanze contestategli;
f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni”.
Appare arduo, infatti, immaginare come si possano prevenire “pericoli imminenti”, oppure adottare le “opportune azioni di controllo”, od ancora verificare la “corretta applicazione delle procedure di lavoro”, se non per mezzo d’un controllo diretto e de visu.
2.4.2. Sul piano dell’interpretazione sistematica, poi, v’è da considerare che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge. Una figura professionale, quindi, che ai sensi dell’art. 1176, comma secondo, c.c., deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell’homo eiusdem generis et condicionis. Sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale dettata dal codice civile (come già ritenuto da questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
2.5. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che la diversa opinione adottata da varie decisioni pronunciate dalle Sezioni penali di questa Corte [da ultimo, ex aliis, Sez. 4 - , Sentenza n. 24915 del 10/06/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281489 - 01; in adesione all’orientamento inaugurato da Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247536 - 0], quale che ne sia la condivisibilità ai fini dell’accertamento dei fatti-reato, non può condividersi quando si tratti di accertare gli elementi costitutivi dell’illecito civile.
Il suddetto orientamento infatti si fonda sull’assunto che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori abbia il solo compito di “vigilare sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non anche [quello di] puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.
Riprova di tale conclusione sarebbe la seguente: “il coordinatore [per l’esecuzione dei lavori] procede per atti formali: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori” (così Cass. 24915/21, cit., in motivazione).
2.5.1. Ora, la colpa civile (quale che sia l’opzione teorica cui si volesse aderire circa la sua essenza) reca necessariamente in sé l’idea della “devianza”: è colposa la condotta che diverga da una norma di legge, da un precetto giuridico, da una regola di comune prudenza. La colpa, insomma, consiste in uno iato tra la condotta tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere.
Tra le condotte che il coordinatore per la sicurezza deve tenere, ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 494/96, nonché ai sensi dell’art. 6 Direttiva 92/57/CEE, c’è l’esecuzione di “opportune azioni di controllo”.
La legge dunque non parla di “atti di controllo”; ma di “azioni di controllo” (e reputa questa Corte superfluo soffermarsi sulla distinzione tra “atti” ed “azioni”, attesa la sua notorietà nel mondo del diritto civile).
Se dunque è obbligo del coordinatore per la sicurezza eseguire “azioni di controllo”, ciò vuol dire che egli non può limitarsi ad un mero controllo cartolare, e non è dunque condivisibile l’opinione secondo cui “il coordinatore [per l’esecuzione dei lavori] procede per atti formali”, e cioè unicamente mediante controlli cartacei.
2.6. Benché le osservazioni che precedono abbiano carattere risolutivo, ad abundantiam reputa opportuno il Collegio aggiungere che la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata da falsa applicazione di legge, quand’anche si volesse aderire all’orientamento condiviso dalla Corte d’appello, secondo cui il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrebbe una posizione di garanzia limitatamente al c.d. “rischio generico”, cioè quello “relativo all’ambiente di lavoro” (così la sentenza impugnata, p. 6, terzo capoverso).
Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che la vittima dell’infortunio cadde “per il cedimento di uno dei pannelli” di copertura del capannone su cui lavorava. Rischio, quest’ultimo, per l’appunto dipendente dal contesto ambientale in cui si svolgevano le lavorazioni, e come tale rientrante tra quelli la cui previsione prevenzione e controllo secondo la stessa sentenza impugnata sarebbe affidata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
3. Conclusione di quanto esposto è che la Corte d’appello ha effettivamente violato la legge nel formulare il giudizio di causalità.
La Corte d’appello infatti ha negato efficacia causale all’omissione ascritta al convenuto D’I., muovendo da un falso presupposto normativo: e cioè che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non sia tenuto ad un controllo sul campo, ma solo ad un controllo cartolare e per di più limitato ai soli rischi scaturenti dall’interferenza tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere.
Da questo falso presupposto normativo ha tratto la conclusione che la condotta alternativa corretta (la nomina del coordinatore per la sicurezza) non avrebbe “con molta probabilità” impedito l’evento.
Tuttavia, poiché per quanto detto questo presupposto normativo è erroneo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché l’appello dell’imputato sia nuovamente esaminato e sia riformulato il giudizio di causalità alla luce dei princìpi sopra stabiliti, al fine di stabilire se, nel caso specifico, alla luce delle modalità del fatto e della condotta della vittima, la nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con probabilità superiori a quelle contrarie, prevenire l’infortunio.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.